Circolare INAIL n. 38 del 10 luglio 2009
Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova Convenzione INAIL-INPS del 25 novembre 2008, applicabile agli eventi dal 20 luglio 2009, che disciplina la gestione dei casi dubbî tra infortunio sul lavoro, malattia professionale e malattia comune. Vengono chiariti ruoli, competenze, flussi procedurali, termini per segnalazioni e riesami, istituzione dei Collegi regionali e dell’Osservatorio centrale, nonché il sistema di compensazione tra i due Enti. Sono inoltre richiamate le modalità di erogazione provvisoria delle prestazioni, la modulistica da utilizzare e alcune indicazioni operative sulle categorie normalmente escluse dall’indennità di malattia e sulla misura della prestazione.
Convenzione INAIL-INPS per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta nei casi di dubbia competenza
Convenzione INAIL-INPS per i casi di dubbia competenza
La circolare illustra la nuova Convenzione tra INAIL e INPS per la gestione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta nei casi in cui sorgano dubbi sulla competenza assicurativa. Il documento chiarisce finalità, ruoli dei due Enti, flussi operativi, termini procedurali, organi di coordinamento e modalità di compensazione tra prestazioni erogate.
Quadro normativo e finalità della Convenzione
La disciplina si colloca nel quadro del D.P.R. n. 1124/1965, della legge n. 833/1978, del D.L. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e del D.Lgs. n. 196/2003. La Convenzione del 25 novembre 2008, rispetto a quella del 23 gennaio 1984, mira a garantire maggiore immediatezza nella definizione dei procedimenti e a semplificare e modernizzare la gestione dei casi dubbi.
Ambito di applicazione e riparto di competenze
La circolare ribadisce il ruolo specifico dell’INAIL nell’accertamento del nesso causale delle malattie professionali, dell’occasione di lavoro e della causa violenta negli infortuni, nonché nella valutazione di ogni elemento utile alla qualificazione professionale dell’evento lesivo. All’INPS spetta invece, nell’ambito della propria attività di rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi che possono essere di competenza INAIL, l’eventuale integrazione documentale e la valutazione della eventuale grave carenza motivazionale nelle reiezioni dell’INAIL.
Resta esclusa dalla Convenzione la trattazione delle patologie addotte come malattie professionali non tabellate: tali casi, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988, sono da considerarsi malattie comuni fino alla prova del nesso eziologico con l’attività lavorativa, che resta a carico del lavoratore.
Innovazioni organizzative: Collegio regionale e Osservatorio centrale
Tra le novità principali vi è l’istituzione di un Collegio regionale unico INAIL-INPS, che sostituisce i Collegi locali e il Collegio centrale previsti dalla precedente Convenzione. Il Collegio interviene nei casi non definiti in sede locale e opera con riunioni periodiche ravvicinate. La sua composizione comprende componenti amministrative, legali e mediche di entrambi gli Istituti; la presidenza è assunta alternativamente dai dirigenti dei due Enti o dai loro delegati.
I Collegi regionali devono trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un resoconto dell’attività svolta, utile alla predisposizione della relazione informativa dell’Osservatorio centrale. Quest’ultimo è formato da componenti amministrative, mediche e legali delle sedi centrali dei due Istituti e svolge funzioni di indirizzo operativo, monitoraggio quantitativo e qualitativo, uniformazione dei comportamenti sul territorio e analisi epidemiologica del fenomeno infortunistico e tecnopatico. La relazione informativa per gli organi dei due Enti deve essere predisposta entro il mese di febbraio di ogni anno.
Contenzioso e azione di rivalsa
Il Collegio regionale non è competente per i casi nei quali sia in corso un contenzioso amministrativo o giudiziario. Se il lavoratore propone ricorso, l’Istituto che lo riceve deve informare immediatamente l’altro mediante apposito modulo. L’esito del contenzioso amministrativo o giudiziario deve essere comunicato entro 15 giorni dalla notifica della sentenza o dall’esito amministrativo sia all’altro Istituto sia al lavoratore e al datore di lavoro.
