Provvedimento del 20/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna dal 1° marzo 2011 le modalità di trasmissione dei dati all’archivio dei rapporti finanziari, introducendo nuovi tracciati record, regole sulle ricevute e sugli esiti, una procedura per invii sostitutivi e regole specifiche per operazioni societarie straordinarie. Sono inoltre allegati i tracciati tecnici per le comunicazioni ordinarie, di cessazione, rettifica/cancellazione e per gli esiti.
Modifiche tecniche alle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari
Modifiche tecniche alle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari
Il provvedimento disciplina le modalità tecniche di comunicazione dei dati all’archivio dei rapporti finanziari da parte degli operatori finanziari. L’intervento mira a razionalizzare le trasmissioni, migliorare la qualità delle forniture e introdurre un servizio di riscontro sugli esiti delle comunicazioni.
Ambito e decorrenza
Dal 1° marzo 2011 le comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari devono essere effettuate utilizzando il tracciato record allegato al provvedimento. Lo stesso termine vale per la compilazione secondo le istruzioni allegate.
Ricevute, esiti e perfezionamento della trasmissione
La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle Entrate completa con esito positivo la ricezione del file contenente le comunicazioni. L’Agenzia rilascia una ricevuta telematica contenuta in un file munito di codice di autenticazione per il servizio Entratel, con indicazione di:
- data e ora di ricezione del file;
- identificativo del file attribuito dall’utente;
- protocollo attribuito al file;
- numero delle comunicazioni contenute nel file;
- esito della comunicazione, positivo o negativo.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio e restano consultabili per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Le comunicazioni si considerano non presentate se la ricevuta riporta esito negativo per difformità o incoerenza dei file rispetto alla posizione dell’intermediario nell’archivio dei rapporti finanziari. Sono inoltre considerate non presentate nei seguenti casi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione Entratel;
- duplicazione del codice di autenticazione per invio dello stesso file più volte;
- file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto obbligato nei casi di invio da intermediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Se il file presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute, l’intera fornitura è scartata con esito negativo. Gli esiti dell’elaborazione sono comunicati per via telematica tramite il tracciato di cui all’allegato n. 3, e l’utente deve riproporre la trasmissione corretta entro il termine ordinario e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’esito.
Procedura di aggiornamento sostitutivo dei dati
Gli operatori finanziari che, per motivi organizzativi o tecnici, debbano aggiornare un numero rilevante di posizioni già comunicate possono chiedere all’Agenzia delle Entrate di effettuare un invio sostitutivo delle posizioni da aggiornare. L’invio sostitutivo deve avvenire senza pregiudizio per la consistenza e la completezza dei dati sostituiti e senza alterare le date di accensione ed eventuale chiusura originariamente comunicate. Il software di controllo per tale comunicazione è rilasciato dal competente Ufficio dell’Agenzia, subordinatamente all’accoglimento della richiesta.
Operazioni straordinarie: cessione, scissione e fusione
Il provvedimento detta regole specifiche per i soggetti interessati da cessione di dipendenze, cessione di rami d’azienda, scissione e fusione.
Nei casi di cessione di dipendenze o di rami d’azienda che comportino la cessazione dell’attività finanziaria:
- il cedente comunica la cancellazione dei rapporti oggetto di trasferimento;
- il cessionario comunica i rapporti acquisiti indicando la data di accensione originaria nel campo "data inizio rapporto" del tracciato di dettaglio n. 1.
Nei casi di fusione e scissione:
- il soggetto risultante dalla fusione e i soggetti derivanti dalla scissione comunicano i rapporti acquisiti;
- deve essere indicata la data di accensione originaria nel campo "data inizio rapporto" del tracciato di dettaglio n. 1.
Il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione e i soggetti derivanti dalla scissione devono inoltre fornire riscontro alle richieste di indagini finanziarie ex art. 32, primo comma, n. 7), DPR 600/1973, e art. 51, secondo comma, n. 7), DPR 633/1972, anche per periodi anteriori alle operazioni straordinarie.
In caso di cessione di dipendenze, rami d’azienda e scissione parziale che non comportino cessazione dell’attività finanziaria del cedente, il cessionario comunica i rapporti acquisiti indicando la data di cessione nel campo "data inizio rapporto". Questa regola non si applica se il cedente è posto in liquidazione volontaria o se nei 30 giorni successivi alla cessione viene avviata una procedura concorsuale nei suoi confronti.
