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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16809/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 4 giugno 2025. Dalla motivazione emerge che la censura riguardava l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p.; il ricorrente contestava la valutazione del materiale probatorio e sosteneva, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta nei giudizi di merito. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze miravano a una rivalutazione delle prove e riproducevano questioni già esaminate e disattese dalla decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, relativi alla responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p., sollecitassero una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, attività preclusa al giudice di legittimità; inoltre, le doglianze erano sostanzialmente ripetitive di censure già vagliate e confutate con argomenti giuridicamente corretti dalla Corte territoriale. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma richiamata come titolo di reato oggetto di contestazione e di affermazione di responsabilità nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per affermare che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le relative statuizioni processuali previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza di vizi di motivazione o di diritto, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica o giuridicamente scorretta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve applicare le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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