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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2152

Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro unico e armonizzato per le statistiche europee sulle imprese, sostituendo una pluralità di atti settoriali precedenti. La disciplina punta a migliorare coerenza, qualità, comparabilità e integrazione dei dati, riducendo al contempo l’onere per imprese e amministrazioni, in particolare per le PMI. Centrale è anche il rafforzamento del ruolo dei registri statistici nazionali e del registro degli eurogruppi, nonché lo scambio di dati riservati per fini statistici.

Quadro giuridico comune per la produzione, diffusione e qualità delle statistiche europee sulle imprese e per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, con abrogazione di dieci atti settoriali precedenti.

Ambito di applicazione

Si applica alla produzione, diffusione e aggiornamento delle statistiche europee sulle imprese nell’Unione e al quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, che comprende i registri nazionali e il registro degli eurogruppi. Coinvolge gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità statistiche nazionali, la Commissione (Eurostat), le autorità fiscali e doganali nazionali, nonché, per specifiche ipotesi, le banche centrali nazionali e la BCE. Copre le imprese e le loro unità giuridiche, le unità locali, i gruppi di imprese multinazionali, e le statistiche su struttura, attività economiche, R&S, innovazione, TIC, commercio elettronico, scambi di beni e servizi, investimenti, lavoro e performance; esclude le famiglie nella misura in cui producono per autoconsumo o locazione di beni propri. È direttamente applicabile negli Stati membri; si applica dal 1° gennaio 2021, con l’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 11 a 15 applicabili dal 1° gennaio 2022.

Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese

Il regolamento istituisce un quadro giuridico unitario per le statistiche europee sulle imprese e per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Esso nasce dall’esigenza di superare la frammentazione di atti settoriali preesistenti, assicurando coerenza metodologica, comparabilità, maggiore qualità dei dati e minore onere per imprese e amministrazioni. Il sistema si fonda sui principi del regolamento (CE) n. 223/2009 e si coordina con la contabilità nazionale e regionale del regolamento (UE) n. 549/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento copre lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulle imprese, nonché l’istituzione e l’aggiornamento del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Le statistiche riguardano la struttura e la performance delle imprese, la demografia imprenditoriale, la R&S, l’innovazione, le TIC, il commercio elettronico, le catene globali del valore, gli scambi internazionali di beni e servizi, gli investimenti, il lavoro, i prezzi, gli acquisti e la proprietà immobiliare.

Sul piano soggettivo, la disciplina coinvolge gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità statistiche nazionali, la Commissione (Eurostat), le autorità fiscali e doganali, nonché, in specifici casi, le banche centrali nazionali e la BCE. Il quadro dei registri comprende i registri nazionali e il registro degli eurogruppi, con riferimento a imprese, unità giuridiche, unità locali, unità di attività economica e gruppi di imprese multinazionali. Le famiglie sono escluse dal quadro dei registri nella misura in cui producono beni e servizi per autoconsumo o tramite locazione di beni propri.

Finalità e principi ispiratori

Il regolamento punta a integrare processi statistici prima separati, usando definizioni, criteri di qualità e metodologie comuni. Viene ribadito il ricorso, ove possibile, a orientamenti internazionali e a standard tecnici come SDMX, nonché la necessità di limitare l’onere per i rispondenti, in particolare per le PMI. La Commissione e gli Stati membri devono valutare costi e benefici delle evoluzioni future, evitando nuovi obblighi che impongano oneri considerevoli.

Fonti di dati e accesso alle informazioni amministrative

Gli Stati membri devono utilizzare tutte le fonti di dati pertinenti per produrre statistiche e tenere i registri statistici, tra cui:

  • indagini statistiche;
  • dati amministrativi, incluse informazioni fiscali e doganali;
  • microdati scambiati;
  • fonti o approcci innovativi scientificamente validi e documentati.

Le ASN e Eurostat hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati amministrativi necessari, limitatamente ai rispettivi sistemi di amministrazione pubblica. Le autorità fiscali devono trasmettere alle ASN le informazioni sulle importazioni ed esportazioni di beni previste dall’allegato V, mentre le autorità doganali devono fornire le informazioni previste dall’allegato VI.

Struttura delle statistiche e requisiti dei dati

L’articolo 6 ripartisce le statistiche europee sulle imprese in quattro domini:

  • statistiche congiunturali delle imprese;
  • statistiche sulle imprese a livello nazionale;
  • statistiche sulle imprese a livello regionale;
  • statistiche sulle attività internazionali.

