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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18071/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un soggetto residente, con avvisi di accertamento e atti di contestazione riferiti a più annualità, l'omessa indicazione nel quadro RW di movimentazioni di capitale e di finanziamenti effettuati in favore di una società estera con sede in Romania. In primo grado i ricorsi erano stati accolti solo in parte, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimi gli atti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 4 del d.l. n. 167/1990, sostenendo che finanziamenti infruttiferi non sarebbero soggetti all'obbligo dichiarativo nel quadro RW perché non idonei a produrre reddito; (2) violazione dell'art. 6 l. n. 212/2000, deducendo la non sanzionabilità dell'omissione poiché i dati erano già nella disponibilità della pubblica amministrazione; (3) violazione dell'art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la prassi amministrativa antecedente avrebbe creato incertezza normativa oggettiva e quindi escluso le sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'obbligo di monitoraggio fiscale previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167/1990 riguarda tutte le attività finanziarie e i trasferimenti di denaro all'estero suscettibili di produrre reddito, a prescindere dalla loro effettiva fruttuosità concreta; la fruttuosità è presunta iuris tantum dall'art. 6 del medesimo decreto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la stessa CTR aveva dato atto della rinuncia dell'Ufficio a quella specifica contestazione e, comunque, l'obbligo dichiarativo non dipende dalla previa disponibilità dei dati da parte dell'Amministrazione. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che non ricorreva una incertezza normativa oggettiva, poiché la disciplina sul quadro RW era chiara e univoca nel prevedere l'obbligo dichiarativo per le attività estere potenzialmente produttive di reddito; di conseguenza le sanzioni restavano applicabili. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167 conv. in L. 3 agosto 1990, n. 227

    nel testo vigente ratione temporis

    impone l'obbligo di indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie estere suscettibili di produrre reddito, indipendentemente dalla loro effettiva fruttuosità concreta

  • art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167 conv. in L. 3 agosto 1990, n. 227

    prevede una presunzione iuris tantum di fruttuosità delle somme depositate all'estero, superabile dal contribuente con prova contraria entro il termine indicato dall'ufficio

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    l'eventuale disponibilità dei dati da parte della pubblica amministrazione non esonera, di per sé, dall'obbligo dichiarativo e non rende automaticamente non sanzionabile l'omissione

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria

    l'esenzione sanzionatoria opera solo in presenza di obiettiva e inevitabile incertezza normativa, non quando la norma sia chiara e univoca

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'ignoranza incolpevole del diritto va tenuta distinta dall'incertezza normativa oggettiva, che richiede una reale impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste da leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce

    anche nel processo tributario la non applicabilità delle sanzioni presuppone una obiettiva incertezza della disciplina, desumibile da specifici fattori-indice

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • L'obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW riguarda tutte le attività finanziarie e i trasferimenti di denaro all'estero suscettibili, anche solo potenzialmente, di produrre reddito, senza che rilevi la loro effettiva infruttuosità in concreto.
  • La presunzione di fruttuosità delle somme detenute all'estero è iuris tantum e può essere superata dal contribuente solo mediante prova contraria nei termini e con le modalità previste dalla disciplina speciale.
  • L'eventuale conoscenza dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non elimina l'obbligo dichiarativo e non esclude automaticamente la sanzionabilità dell'omissione.
  • L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa oggettiva richiede una situazione di reale e inevitabile ambiguità della disciplina, desumibile da fattori obiettivi; non basta la mera invocazione di prassi amministrative pregresse se il testo normativo è chiaro.
  • L'incertezza normativa oggettiva va distinta dall'ignoranza incolpevole del diritto: solo la prima può fondare la non applicazione delle sanzioni tributarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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