Cassazione Civile, Sentenza n. 21412/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava tre avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2012-2014 che avevano disconosciuto la detrazione IVA e irrogato sanzioni per fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello sulla commercializzazione di prodotti elettronici, contestando alla contribuente il ruolo di 'società filtro'. In primo e secondo grado i ricorsi e l'appello erano stati rigettati: la CTR ritenne provata la frode e il coinvolgimento consapevole della società in ragione di indici quali coincidenza delle operazioni finanziarie di acquisto e rivendita, anticipo della provvista da parte dei clienti, scarsi o nulli margini di profitto, commercializzazione a prezzi inferiori al mercato e movimentazione solo cartolare delle merci. In cassazione la società deduceva vizio di motivazione, insufficiente prova della consapevolezza e violazione degli obblighi di motivazione dell'Ufficio nonché censurava l'applicazione delle sanzioni (recidiva).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, sufficiente la prova indiziaria valorizzata dal giudice di merito per dimostrare la consapevolezza della società nella frode IVA e corretta l'applicazione delle sanzioni (esame incentrato sul cumulo giuridico). Ha inoltre confermato che l'Ufficio non è obbligato a motivare punto per punto il rigetto delle osservazioni del contribuente. Spese processuali a carico del ricorrente liquidate in favore dell'Agenzia per complessivi € 40.000,00 oltre spese prenotate a debito; disposto anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di cassazione per violazione di legge e nullità per motivazione apparente; usata per inquadrare le censure dedotte dalla ricorrente.
art. 156 e art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati in relazione ai requisiti della motivazione e alla possibilità di ricostruire il percorso logico-decisorio del giudice di merito.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma del processo tributario richiamata con riguardo agli obblighi motivazionali degli atti di accertamento e della decisione giurisdizionale.
artt. 2727 e 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire prove (anche indiziarie) della consapevolezza del contribuente; al contribuente grava poi l'onere della prova contraria.
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
La giurisprudenza interpretata dalla Corte stabilisce che l'Ufficio non è obbligato a motivare espressamente il rigetto delle osservazioni del contribuente durante il contraddittorio endoprocedimentale; l'assenza di puntuale replica non comporta nullità dell'atto.
art. 56, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel contesto della disciplina IVA e dell'esame dei presupposti per la legittimità della detrazione in presenza di operazioni sospette.
art. 7, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato con riferimento alla normativa sanzionatoria e alla censura esercitata sulla applicazione di recidiva; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o estranea alla ratio decidendi quando il giudice di merito aveva trattato il cumulo giuridico e non la recidiva.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es.: Kittel, Litdana, Global Ink Trade Kft e altre)
C-439/04 e C-440/04 (Kittel); C-624/15 (Litdana); C-537/22 (Global Ink Trade Kft) e altre
La Corte di Giustizia afferma che, in presenza di indizi di frode a monte, è esigibile dal soggetto a valle un maggiore onere di diligenza; la detrazione è indebità quando il soggetto avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione dell'IVA e deve adottare le misure ragionevoli compatibili con la sua professionalità.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale raccoglie elementi oggettivi e specifici (indici: prezzi sotto mercato, margini anomali, movimenti 'solo cartolari', coincidenza di flussi finanziari, anticipo della provvista dai clienti, stoccaggio presso terzi) tali elementi possono costituire prova indiziaria della consapevolezza del contribuente in una frode carosello.
- Una volta assolto l'onere probatorio dall'Amministrazione con indizi dotati di pregnanza, grava sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la diligenza massima e le cautele ragionevolmente esigibili in rapporto alla sua professionalità e alle circostanze concrete.
- L'Ufficio non è tenuto a motivare punto per punto il rigetto delle osservazioni rese dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale; l'assenza di replica specifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto se il contribuente era a conoscenza degli elementi e il diritto di difesa è stato rispettato.
- In sede di cassazione la valutazione della forza probatoria degli elementi di fatto effettuata dal giudice di merito non è sindacabile se non per vizi giuridici; le deduzioni che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio sono in genere inammissibili.
- Nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti è fondamentale documentare ex ante (o in giudizio) le cautele adottate: contratti, verifiche sui fornitori, riscontri sulla reale capacità produttiva/organizzativa dei fornitori e sui movimenti fisici delle merci possono essere decisive per dimostrare l'assenza di consapevolezza nella frode.
- La qualificazione e la misura delle sanzioni richiedono attenzione procedurale (esame del cumulo giuridico vs. recidiva); le specifiche censure su applicazioni sanzionatorie possono essere escluse se non sono state opportunamente svolte e trattate nei gradi precedenti.
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