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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 23244 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello proposto dal venditore contro l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro. Ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, in combinato disposto con l'art. 102 c.p.c., sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto giuridico unico e inscindibile tra venditore e acquirente e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della società, non destinataria dell'atto di appello.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nelle controversie relative all'imposta di registro, venditore e acquirente siano obbligati in solido, ma che tale solidarietà non determini litisconsorzio necessario. Il processo può quindi essere validamente instaurato e deciso anche con la partecipazione di uno solo dei coobbligati solidali. Le eventuali conseguenze riguardano il coordinamento tra giudicati e, se ne ricorrono i presupposti, la possibilità di intervento nel processo, non la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio. Non è stata disposta la condanna alle spese perché le parti intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5

    La norma era stata invocata nei giudizi di merito in relazione alla rettifica del valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali contestazioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    Il litisconsorzio necessario tributario ricorre quando l'obbligazione dedotta deriva da elementi comuni a una pluralità di soggetti e l'impugnazione investe direttamente tali elementi. La solidarietà tra coobbligati, da sola, non rende la controversia inscindibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3

    In una controversia tra coobbligati solidali può assumere rilievo l'intervento nel processo, senza che sia necessaria la partecipazione originaria di tutti i coobbligati.

  • Art. 102 c.p.c.

    La disciplina del litisconsorzio necessario non è applicabile al caso concreto, poiché la solidarietà tributaria tra venditore e acquirente non impone la presenza di entrambi nel medesimo giudizio.

  • Cass. n. 24063 del 2011

    Il rapporto di solidarietà non realizza un presupposto dell'istituto del litisconsorzio necessario, ma pone problemi relativi al rapporto tra giudicati e, eventualmente, legittima un intervento nel processo.

    La solidarietà passiva incide principalmente sugli effetti e sul coordinamento delle decisioni emesse nei confronti dei diversi coobbligati, non sulla validità della costituzione del contraddittorio.

  • Cass. n. 24098 del 2014

    Il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali.

    Nelle controversie sull'imposta di registro, la mancata partecipazione di uno dei coobbligati solidali non determina automaticamente la nullità del processo o della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'imposta di registro relativa a una compravendita, venditore e acquirente sono normalmente coobbligati solidali, ma non litisconsorti necessari.
  • L'impugnazione proposta da uno solo dei coobbligati può essere decisa senza notificare necessariamente l'appello agli altri coobbligati.
  • La mancata partecipazione dell'altro coobbligato non comporta di per sé la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
  • La solidarietà può creare problemi di coordinamento tra giudicati diversi e può rendere opportuno, quando possibile, l'intervento dell'altro coobbligato, ma non impone necessariamente un unico processo.
  • Per contestare efficacemente un avviso di rettifica del valore, il contribuente deve distinguere le questioni processuali, come termini e contraddittorio, dalle questioni sostanziali, come congruità del valore e condizioni dell'immobile.

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