In presenza di un possibile fatto doloso o colposo di un terzo, la struttura che riceve la denuncia o il certificato deve avviare cautelativamente la procedura per l’eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile, con immediata informazione all’altro Istituto.
Sistema centrale di compensazione
L’art. 8 della Convenzione prevede un sistema centrale di compensazione dei crediti e debiti derivanti dalle prestazioni erogate agli assistiti nei casi controversi definiti. Nelle more della definizione delle modalità operative, per gli eventi verificatisi dal 20 luglio 2009 le sedi INPS e INAIL si limitano alla trattazione dei casi, che saranno gestiti in via informatica, senza effettuare rimborsi o riscossioni reciproche.
Flusso procedurale quando la denuncia è presentata all’INAIL
Se la denuncia di infortunio o di malattia professionale è presentata all’INAIL e la sede ritiene, sulla base dell’istruttoria amministrativa e/o medico-legale, che il caso non rientri nella propria competenza, essa deve comunque erogare provvisoriamente le prestazioni nel limite dell’indennità di malattia comune, da calcolare secondo le modalità indicate dall’INPS. Per particolari categorie di lavoratori, come i lavoratori a tempo determinato o con contratto a progetto, devono essere sempre assunte informazioni dirette presso l’INPS.
L’INAIL segnala il caso all’INPS entro 60 giorni per gli infortuni ed entro 90 giorni per le malattie professionali, mediante il mod. 330, inviandone copia al lavoratore e al datore di lavoro. Contestualmente compila il mod. 331 con le motivazioni amministrative e/o sanitarie dell’incompetenza, trasmettendo all’INPS tutta la documentazione medico-amministrativa.
Ricevuta la dichiarazione di incompetenza, la sede periferica INPS istruisce il caso e, entro 15 giorni dalla comunicazione, può assumere la competenza, erogando le ulteriori prestazioni di malattia e comunicando l’esito definitivo a INAIL, lavoratore e datore di lavoro, oppure contestare la valutazione per grave carenza motivazionale o per la presenza di ulteriori elementi rilevanti. In tale secondo caso il caso è rinviato all’INAIL con il mod. "Risposta a Inail" per le opportune verifiche.
Se l’INAIL, riesaminata la pratica, ritiene fondati i rilievi dell’INPS, assume la competenza e lo comunica immediatamente con il mod. 333, emettendo poi il provvedimento finale. Se invece ritiene irrilevanti i rilievi, rinvia la pratica all’INPS con il mod. 333. In caso di ulteriore diniego dell’INAIL, l’INPS può accettare le motivazioni e definire il caso, oppure trasmettere l’intera pratica al Collegio regionale se ravvisa una grave carenza di motivazione o ulteriori elementi rilevanti. Il Collegio regionale decide entro 60 giorni dalla ricezione degli atti e comunica la propria valutazione alle sedi interessate; la sede cui viene attribuito il caso assume poi la competenza definitiva.
Flusso procedurale quando la denuncia è presentata all’INPS
Quando la denuncia o il certificato di malattia arriva all’INPS e la sede ritiene che il caso non sia di propria competenza, l’Istituto eroga comunque provvisoriamente le prestazioni entro i limiti dell’indennità di malattia, segnala il caso all’INAIL entro 60 giorni tramite il mod. "Prima segnalazione" e trasmette una relazione con le motivazioni amministrative e/o sanitarie, allegando la documentazione medico-amministrativa.
L’INAIL, ricevuta la segnalazione, istruisce il caso e può assumere la competenza, erogando le ulteriori prestazioni economiche per inabilità temporanea assoluta e comunicando l’esito a INPS, lavoratore e datore di lavoro, oppure dichiararsi incompetente entro 60 giorni per gli infortuni o 90 giorni per le malattie professionali, rinviando la pratica con il mod. 332 e la relativa dichiarazione di incompetenza.
