Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09828/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Due acquirenti di fondi rustici e fabbricati, acquistati da una cooperativa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, hanno chiesto l’ammissione tardiva al passivo di un credito complessivo di euro 380.000. La pretesa si fondava sulla scoperta, solo a distanza di anni dall’acquisto, di abusi edilizi su parte degli immobili e di un’ordinanza comunale di demolizione. Il credito era articolato in euro 250.000 per riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1489 c.c., euro 80.000 per costi di demolizione ed euro 50.000 a titolo risarcitorio. Il Tribunale di Forlì ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provata la causa non imputabile del ritardo nella presentazione della domanda ultratardiva, poiché dall’istruttoria era emerso che gli opponenti conoscevano già prima del rogito le problematiche urbanistiche e avevano persino incaricato un tecnico per le verifiche preventive, pur decidendo poi di stipulare il contratto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: nullità del procedimento per mancata concessione di termini per memorie difensive e conclusive; violazione degli artt. 209 e 101 l. fall. per l’ammissibilità delle domande ultratardive; omesso esame di fatti decisivi sulla non imputabilità del ritardo; violazione delle norme sul contributo unificato e sulla liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ribadendo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo la concessione dei termini per memorie è facoltativa e rimessa alla discrezionalità del tribunale. Ha respinto il secondo motivo nella parte di diritto, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale sull’art. 101 l. fall. e affermando che, per le domande ultratardive, il creditore deve attivarsi entro un termine ragionevole dopo la cessazione dell’impedimento; per il resto ha dichiarato inammissibili le censure perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito sulla imputabilità del ritardo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché formulato come omesso esame di fatti decisivi ma in realtà diretto a contestare la valutazione delle prove. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato anche all’opposizione allo stato passivo in L.C.A. e ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese di lite entro i limiti tariffari. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    Nel giudizio di impugnazione dello stato passivo il rito è deformalizzato e i termini per memorie sono solo eventuali e facoltativi, rimessi alla valutazione del tribunale.

  • art. 98 l. fall.

    L’opposizione allo stato passivo è qualificata come giudizio impugnatorio sui generis, rilevante anche ai fini delle spese e del contributo unificato.

  • art. 101 l. fall.

    Per le domande ultratardive il creditore deve provare la causa non imputabile del ritardo e, cessato l’impedimento, deve attivarsi entro un termine ragionevole e contenuto.

  • art. 209 l. fall.

    Richiamato quale norma applicata dal Tribunale nel rigetto dell’opposizione per tardività della domanda di ammissione al passivo.

  • art. 1489 c.c.

    Invocato dai ricorrenti come base della pretesa di riduzione del prezzo per oneri o diritti non conosciuti al momento della vendita.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare una pretesa nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per dedurre violazione di legge in tema di ammissione delle domande ultratardive al passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una diversa valutazione delle prove o del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La specificità del motivo richiede l’indicazione e il deposito degli atti rilevanti a sostegno del vizio dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il giudice dell’opposizione allo stato passivo deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la decisione rientra tra quelle previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • artt. 4 e 5 d.m. 55/2014

    La liquidazione dei compensi professionali è legittima se resta compresa nei limiti minimo-massimo previsti dal decreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento della doglianza sul diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento della doglianza sul giusto processo e sul contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, anche nella liquidazione coatta amministrativa, la struttura del rito è improntata a celerità e deformalizzazione; la concessione di termini per memorie è facoltativa e non integra di per sé lesione del diritto di difesa.
  • Per l’ammissibilità delle domande ultratardive di insinuazione al passivo, il creditore deve provare non solo la causa esterna che ha impedito la tempestiva proposizione della domanda, ma anche di essersi attivato entro un termine ragionevole dopo la cessazione dell’impedimento.
  • La valutazione sulla sussistenza di una causa non imputabile del ritardo nella presentazione della domanda ultratardiva è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura del merito.
  • L’opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ai fini dell’applicazione del raddoppio del contributo unificato e della disciplina sulle spese di lite.
  • La liquidazione dei compensi professionali è censurabile solo se esce dai limiti tariffari o se la motivazione è logicamente incoerente; non è sufficiente contestare in astratto il criterio seguito se il valore liquidato resta nei parametri normativi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileImmobiliareContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.