Cassazione Civile, Ordinanza n. 03024/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società nei confronti di un'altra società per ottenere il distacco di quest'ultima dall'impianto idrico comune che serviva due immobili/capannoni. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la soccombente aveva appellato la decisione. La Corte d'appello, dopo CTU, aveva respinto il gravame ritenendo che i due immobili fossero serviti da impianti idrici separati e che quindi non fosse applicabile l'art. 1171 c.c. In cassazione la società soccombente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., lamentando che la sentenza d'appello fosse apodittica, illogica e intrinsecamente contraddittoria: da un lato la Corte territoriale avrebbe confuso l'impianto di adduzione idrica con le diramazioni munite di contatori di ripartizione; dall'altro avrebbe affermato sia l'esistenza di impianti autonomi, sia la necessità di un nuovo impianto per il distacco, con conseguente contraddizione insanabile rispetto alle risultanze della CTU e alle regole di esperienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha osservato che la motivazione della Corte d'appello era parziale e illogica, perché non consentiva di capire se il giudice di merito si fosse riferito a un duplice impianto idrico o alla sola duplice diramazione, e perché conteneva affermazioni tra loro incompatibili sull'autonomia degli impianti e sulla necessità di nuove opere. Rilevato quindi un contrasto insanabile nella motivazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1171 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello come norma ritenuta non applicabile perché gli impianti dei due immobili sarebbero stati separati; la Cassazione non si pronuncia sul merito dell'applicabilità, ma censura la motivazione che sorreggeva tale esclusione
art. 132 n. 4 c.p.c.
la ricorrente ne deduce la violazione per mancanza di una motivazione chiara, logica e non contraddittoria
art. 118 disp. att. c.p.c.
la ricorrente ne deduce la violazione per insufficiente e illogica esposizione delle ragioni della decisione
art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
norma di legittimazione del motivo di ricorso invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per difetto di motivazione
Massime di principio
- La sentenza è affetta da nullità quando la motivazione è solo apparente o presenta contraddizioni insanabili che impediscono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una distinzione tecnica tra impianto comune e sue diramazioni, deve spiegare in modo coerente quali componenti siano autonome e quali, invece, appartengano a un unico sistema funzionale; in caso contrario la motivazione è censurabile in cassazione.
- La cassazione può accogliere il ricorso e disporre il rinvio quando la sentenza impugnata non consente di comprendere se il decisum derivi da un corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie o da un fraintendimento di esse.
- La motivazione non può contenere affermazioni tra loro incompatibili sul fatto decisivo posto a base della decisione, perché ciò integra un vizio che richiede una nuova valutazione da parte del giudice di rinvio.
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