Se l’INPS, di fronte al diniego dell’INAIL, accetta le motivazioni, definisce il caso come di propria competenza e invia la comunicazione definitiva. In caso contrario, se ritiene sussistano grave carenza motivazionale o ulteriori elementi rilevanti, trasmette la pratica al Collegio regionale con comunicazione immediata alla sede territoriale INAIL e al lavoratore. Il Collegio regionale decide entro 30 giorni per le malattie professionali e entro 45 giorni per gli infortuni, comunicando l’esito alle sedi interessate; anche in questo caso la sede a cui viene attribuito il caso assume la competenza definitiva e riceve dall’altro Istituto l’eventuale indicazione degli importi già erogati.
Decorrenza della nuova disciplina
La nuova Convenzione produce effetti per tutti gli eventi verificatisi a decorrere dal 20 luglio 2009. I Collegi locali e il Collegio centrale continuano a operare solo per la definizione delle pratiche relative a eventi antecedenti a tale data.
Formazione e supporto applicativo
La circolare dà conto di iniziative formative congiunte tra INPS e INAIL, finalizzate a sviluppare e uniformare le conoscenze necessarie all’applicazione della nuova procedura.
Modulistica e ulteriori istruzioni
Viene anticipato che sono stati predisposti nuovi modelli per lo scambio di flussi informativi tra i soggetti coinvolti, ossia INPS, INAIL, lavoratore e datore di lavoro. Le istruzioni procedurali di dettaglio saranno fornite con successivo messaggio.
Indicazioni sull’indennità di malattia richiamate in nota
In nota la circolare riepiloga la misura dell’indennità giornaliera di malattia: 50% della retribuzione media globale giornaliera, elevata al 66,66% dal 21° giorno di malattia; per malattia insorta durante sospensione dal lavoro o disoccupazione entro 60 giorni, l’indennità è pari ai due terzi della misura normale; durante il ricovero, agli assicurati senza familiari a carico, spetta nella misura dei due quinti del dovuto.
La base di calcolo è la retribuzione percepita nel periodo mensile o quadrisettimanale immediatamente precedente l’inizio della malattia, maggiorata del rateo delle mensilità aggiuntive, da dividere per 30 per gli impiegati e per il numero dei giorni lavorati o retribuiti per gli operai, per i quali il rateo delle mensilità aggiuntive è diviso per 25. L’indennità è erogata dal quarto giorno di malattia fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, con alcune limitazioni per i lavoratori a tempo determinato; per i casi a cavallo di due anni solari, il limite di 180 giorni è imputabile a ciascun anno.
La nota richiama infine le categorie normalmente escluse dal diritto all’indennità, per le quali non devono essere erogati acconti finché non vi sia certezza sulla competenza INAIL: addetti ai servizi domestici, portieri, viaggiatori e piazzisti, impiegati dipendenti da proprietari di stabili, dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali, impiegati dell’industria, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, addetti ai cantieri scuola di lavoro e di rimboschimento, disoccupati ammalatisi oltre 60 giorni dalla cessazione dell’attività a tempo indeterminato, disoccupati ammalatisi dopo la cessazione di rapporto a tempo determinato per il periodo successivo alla cessazione e sospesi dal lavoro nei casi in cui l’evento morboso inizi oltre 60 giorni dalla sospensione.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della convenzione
La circolare richiama il D.P.R. n. 1124/1965, la legge n. 833/1978, il D.L. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e il D.Lgs. n. 196/2003. La nuova Convenzione INAIL-INPS nasce per rendere più rapido e lineare il procedimento nei casi in cui vi siano dubbi sulla competenza assicurativa, completando e modernizzando la precedente Convenzione del 23 gennaio 1984.
Ruoli di INAIL e INPS nei casi dubbi
La Convenzione riconosce all’INAIL la competenza ad accertare il nesso causale nelle malattie professionali e l’occasione di lavoro e la causa violenta negli infortuni, oltre agli altri elementi utili alla qualificazione professionale dell’evento. All’INPS compete invece l’individuazione dei casi di sospetta competenza INAIL nell’ambito della propria attività di rilevazione degli stati di malattia, l’eventuale integrazione documentale e la valutazione di una grave carenza motivazionale nelle decisioni di reiezione dell’INAIL.