Tracciati tecnici delle comunicazioni ordinarie, di cessazione e rettifica
L’allegato n. 1 definisce sei tipologie di fornitura, ciascuna composta da:
- un record di testa di tipo "0";
- uno o più record di dettaglio della tipologia prevista;
- un record di coda di tipo "9".
Le sei tipologie sono:
- fornitura ordinaria per la fase di impianto e per i nuovi rapporti;
- fornitura di cessazione dei rapporti;
- fornitura rettificativa per correzioni o cancellazioni di rapporti già trasmessi;
- fornitura ordinaria per rapporti senza codice fiscale;
- fornitura di cessazione per rapporti senza codice fiscale;
- fornitura rettificativa per rapporti senza codice fiscale.
Il record di testa contiene i dati identificativi della fornitura, del soggetto obbligato e, se presente, dell’intermediario che assume l’impegno alla trasmissione telematica. Tra gli elementi ricorrenti, il tracciato richiede in particolare:
- codice fiscale del soggetto obbligato;
- anno e mese di riferimento;
- tipologia di invio;
- identificativo file;
- eventuale codice fiscale dell’intermediario;
- numero di iscrizione all’albo C.A.F., se del caso;
- data dell’impegno alla trasmissione;
- caratteri di controllo e fine riga.
Regole generali sui record di dettaglio
Per ciascun record di dettaglio la struttura prevede la registrazione di cinque occorrenze. In linea generale, sono richiesti:
- progressivo record;
- codice fiscale del titolare del rapporto o del delegato, salvo i casi in cui il codice fiscale non sia trasmesso;
- dati anagrafici, alternativamente per persona fisica o persona non fisica;
- tipo rapporto;
- flag di cointestazione o delega;
- date di apertura/inizio e, quando previsto, di chiusura/fine;
- carattere di terminazione dell’elemento, sempre "*";
- caratteri di controllo e fine riga.
Per alcune tipologie di record è presente anche un campo "codice esito" riservato a futuro utilizzo.
Tipi di fornitura e contenuto dei singoli record
Record di dettaglio 1 - Comunicazione dei rapporti
È utilizzato per le comunicazioni ordinarie dei rapporti finanziari. Richiede, per ciascuna occorrenza:
- progressivo record;
- codice fiscale del titolare del rapporto;
- dati anagrafici del titolare, se persona fisica, oppure denominazione e sede legale, se persona non fisica;
- tipo rapporto;
- flag cointestazione o delega;
- data di apertura rapporto o inizio delega;
- eventuale data di chiusura per le posizioni pertinenti;
- codice esito come campo riservato;
- terminazione con "*" e chiusura con caratteri di controllo.
Tra i tipi rapporto sono inclusi, tra gli altri: conto corrente, depositi titoli, depositi a risparmio, rapporti fiduciari, gestione collettiva del risparmio, gestione patrimoniale, certificati di deposito, portafoglio, conti terzi, cassette di sicurezza, derivati, carte di credito/debito, garanzie, crediti, finanziamenti, fondi pensione, patto compensativo, finanziamento in pool, partecipazioni, prodotti assicurativi, acquisto/vendita di oro e metalli preziosi, altro rapporto.
Record di dettaglio 2 - Comunicazione cessazione rapporti
È usato per comunicare la chiusura dei rapporti. Oltre ai dati del rapporto e del titolare, richiede i campi di identificazione del rapporto da movimentare:
- codice fiscale dell’ente che ha trasmesso l’invio ordinario;
- identificativo file dell’invio ordinario;
- progressivo record del rapporto da movimentare.
Sono inoltre obbligatori:
- tipo rapporto;
- flag cointestazione o delega;
- data di inizio rapporto;
- data di fine rapporto.
Record di dettaglio 3 - Rettifiche o cancellazioni di rapporti
Serve per correggere o cancellare dati erroneamente inviati. Richiede i medesimi dati di identificazione del rapporto da movimentare del record 2, oltre a:
- tipo operazione, con valori ammessi 0 = rettifica e 1 = cancellazione;
- codice fiscale del titolare;
- dati anagrafici del titolare;
- tipo rapporto;
- flag cointestazione o delega;
- data di inizio rapporto.
Record di dettaglio 4 - Rapporti per soggetti senza codice fiscale
Si usa per i nuovi rapporti quando il codice fiscale non viene trasmesso. Non richiede il campo codice fiscale, ma richiede:
- progressivo record;
- dati anagrafici del titolare, persona fisica o non fisica;
- tipo rapporto;
- flag cointestazione o delega;
- data di apertura rapporto o inizio delega;
- carattere di terminazione e controlli finali.