Le tematiche dettagliate sono elencate nell’allegato I e comprendono, tra le altre, popolazione di imprese, demografia, TIC e commercio elettronico, innovazione, scambi internazionali di beni e servizi, investimenti, input di lavoro, produzione e performance, prezzi, acquisti, proprietà immobiliare e input di R&S. La periodicità, il periodo di riferimento e l’unità statistica sono disciplinati nell’allegato II.

La Commissione può modificare le tematiche dettagliate con atti delegati, ma entro limiti quantitativi e temporali precisi e tenendo conto dell’impatto su costi e oneri. Per ciascun dominio valgono tetti massimi alle variabili e regole specifiche per le tematiche TIC, innovazione e catene globali del valore. Gli atti di esecuzione possono inoltre precisare variabili, classificazioni, unità di misura, tempi di trasmissione e altre specifiche tecniche.

Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali; gli Stati membri devono istituire registri di imprese a fini statistici nazionali armonizzati. Tali registri sono la fonte autorevole per la popolazione di imprese e per la costruzione e classificazione delle unità statistiche.

Le unità sono identificate mediante un numero identificativo unico. I registri devono essere aggiornati almeno una volta l’anno e gli Stati membri, così come Eurostat, devono conservare una copia annuale dello stato dei registri alla fine dell’anno per almeno 30 anni a fini di analisi.

Scambio di dati riservati per i registri e per il commercio intra-UE di beni

Il regolamento prevede diversi flussi di scambio di dati riservati, tutti limitati a fini statistici e sottoposti al segreto statistico.

Per il quadro dei registri, gli Stati membri scambiano dati riservati sui gruppi multinazionali e sulle unità che ne fanno parte, mentre Eurostat trasmette alle ASN i dati necessari a garantire un record coerente e ad alta qualità. Sono previsti anche scambi per l’identificazione univoca delle unità giuridiche. Gli scambi con le banche centrali nazionali e con la BCE sono ammessi, se autorizzati, per assicurare la qualità delle informazioni.

Per le statistiche sul commercio intra-UE di beni, il sistema è particolarmente dettagliato: lo Stato membro di esportazione trasmette allo Stato membro di importazione i microdati e i metadati rilevanti, nonché le informazioni statistiche sui flussi di esportazione verso quello Stato. L’articolo 12 prevede che la copertura delle informazioni raccolte raggiunga almeno il 95 % del valore totale delle esportazioni intra-UE di ciascuno Stato membro. La Commissione può ridurre tale tasso con atto delegato, mantenendo però i requisiti di qualità.

I microdati comprendono, in particolare:

  • identificazione del partner;
  • periodo di riferimento;
  • flusso commerciale;
  • bene;
  • Stato membro partner;
  • paese d’origine;
  • valore e quantità;
  • natura della transazione.

Sono previste regole specifiche per i record protetti dal segreto, per l’uso a fini scientifici e per la semplificazione delle rilevazioni in presenza di condizioni determinate.

Riservatezza e diffusione dei dati

Il regolamento rafforza la protezione della riservatezza statistica. Per gli scambi di dati riservati tra autorità statistiche, banche centrali, BCE ed Eurostat si applicano il regolamento (CE) n. 223/2009 e specifiche misure di sicurezza e di riservatezza da definire con atti di esecuzione.

In materia di commercio internazionale di beni, l’ASN decide, su richiesta dell’importatore o esportatore, se diffondere i risultati statistici senza modifiche o se modificarli per impedire l’identificazione. Le violazioni della riservatezza statistica devono essere prevenute e sanzionate con misure efficaci, proporzionate e dissuasive.

Qualità, trasmissione dei dati e controlli

Gli Stati membri devono assicurare la qualità delle statistiche e dei registri, applicando i criteri del regolamento (CE) n. 223/2009. Eurostat valuta i dati e i metadati in modo trasparente e verificabile.

Ogni anno gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità e sui metadati delle statistiche e dei registri nazionali; Eurostat trasmette relazioni analoghe sul registro degli eurogruppi. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire contenuto, modalità e scadenze delle relazioni, purché non comportino costi o oneri considerevoli.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare tempestivamente modifiche metodologiche o di applicazione suscettibili di incidere sulla qualità dei dati, in ogni caso entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica. Su richiesta motivata della Commissione, essi forniscono informazioni supplementari necessarie alla valutazione della qualità.

