Cassazione Civile, Sentenza n. 96/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti impugnano la decisione lamentando: 1) che la clausola di determinazione del tasso tramite relationem al "prime rate ABI" rilevato da "Il Sole24Ore" (o in mancanza da "MF Milano Finanza") è indeterminata e quindi nulla; 2) che il tasso praticato supera il tasso soglia anti-usura (violazione art. 644 c.p. e legge n.108/1996); 3) che il calcolo del tasso fatto dal CTU e valorizzato dalla Corte d'appello è erroneo (propongono un diverso metodo di calcolo); 4) che in caso di risoluzione del mutuo gli interessi moratori dovrebbero calcolarsi solo sulla quota capitale delle rate scadute e non su capitale + interessi (contestazione di anatocismo); 5) hanno eccepito in compensazione un credito formatosi sul rapporto di conto con la banca, deducendo che quel credito fosse certo, liquido ed esigibile; 6) censurano la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi tranne il quarto: ha accolto il motivo relativo all'anatocismo. In particolare, ha ritenuto legittima la clausola che rinvia al "prime rate ABI" così come specificata (fonte e periodicità erano indicate, rendendo il parametro determinabile), ha confermato la valutazione del CTU circa l'assenza di superamento del tasso soglia (impossibilità di rimettere in discussione il calcolo di fatto in sede di legittimità), ha dichiarato inammissibile/infondata l'eccezione di compensazione (sia per la forma con cui era proposta sia perché il credito opposto non risultava certo, liquido ed esigibile secondo i fatti accertati), e ha invece ritenuto che, alla stregua del principio richiamato (art.15 D.P.R. n.7/1976 e giurisprudenza), la risoluzione del mutuo non travolge retroattivamente le semestralità a scadere; pertanto non sono dovuti gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere e gli interessi di mora vanno calcolati sulla sola quota capitale delle rate scadute. Ha cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Bologna per i consequenziali adeguamenti.
Norme richiamate
art. 1284 c.c.
richiamata come norma imperativa che richiede contenuto univoco nella pattuizione del tasso; la Corte ha ritenuto che un riferimento a parametri nazionali pubblicati può essere valido se la fonte e la periodicità rendono il tasso determinabile
art. 1325 c.c.
citato insieme ad altre norme sulla formazione del contratto dai ricorrenti per censurare la presunta indeterminatezza della clausola; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio contrattuale per mero riferimento a "prime rate ABI" specificando fonte e periodicità
art. 1428 c.c.
citato dai ricorrenti nell'ambito delle censure sulla determinazione del tasso; la Corte non ha ritenuto applicabile un vizio di nullità per il riferimento pubblicato
art. 1421 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla perfezione/certezza della pattuizione degli interessi; non è stata accolta la tesi di indeterminatezza
art. 644 c.p.
richiamato in relazione alla fattispecie di usura: la Corte ha ritenuto che, sulla base della CTU, non risultava superamento del tasso soglia e la valutazione tecnica non poteva essere riformata in sede di legittimità senza errore percettivo
legge n.108/1996 (tasso soglia anti-usura)
richiamata come parametro normativo per verificare il superamento del tasso soglia; la Corte ha ritenuto, alla luce della CTU, che non vi fosse superamento
art. 183 c.c.
citato nella censura dei ricorrenti sul regime degli interessi in caso di risoluzione del mutuo; la Corte ha affrontato la questione applicando principi di giurisprudenza sul mutuo fondiario e la risoluzione
D.P.R. n.7/1976, art. 15
richiamato dalla Corte (ratione temporis) per il principio secondo cui la risoluzione del mutuo determina l'obbligo di restituire le rate già scadute e la quota capitale residua, ma non travolge gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere
art. 1224 c.c.
richiamato per affermare che, una volta determinato il credito residuo, sugli importi dovuti si applicano gli interessi di mora convenuti se superiori al tasso legale
art. 1283 c.c.
richiamato nella discussione sull'anatocismo; la Corte ha ritenuto che non siano dovuti gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere e che gli interessi moratori debbano calcolarsi sulla sola quota capitale
artt. 1418, 1325, 1241, 1853 c.c.
richiamati dai ricorrenti in relazione alla domanda riconvenzionale/compensazione e alla presunta nullità o inesigibilità del credito; la Corte ha ritenuto inammissibile la forma ed inoltre che il credito opposto non risultava certo, liquido ed esigibile
art. 36 c.p.c.
citato in relazione a questioni processuali connesse alla domanda riconvenzionale/compensazione
precedenti di Cassazione (es. Cass. 2317/2017; Cass. 12276/2010; Sez. Un. 12639/2008; Cass. 25412/2013; Cass. 19293/2018)
"in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod.civ., ... deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale ... mentre non sono sufficienti generici riferimenti"
la Corte applica il principio che un parametro per relationem è valido se la fonte e la periodicità sono puntuali; da ciò deriva che il riferimento al "prime rate ABI" non è automaticamente nullo se la fonte (quotidiano) e la periodicità sono specificate
Massime di principio
- Un riferimento per relationem a un tasso pubblicato (es. "prime rate ABI") può essere valido e determinabile se la clausola indica chiaramente la fonte e la periodicità della rilevazione; non basta un riferimento generico.
- In sede di legittimità non è possibile riformare valutazioni tecniche di fatto (CTU) salvo che emergano errori percettivi o motivazioni del tutto mancanti: contestare il metodo di calcolo è, di regola, questione di fatto non riapribile in Cassazione.
- La verifica del superamento del tasso soglia anti-usura si fonda su accertamenti tecnici (CTU) e sul confronto con i parametri normativi; senza prova tecnica diversa la censura è difficilmente accoglibile in sede di legittimità.
- In caso di risoluzione del mutuo non sono dovuti gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere; gli interessi di mora vanno calcolati sulla sola quota capitale delle rate scadute, conformemente alla giurisprudenza richiamata.
- L'eccezione di compensazione richiede che il credito opponente sia certo, liquido ed esigibile; la forma procedurale con cui viene proposta (es. domanda riconvenzionale) è rilevante e può determinarne l'inammissibilità.
- Le censure processuali sulla motivazione sono rilevanti solo se la sentenza manca del tutto di ragioni o tali ragioni risultano incomprensibili; critiche dettagliate della valutazione probatoria non costituiscono automaticamente vizio di motivazione.
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