Circolare numero 03 del 04-03-2005 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della Legge Finanziaria 2005 sulla disciplina IRPEF: trasformazione delle detrazioni per carichi familiari in deduzioni per oneri di famiglia, nuova base imponibile, riduzione delle aliquote e revisione degli scaglioni, abrogazione delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e autonomo/minore. Vengono inoltre chiariti il regime di salvaguardia per il solo 2005, la tassazione degli arretrati, gli obblighi del sostituto d’imposta e la decorrenza delle nuove regole dal 1° gennaio 2005.
Riforma IRPEF 2005: nuove deduzioni familiari, aliquote, abrogazione di vecchie detrazioni e adempimenti del sostituto d’imposta
Riforma IRPEF 2005: deduzioni familiari, nuove aliquote e adempimenti operativi
La circolare riepiloga gli effetti fiscali introdotti dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 sulla disciplina IRPEF. Il nuovo assetto incide sulla formazione della base imponibile, sulle aliquote applicabili, sulle agevolazioni per familiari a carico e sugli obblighi del sostituto d’imposta, con decorrenza generale dal 1° gennaio 2005.
Quadro generale della riforma
La riforma si inserisce nel processo di revisione dell’IRPEF già avviato con la riforma del 2002 e si caratterizza per tre interventi principali:
- trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari;
- riduzione del numero delle aliquote e revisione degli scaglioni di reddito;
- eliminazione delle detrazioni d’imposta per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa minore.
Deduzioni per oneri familiari
Le detrazioni per carichi familiari previste dal previgente articolo 13 del TUIR sono sostituite dalle deduzioni per oneri familiari introdotte dall’articolo unico, comma 349, lettera b), della Legge 311/2004, con rinumerazione dell’articolo 13 in articolo 12 del TUIR. La modifica è sostanziale perché le nuove misure non operano più direttamente sull’imposta, ma riducono il reddito imponibile.
Gli importi teorici previsti dal nuovo articolo 12 sono i seguenti:
- 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, nonché per le altre persone conviventi indicate nell’articolo 433 del codice civile.
Le deduzioni spettano solo per familiari fiscalmente a carico, ossia a condizione che questi non possiedano, per l’intero periodo d’imposta, un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR, della deduzione per eventuali oneri di famiglia e senza considerare la deduzione per la progressività dell’imposizione.
Sono previste maggiorazioni dell’importo teorico di 2.900 euro nei seguenti casi:
- 3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 3.200 euro per il primo figlio in assenza dell’altro coniuge;
- 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le maggiorazioni sono alternative tra loro: quando ricorrono più condizioni sullo stesso soggetto, si applica l’importo più favorevole.
Le deduzioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni richieste fino a quello in cui cessano.
Determinazione della deduzione effettiva
Gli importi teorici non coincidono automaticamente con quelli effettivamente spettanti. Il comma 4-ter dell’articolo 12 TUIR prevede infatti un meccanismo di proporzionamento basato su un rapporto aritmetico, che tiene conto di:
- 78.000 euro;
- le deduzioni teoriche per oneri familiari;
- gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR;
- il reddito complessivo del contribuente.
Il rapporto è così espresso:
- numeratore: 78.000 + deduzioni teoriche per oneri familiari + oneri deducibili – reddito complessivo;
- denominatore: 78.000.
Gli effetti del rapporto sono i seguenti:
- se il risultato è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero;
- se il risultato è pari o minore di zero, la deduzione non compete;
- se il risultato è compreso tra 0 e 1, l’importo teorico va moltiplicato per tale rapporto.
La circolare evidenzia che il meccanismo è simile a quello previsto per la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta, disciplinata dall’articolo 11 TUIR, che opera con riferimento a 26.000 euro e con deduzioni teoriche fino a 7.000 euro annui.
Base imponibile IRPEF
L’articolo 3 del TUIR, come modificato dalla Legge 311/2004, stabilisce che la base imponibile IRPEF è costituita dal reddito complessivo al netto:
- degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR;
- della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’articolo 11;
- delle nuove deduzioni per oneri di famiglia di cui all’articolo 12.
Ai fini del calcolo, la deduzione per la progressività e quella per oneri familiari devono essere determinate separatamente e poi sottratte congiuntamente dal reddito complessivo, insieme agli altri oneri deducibili.