Studi pilota, deroghe e finanziamento

La Commissione può avviare studi pilota volontari prima dell’introduzione di nuovi obblighi informativi o del miglioramento dei dataset. Le priorità indicate sono: scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari, ambiente e clima. I risultati sono valutati con gli Stati membri e i principali stakeholder; sono previste relazioni pubbliche, la prima entro il 7 gennaio 2022 e poi ogni due anni.

Sono altresì previsti contributi finanziari dell’Unione per sostenere sviluppo metodologico, attuazione tecnica, partecipazione agli studi pilota e riduzione degli oneri amministrativi, con copertura fino al 95 % dei costi ammissibili.

Se l’applicazione del regolamento richiede notevoli adeguamenti nazionali, la Commissione può concedere deroghe con atto di esecuzione fino a tre anni, prorogabili di un anno in relazione ai settori oggetto di studi pilota. La deroga deve avere impatto limitato sulla comparabilità dei dati e sul calcolo degli aggregati europei.

Atti delegati, esecuzione e comitato

La Commissione è investita di poteri delegati per modificare taluni allegati e specificare dettagli tecnici, con delega quinquennale a decorrere dal 6 gennaio 2020, tacitamente rinnovabile. Parlamento e Consiglio possono revocare la delega o formulare obiezioni agli atti delegati entro i termini previsti.

Per gli atti di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato dell’SSE e si applica la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Abrogazioni e decorrenza

Il regolamento abroga progressivamente numerosi atti precedenti in materia di statistiche sulle imprese, sugli scambi di beni, sulla società dell’informazione, sulle consociate estere, sulle statistiche strutturali e congiunturali e sulle statistiche di scienza e tecnologia. Le abrogazioni principali decorrono dal 1° gennaio 2021, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2024, con salvaguardia degli obblighi relativi ai periodi di riferimento anteriori.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021; tuttavia, l’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 11 a 15 si applicano dal 1° gennaio 2022. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e architettura del sistema

L’articolo 1 definisce un quadro giuridico comune per: (i) sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese; (ii) quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. L’articolo 2 delimita l’ambito materiale delle statistiche: struttura, attività economiche, performance, R&S, innovazione, TIC, commercio elettronico, catene globali del valore, produzione di beni e servizi, commercio internazionale di beni e servizi. Definisce inoltre il contenuto del quadro dei registri: registri nazionali, registro degli eurogruppi e scambi di dati tra tali registri.

Definizioni chiave

L’articolo 3 contiene le definizioni rilevanti, tra cui: unità statistica, unità rispondente, dominio, tematica, tematica dettagliata, variabile, microdati, dati riservati, autorità statistiche nazionali, autorità fiscali e doganali, gruppo di imprese multinazionale, Stato membro di esportazione/importazione e beni. Le definizioni rinviano in più punti al regolamento (CE) n. 223/2009, al regolamento (UE) n. 549/2013, al regolamento (UE) n. 952/2013 e ad altre fonti settoriali.

Fonti di dati, accesso ai dati amministrativi e obblighi delle imprese

L’articolo 4 impone agli Stati membri di utilizzare tutte le fonti di dati pertinenti, limitando gli oneri per i rispondenti e tenendo conto del rapporto costi-benefici. Le fonti ammesse includono indagini, dati amministrativi, microdati scambiati e altre fonti o approcci innovativi scientificamente validi e documentati. L’articolo 5 riconosce ad ASN e Commissione (Eurostat) il diritto di accesso tempestivo e gratuito ai dati amministrativi nazionali pertinenti; le autorità fiscali e doganali forniscono inoltre informazioni specifiche per le importazioni/esportazioni di beni secondo gli allegati V e VI.

Requisiti dei dati e flessibilità regolatoria

L’articolo 6 organizza le statistiche in quattro domini: statistiche congiunturali, statistiche nazionali, statistiche regionali e statistiche sulle attività internazionali, articolati in tematiche dettagliate elencate nell’allegato I. La Commissione può modificare le tematiche dettagliate con atti delegati, entro limiti quantitativi e temporali stringenti, e previa valutazione dei costi/oneri e degli studi pilota. L’articolo 7 consente atti di esecuzione per specificare variabili, unità di misura, popolazione statistica, classificazioni, tempi di trasmissione, ponderazioni e altre specifiche tecniche, con limiti massimi al numero di variabili per dominio e per talune tematiche (catene globali del valore, TIC/e-commerce, innovazione).

