Cassazione Penale, Sentenza n. 23527/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del G.I.P. con cui erano stati disposti gli arresti domiciliari per reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990. Due i motivi: (1) incompetenza per territorio: Panariello sosteneva che, trattandosi di illecita importazione di cocaina, la competenza territoriale doveva essere individuata nel luogo di prima consumazione sul territorio nazionale (Ventimiglia), dove la droga sarebbe entrata dall'estero, e quindi nel circondario del Tribunale di Imperia, mentre il tribunale del riesame aveva ritenuto competente il giudice del luogo di accertamento (Caivano/Napoli Nord); (2) insufficienza e illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria: il ricorrente contestava che gli elementi probatori (messaggi vocali, videosorveglianza, tabulati) non lo collegherebbero con certezza agli episodi contestati, denunciando errori di identificazione (uso generico del nome "Gaetano", uso concomitante della propria SIM) e la possibilità di spiegazioni alternative per la sua presenza nei luoghi indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della competenza territoriale la Corte ha ritenuto infondato il motivo: in casi di traffico e trasporto di stupefacenti, se il luogo di ingresso nel territorio nazionale non è accertabile con certezza, la competenza si determina in base al luogo in cui è stata accertata l'ultima frazione dell'azione criminosa (luogo di rinvenimento/accertamento del 'corpus'), applicando il criterio dell'art. 9 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha confermato che il tribunale del riesame aveva motivato in modo logico e coerente la persistenza della misura alla luce di una pluralità di elementi (arresto in flagranza di altri correi, sequestro di 51,358 kg di cocaina, analisi del cellulare del trasportatore Pinto con chat e call che indicavano contatti fra Pinto, Garofalo, Veneziano e Panariello; video di videosorveglianza; tabulati; intercettazioni ambientali che dimostravano l'uso di termini convenzionali per la droga). La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato in Cassazione: non è consentita una riedizione dei fatti o una diversa valutazione degli indizi salvo manifesta illogicità della motivazione, che non è emersa nel caso. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare
norma richiamata come base dell'impugnazione, procedimento di riesame e limiti del sindacato
art. 8 cod. proc. pen.
competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato (comma 1 cit.)
principio generale: competenza stabilita in relazione al luogo di consumazione; applicazione limitata se la prima consumazione nazionale non è individuabile con certezza
art. 16 cod. proc. pen.
criteri per determinare la competenza nei reati plurimi
richiamato dal ricorrente come base per considerare il reato più grave; la Corte ha pero' fatto prevalere la giurisprudenza che privilegia il luogo dell'ultima azione accertata quando il primo ingresso non è certo
art. 9 cod. proc. pen.
criterio residuale: competenza per l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione od omissione
applicato dalla Corte quando non è possibile individuare il luogo di inizio della consumazione sul territorio nazionale
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disciplina dei reati in materia di sostanze stupefacenti
reato composto/alternativo; la pluralità di condotte rileva ai fini sanzionatori ma non annulla l'autonomia delle singole condotte ai fini della determinazione della competenza territoriale
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
circostanze aggravanti o disposizioni collegate
richiamato come parte del quadro normativo dei reati contestati
art. 273, comma 1-bis c.p.p.
richiamo ai commi 3 e 4 art. 192 c.p.p., non al comma 2
sottolinea che in sede cautelare non è richiesta la precisione e concorrenza degli indizi come per il giudizio di merito; sufficiente il giudizio di qualificata probabilità
art. 192 cod. proc. pen.
commi 2, 3 e 4 (distinzione tra criteri per giudizio di merito e cautelare)
richiamato per spiegare la diversa soglia probatoria tra giudizio cautelare e decisione di merito: il comma 2 (precisione e concorrenza) non è applicabile in sede cautelare
Massime di principio
- Competenza territoriale nei casi di importazione/trasporto di stupefacenti: se il luogo di primo ingresso nel territorio nazionale è certo e accertabile, prevale quel luogo; se non è stato individuato con certezza, la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è stata accertata una parte dell'azione (luogo di rinvenimento/accertamento).
- Nei reati complessi/composti l'esistenza di più condotte autonome non esclude l'applicazione del criterio del luogo dell'ultima frazione accertata quando il primo luogo non sia determinabile.
- Soglia probatoria per misure cautelari: la gravità indiziaria richiede un 'giudizio di qualificata probabilità', meno stringente rispetto ai criteri probatori del giudizio di merito (art. 192 comma 2). In Cassazione si verifica solo la presenza/logica della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità, non la risemantizzazione degli elementi probatori.
- Limiti del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione non è autorizzata a rivedere la valutazione probatoria di merito o a riformulare una diversa ricostruzione fattuale se queste si risolvono in un diverso apprezzamento degli indizi; sono ammissibili censure solo per vizi di motivazione gravi, mancanza o manifesta illogicità.
- Valore probatorio di nickname, riferimenti nominali e intercettazioni: l'uso di un nome comune o di un soprannome non esclude la possibilità di identificazione se esistono elementi di riscontro convergenti (tabulati, video, sequenze cronologiche, testimonianze, corrispondenze tra contenuti e fatti accertati). Tuttavia, in una difesa ben costruita conviene evidenziare l'assenza di riscontri univoci e chiedere l'esame critico di tali elementi nei gradi di merito.
- Strategia difensiva efficiente: contestare in sede di merito la ricostruzione fattuale con prove e controprove concrete (altri testimoni, alibi, analisi tecnica dei dispositivi) più che affidarsi esclusivamente a censure di legittimità, dato il limitato potere di revisione della Cassazione sulle valutazioni di fatto.
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