Nuova tabella delle aliquote d’imposta
Il nuovo articolo 13 del TUIR disciplina aliquote e scaglioni, sostituendo il precedente sistema. Le aliquote IRPEF sono ridotte da cinque a tre:
- fino a 26.000 euro: 23%;
- oltre 26.000 e fino a 33.500 euro: 33%;
- oltre 33.500 euro: 39%.
Per la parte di reddito imponibile eccedente 100.000 euro è inoltre previsto, ai sensi del comma 350 dell’articolo unico della Legge Finanziaria 2005, un contributo di solidarietà del 4%, da gestire come un’ulteriore aliquota d’imposta.
Abrogazione delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione, autonomo e impresa minore
Con il comma 349, lettera d), della Legge 311/2004 è stato abrogato l’articolo 14 del TUIR. Vengono così eliminate le detrazioni dall’imposta lorda che erano riconosciute, secondo fasce di reddito prestabilite, in presenza nel reddito complessivo di:
- redditi di lavoro dipendente;
- alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati dalla norma;
- redditi di pensione;
- redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.
Clausola di salvaguardia per il 2005
Per evitare un peggioramento del trattamento fiscale, il comma 352 dell’articolo unico della Legge 311/2004 prevede che, per il solo anno 2005, in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente possa applicare le disposizioni del TUIR vigenti al 31 dicembre 2002 oppure quelle vigenti al 31 dicembre 2004, scegliendo il regime più favorevole.
Tassazione degli arretrati
Per gli emolumenti arretrati erogati dal 1° gennaio 2005 si applicano le nuove aliquote e i nuovi scaglioni introdotti dalla Legge Finanziaria 2005, compreso il contributo del 4% sulla parte eccedente 100.000 euro.
Ai fini della determinazione dell’aliquota media, il sostituto d’imposta deve considerare il reddito del biennio precedente al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione.
Adempimenti del sostituto d’imposta
La riforma richiede una revisione degli obblighi dell’Ente quale sostituto d’imposta. In particolare, per il calcolo della ritenuta l’Ente deve:
- determinare l’ammontare delle somme e dei valori da corrispondere nel periodo d’imposta, tenendo conto delle mensilità aggiuntive e dei compensi della stessa natura;
- sottrarre gli oneri deducibili trattenuti direttamente che non concorrono a formare il reddito;
- calcolare la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione;
- calcolare la deduzione per oneri di famiglia;
- ragguagliare le deduzioni ai singoli periodi di competenza;
- sottrarre dal reddito gli importi delle deduzioni spettanti e applicare la ritenuta secondo le aliquote progressive per scaglioni, rapportate al periodo di competenza, oltre al contributo del 4%.
Nella certificazione da rilasciare al pensionato deve essere indicato l’importo della deduzione riconosciuta per la progressività dell’imposizione e quello delle deduzioni riconosciute per oneri di famiglia.
Decorrenza e aggiornamento delle pensioni
Le nuove modalità di determinazione del reddito imponibile e le nuove aliquote decorrono dal 1° gennaio 2005.
La circolare precisa inoltre che con il ruolo di pagamento del mese di marzo 2005 si è provveduto alla rielaborazione e all’adeguamento di tutte le pensioni. Nei casi in cui l’adeguamento abbia determinato una minore imposta, la differenza riferita ai mesi di gennaio e febbraio 2005 è stata corrisposta insieme al rateo di marzo 2005.
Il credito d’imposta è identificato dal codice CE 72 ed è consultabile nell’area crediti e debiti. Sono inoltre in spedizione i certificati di pensione aggiornati, modello 20/b, con apposita comunicazione.
Punti principali
Principi generali della riforma
La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 inserisce un nuovo tassello nella revisione del sistema IRPEF già avviata con la riforma del 2002. I tre elementi caratterizzanti sono: trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari; riduzione delle aliquote e revisione degli scaglioni; eliminazione delle detrazioni d’imposta per redditi di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e impresa minore.
Nuove deduzioni per oneri familiari
Le detrazioni per carichi familiari dell’articolo 13 TUIR, vigenti fino al 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle deduzioni per oneri familiari del nuovo articolo 12 TUIR. Le deduzioni riducono il reddito imponibile e non l’imposta. Gli importi teorici previsti sono: 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 2.900 euro per ciascun figlio, anche naturale riconosciuto, adottivo, affidato o affiliato, e per le altre persone indicate dall’articolo 433 c.c. Tali importi spettano solo per familiari fiscalmente a carico, cioè con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, calcolato al lordo degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per progressività. Sono previste maggiorazioni fino a 3.450 euro per figlio minore di tre anni, 3.200 euro per il primo figlio in assenza dell’altro coniuge e 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap; i maggiori importi sono alternativi tra loro e spetta quello più favorevole.