Quadro europeo dei registri di imprese e identificazione delle unità

L’articolo 8 istituisce il registro degli eurogruppi a livello UE e impone agli Stati membri di istituire registri nazionali armonizzati. I registri sono la fonte autorevole per la popolazione delle imprese e per la costruzione delle unità statistiche. L’articolo 9 richiede che le unità siano caratterizzate da tematiche dettagliate, numero identificativo unico, riferimento temporale e periodicità; gli allegati III e IV dettagliano contenuti e variabili.

Scambio di dati riservati per i registri e tutela della riservatezza

L’articolo 10 disciplina lo scambio di dati riservati tra ASN e tra ASN, Eurostat e banche centrali/BCE, per migliorare qualità e completezza delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali e per l’identificazione delle unità giuridiche. Lo scambio è limitato a fini statistici, soggetto a autorizzazione nei casi previsti e accompagnato da misure di sicurezza e riservatezza. Gli Stati membri e la Commissione devono adottare misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro le violazioni del segreto statistico.

Scambio di dati per le statistiche sul commercio intra-UE di beni

Gli articoli 11-15 introducono un sistema obbligatorio di scambio di dati riservati tra Stati membri per le esportazioni intra-UE di beni, con trasmissione da parte dello Stato membro di esportazione allo Stato membro di importazione delle informazioni statistiche e dei metadati necessari. L’articolo 12 prevede che le informazioni raccolte coprano almeno il 95 % del valore totale delle esportazioni intra-UE di ciascuno Stato membro, con possibilità di riduzione del tasso tramite atto delegato. L’articolo 13 elenca gli elementi dei dati statistici, mentre l’articolo 14 disciplina la protezione dei record riservati trasmessi. L’articolo 15 consente l’accesso a fini scientifici ai dati riservati secondo il regolamento (CE) n. 223/2009 e previa approvazione dell’ASN competente.

Scambio di dati per statistiche europee sulle imprese e conti nazionali

L’articolo 16 consente lo scambio di dati riservati, raccolti o compilati ai sensi del regolamento, tra ASN, rispettive banche centrali nazionali, BCE e Commissione (Eurostat), esclusivamente per salvaguardare qualità e comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013.

Qualità, trasmissione, diffusione e riservatezza nella pubblicazione

L’articolo 17 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati e dei registri; prevede relazioni annuali sulla qualità e sui metadati e conferisce alla Commissione il potere di fissare modalità, contenuti e scadenze. L’articolo 18 disciplina la trasmissione dei dati e metadati a Eurostat e la possibilità di richiedere analisi statistiche aggiuntive. L’articolo 19 attribuisce all’ASN la decisione sulla diffusione, su richiesta dell’importatore o esportatore, dei risultati statistici relativi al commercio internazionale di beni, con eventuale anonimizzazione per evitare l’identificazione indiretta.

Studi pilota, finanziamento e deroghe

L’articolo 20 consente alla Commissione di avviare studi pilota volontari, in particolare su scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari, ambiente e clima; sono previsti rapporti pubblici entro il 7 gennaio 2022 e successivamente ogni due anni. L’articolo 21 prevede un sostegno finanziario dell’Unione per attività di sviluppo, metodologie, sistemi informatici e partecipazione agli studi pilota, con contributo massimo del 95 % dei costi ammissibili. L’articolo 24 consente deroghe fino a tre anni, prorogabili di un anno in casi legati agli studi pilota, qualora l’applicazione richieda notevoli adeguamenti nazionali.

Atti delegati, esecuzione, comitato e abrogazioni

L’articolo 22 disciplina la delega alla Commissione per cinque anni dal 6 gennaio 2020, rinnovabile tacitamente, con facoltà di revoca da parte di Parlamento e Consiglio e con termini per obiezioni agli atti delegati. L’articolo 23 prevede l’assistenza del comitato dell’SSE e l’applicazione della procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 25 abroga progressivamente i principali atti settoriali precedenti dal 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2022 e 1° gennaio 2024; l’articolo 26 stabilisce l’entrata in vigore e le date di applicazione.

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