Record di dettaglio 5 - Cessazione rapporti per soggetti senza codice fiscale
È la versione di cessazione per rapporti senza codice fiscale. Prevede l’identificazione del rapporto da movimentare tramite:
- codice fiscale dell’ente che ha trasmesso l’invio ordinario;
- identificativo file dell’invio ordinario;
- progressivo record del rapporto da movimentare.
Richiede inoltre:
- dati anagrafici del titolare;
- tipo rapporto;
- flag cointestazione o delega;
- data di apertura rapporto;
- data di chiusura rapporto.
Record di dettaglio 6 - Rettifiche o cancellazioni di rapporti per soggetti senza codice fiscale
È il corrispondente tracciato per rettifiche e cancellazioni quando non si conosce il codice fiscale. Include:
- identificazione del rapporto da rettificare o cancellare;
- tipo operazione (0 rettifica, 1 cancellazione);
- codice fiscale del titolare, da utilizzare per comunicare il codice fiscale del soggetto non trasmesso nelle precedenti comunicazioni;
- dati anagrafici del titolare;
- tipo rapporto;
- flag cointestazione o delega;
- data di apertura rapporto;
- data di chiusura rapporto.
Record di coda
Il record di coda, di tipo "9", è l’ultimo record del file e contiene le stesse informazioni previste per il record di testa. Non può esservi più di un record di coda.
Istruzioni particolari sui mesi di riferimento e sulle operazioni extra-conto
Le istruzioni tecniche precisano che:
- per i rapporti in essere al 31 dicembre 2006 e per i rapporti cessati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, il mese di riferimento va indicato con "00" e l’anno di riferimento deve essere 2006;
- negli altri casi il mese di riferimento va espresso nel formato "MM";
- per le informazioni relative agli extra-conto e ai rapporti con delega, l’anno e il mese di riferimento devono essere impostati secondo le specifiche indicate: anno 2005 e mese "00" per il periodo 1.1.2005-31.12.2007, e anno 2008 e mese "00" per il periodo 1.1.2008-30.6.2008.
Esiti delle comunicazioni
L’allegato n. 3 disciplina il tracciato degli esiti delle comunicazioni dei rapporti, delle deleghe e delle operazioni extra-conto. La struttura dell’invio esiti prevede:
- un record di testa di tipo "0";
- uno o più record di dettaglio di tipo "B", ciascuno con 50 occorrenze;
- un record di coda di tipo "9".
Il record di testa degli esiti identifica il soggetto destinatario, ossia l’intermediario indicato nella comunicazione, e contiene i dati relativi all’invio a cui l’esito si riferisce, in particolare:
- codice fiscale del destinatario;
- cognome e nome o denominazione;
- protocollo telematico del file inviato;
- identificativo file inviato.
Il record di dettaglio B contiene, per ciascun rapporto, il progressivo del record del file inviato, il codice esito, l’eventuale sottocodice esito e l’identificativo esito. I codici esito previsti comprendono, tra gli altri:
- 111 per codice fiscale non corretto formalmente, non esistente, omocodice o partita IVA, per invii di tipo 1, 3 o 6;
- 211, 222, 233, 277 per diverse anomalie riferite all’invio di cessazione;
- 311, 333, 366 per errori su cancellazione/rettifica;
- 511, 533, 555, 577, 588 per anomalie relative a rapporti senza codice fiscale;
- 611, 633, 666, 677, 688 per anomalie analoghe sui rapporti senza codice fiscale;
- 1 = codice fiscale non esistente;
- 3 = codice fiscale omocodice.
I sottocodici previsti sono:
- P = partita IVA;
- B = codice fiscale alfanumerico formalmente errato;
- N = codice fiscale numerico formalmente errato.
L’identificativo esito è il dato da riportare nel campo "codice esito" dell’elemento da inviare per effettuare la correzione.
Il record di coda degli esiti, di tipo "9", contiene il codice fiscale del destinatario, la data di predisposizione per l’invio telematico, il protocollo telematico del file inviato e l’identificativo file inviato.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i riferimenti richiamati figurano, per quanto attiene alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
Tra la disciplina normativa di riferimento sono menzionati, tra gli altri:
- legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 29 settembre 1973, n. 605;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- decreto 31 luglio 1998;
- decreto ministeriale 2 novembre 2005;
- provvedimenti direttoriali del 22 dicembre 2005 e del 24 febbraio 2006.
È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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