Circolare n. 40 del 29 luglio 2009
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, con rivalutazione del 3,2%, i livelli di reddito familiare e i corrispondenti importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare validi dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Indica chi può presentare domanda, richiama le regole già vigenti per requisiti e modalità, stabilisce il termine del 25 settembre 2009 per la presentazione delle istanze con riferimento ai redditi 2008 e disciplina la comunicazione delle variazioni del nucleo familiare. Prevede inoltre le modalità di diffusione interna e la notifica ai soggetti interessati.
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010
La circolare aggiorna i livelli di reddito familiare e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) applicabili dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. L’aggiornamento deriva dalla rivalutazione annuale collegata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed è finalizzato a consentire l’erogazione dell’assegno secondo le nuove fasce reddituali.
Rivalutazione delle fasce di reddito
I livelli di reddito familiare utili ai fini del calcolo e della corresponsione dell’ANF sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall’ISTAT. Per il 2009 la rivalutazione è fissata nella misura del 3,2%.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e con i corrispondenti importi mensili delle prestazioni sono rese disponibili in Intranet, nel Minisito della Direzione Centrale Risorse Umane, e devono essere applicate dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 per le diverse tipologie di nuclei familiari.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno, sulla base delle nuove fasce di reddito, i soggetti già individuati nelle precedenti circolari richiamate dalla stessa amministrazione, e precisamente:
- i dipendenti;
- gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza, ossia Fondo 1969 e Fondo 1948;
- i titolari di trattamento ai superstiti;
- il coniuge dell’avente diritto.
Per i titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO, sia se in servizio sia se in quiescenza, la domanda non va presentata all’ente datore di lavoro, ma all’INPS, salvo il caso dei titolari di pensione sociale che sono espressamente esclusi da tale regola.
Domande: requisiti, modalità e termine
Per i requisiti di idoneità e per le modalità di presentazione la circolare rinvia alla disciplina già contenuta nella circolare n. 50 del 2005. Le domande devono essere presentate entro il 25 settembre 2009 e devono fare riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2008, da attestare tramite CUD 2009. La presentazione va effettuata utilizzando il modello allegato alla circolare.
Variazioni del nucleo familiare
Eventuali variazioni del nucleo familiare che comportino la perdita del beneficio oppure la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza, così da consentire l’aggiornamento del trattamento in corso.
Diffusione della circolare e adempimenti interni
La circolare deve essere resa nota a tutto il personale secondo le modalità già previste dalla circolare n. 3/1973 e tramite affissione agli albi di ciascuna unità fino al 25 settembre 2009, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Le singole Unità devono inoltre notificare la circolare con lettera raccomandata A/R:
- agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con D.M. 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale - posizione contributiva, cioè titolari di trattamento sostitutivo dell’assicurazione obbligatoria.
La documentazione attestante le notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
Rinvio alla disciplina vigente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, continua ad applicarsi la normativa già in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare, con i richiami normativi e circolari indicati nel quadro normativo di riferimento.
Punti principali
Rivalutazione dei livelli reddituali
Dal 1° luglio 2009 si applicano i nuovi livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’ANF, rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2009 la rivalutazione è pari al 3,2%. Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e gli importi mensili sono disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione Centrale Risorse Umane e valgono per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010.
Soggetti legittimati a presentare domanda
Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno, sulla base delle nuove fasce di reddito, i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti e il coniuge dell’avente diritto. I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO, sia in servizio sia in quiescenza, ad eccezione dei titolari di pensione sociale, devono invece presentare la domanda all’INPS.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 25 settembre 2009 e fanno riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2008 (CUD 2009). La circolare rinvia alla disciplina già contenuta nella circolare n. 50 del 2005 per requisiti di idoneità e modalità di presentazione, e dispone l’utilizzo del modello allegato.
Variazioni del nucleo familiare
Le variazioni che comportino la perdita del beneficio oppure la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.
Diffusione e notifiche
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973 e mediante affissione agli albi di ciascuna unità fino al 25 settembre 2009. Le singole Unità devono inoltre notificare la circolare, con lettera raccomandata A/R, agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza e ai titolari di trattamento ai superstiti identificati con codice 0 in Anagrafica Fiscale - posizione contributiva. La prova delle notifiche deve essere conservata agli atti.
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