Cassazione Penale, Ordinanza n. 16809/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 4 giugno 2025. Dalla motivazione emerge che la censura riguardava l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p.; il ricorrente contestava la valutazione del materiale probatorio e sosteneva, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta nei giudizi di merito. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze miravano a una rivalutazione delle prove e riproducevano questioni già esaminate e disattese dalla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, relativi alla responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p., sollecitassero una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, attività preclusa al giudice di legittimità; inoltre, le doglianze erano sostanzialmente ripetitive di censure già vagliate e confutate con argomenti giuridicamente corretti dalla Corte territoriale. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Norma richiamata come titolo di reato oggetto di contestazione e di affermazione di responsabilità nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per affermare che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le relative statuizioni processuali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza di vizi di motivazione o di diritto, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica o giuridicamente scorretta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve applicare le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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