Determinazione della deduzione effettiva
L’importo teorico per oneri familiari va ridotto secondo il rapporto previsto dal comma 4-ter dell’articolo 12 TUIR, che considera 78.000 euro aumentati delle deduzioni teoriche per oneri familiari e degli oneri deducibili dell’articolo 10, meno il reddito complessivo del contribuente, diviso per 78.000 euro. Se il rapporto è pari o superiore a 1, la deduzione spetta per intero; se è pari o inferiore a zero, non spetta; se è compreso tra 0 e 1, la deduzione teorica va moltiplicata per il rapporto. Il meccanismo è analogo a quello previsto per la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area), calcolata con riferimento a 26.000 euro e con deduzioni teoriche fino a 7.000 euro annui.
Nuova base imponibile IRPEF
L’articolo 3 TUIR, modificato dalla Legge 311/2004, stabilisce che la base imponibile IRPEF è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili dell’articolo 10, della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’articolo 11 e delle nuove deduzioni per oneri di famiglia dell’articolo 12. Le due deduzioni principali devono essere calcolate separatamente e poi sottratte congiuntamente dal reddito complessivo, insieme agli oneri deducibili.
Nuove aliquote e scaglioni
Il nuovo articolo 13 TUIR sostituisce il precedente sistema e riduce le aliquote da cinque a tre, con i seguenti scaglioni: fino a 26.000 euro, 23%; oltre 26.000 e fino a 33.500 euro, 33%; oltre 33.500 euro, 39%. Per la parte di reddito imponibile eccedente 100.000 euro è previsto un contributo di solidarietà del 4%, da trattare come ulteriore aliquota d’imposta.
Abrogazione delle vecchie detrazioni per redditi di lavoro e pensione
È stato abrogato l’articolo 14 TUIR, che riconosceva specifiche detrazioni dall’imposta lorda per redditi di lavoro dipendente, taluni redditi assimilati, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore. Con l’abrogazione vengono meno quelle riduzioni d’imposta collegate alla presenza di tali redditi nel complesso imponibile.
Clausola di salvaguardia per il 2005
Per evitare peggioramenti del carico fiscale, per il solo anno 2005 il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, può applicare la disciplina TUIR vigente al 31 dicembre 2002 oppure quella vigente al 31 dicembre 2004, scegliendo la più favorevole.
Tassazione degli arretrati
Per gli emolumenti arretrati erogati dal 1° gennaio 2005 si applicano le nuove aliquote e i nuovi scaglioni introdotti dalla Legge Finanziaria 2005, compreso il contributo del 4% sulla quota eccedente 100.000 euro. Per il calcolo dell’aliquota media, il reddito del biennio precedente da considerare dal sostituto d’imposta deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione.
Adempimenti del sostituto d’imposta
L’Ente, quale sostituto d’imposta, deve: determinare le somme e i valori corrisposti nel periodo d’imposta, includendo mensilità aggiuntive e compensi analoghi; sottrarre gli oneri deducibili trattenuti direttamente; calcolare la deduzione per la progressività e la deduzione per oneri di famiglia; ragguagliare le deduzioni ai periodi di competenza; sottrarre dal reddito gli importi spettanti e applicare la ritenuta secondo le aliquote progressive per scaglioni, rapportate al periodo di competenza, oltre al contributo del 4%. Nella certificazione al pensionato deve essere indicato l’importo della deduzione per la progressività e quello delle deduzioni per oneri di famiglia.
Decorrenza e adeguamento delle pensioni
Le nuove regole sulla determinazione del reddito imponibile e sulle aliquote decorrono dal 1° gennaio 2005. Con il ruolo di pagamento di marzo 2005 è stato effettuato l’adeguamento di tutte le pensioni; se l’aggiornamento ha prodotto una minore imposta, la differenza riferita a gennaio e febbraio 2005 è stata corrisposta con il rateo di marzo. Il credito d’imposta è identificato dal codice CE 72 ed è consultabile nell’area crediti e debiti; sono inoltre in spedizione i certificati di pensione aggiornati modello 20/b con apposita comunicazione.
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