Esclusione delle malattie professionali non tabellate
Resta fuori dall’ambito della Convenzione la trattazione delle patologie addotte come malattie professionali non tabellate. Tali patologie, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988, sono considerate malattie comuni fino a quando il lavoratore non dimostri il nesso eziologico con l’attività lavorativa.
Novità organizzative: Collegio regionale e Osservatorio centrale
La nuova procedura istituisce un Collegio regionale unico, che sostituisce i precedenti Collegi locali e il Collegio centrale previsti dalla Convenzione del 1984. Il Collegio interviene solo nei casi non definiti in sede locale e si riunisce con cadenza ravvicinata; i Collegi regionali devono trasmettere un resoconto annuale entro il 31 dicembre. È inoltre istituito un Osservatorio centrale INAIL-INPS, composto dalle componenti amministrativa, medica e legale dei due Istituti, con funzioni di indirizzo, monitoraggio quantitativo e qualitativo e analisi epidemiologica; entro febbraio di ogni anno esso predispone una relazione informativa per gli organi dei due Enti.
Contenzioso e azione di rivalsa
Il Collegio regionale non tratta i casi per i quali sia già pendente un contenzioso amministrativo o giudiziario. Se il lavoratore propone ricorso, l’Istituto che lo riceve deve informare immediatamente l’altro; l’esito del contenzioso va comunicato all’altro Istituto, al lavoratore e al datore di lavoro entro 15 giorni dalla notifica della sentenza o dall’esito amministrativo. Se emerge la possibilità che l’evento sia dovuto a fatto doloso o colposo di terzi, l’Istituto che riceve la denuncia deve avviare cautelativamente la procedura di rivalsa e avvisare subito l’altro Ente.
Sistema di compensazione centrale
Per i casi controversi definiti è previsto un sistema centrale di compensazione dei crediti e dei debiti relativi alle prestazioni economiche erogate. In attesa della definizione delle modalità operative, per gli eventi dal 20 luglio 2009 le sedi si limitano alla trattazione dei casi e non effettuano rimborsi o riscossioni tra Enti.
Flusso procedurale quando la denuncia è presentata all’INAIL
Se l’INAIL ritiene che il caso non rientri nella propria competenza, eroga comunque le prestazioni in via provvisoria entro il limite dell’indennità di malattia comune, segnala il caso all’INPS entro 60 giorni per gli infortuni ed entro 90 giorni per le malattie professionali, e trasmette la dichiarazione di incompetenza con il mod. 331 e la documentazione medico-amministrativa. L’INPS istruisce il caso entro 15 giorni dalla comunicazione e può assumere la competenza, con comunicazione definitiva a INAIL, lavoratore e datore di lavoro, oppure contestare la valutazione per grave carenza di motivazione o per ulteriori elementi rilevanti. In caso di persistente disaccordo, l’INPS rimette la pratica al Collegio regionale; quest’ultimo decide entro 60 giorni dalla ricezione degli atti e la sede competente assume poi la definizione definitiva del caso.
Flusso procedurale quando la denuncia è presentata all’INPS
Quando la denuncia o il certificato di malattia pervengono all’INPS e la sede ritiene che il caso non sia di propria competenza, l’Istituto eroga provvisoriamente le prestazioni di malattia, segnala il caso all’INAIL entro 60 giorni mediante il mod. Prima segnalazione e trasmette una relazione motivata con la documentazione. L’INAIL esamina il caso e, entro 60 giorni per gli infortuni o 90 giorni per le malattie professionali, può assumere la competenza o dichiararsi incompetente con l’invio del mod. 332. Se l’INPS non condivide il diniego e ravvisa grave carenza motivazionale o ulteriori elementi rilevanti, trasmette la pratica al Collegio regionale: l’esame deve concludersi entro 30 giorni per le malattie professionali e 45 giorni per gli infortuni.
Decorrenza della nuova disciplina
Le innovazioni introdotte dalla Convenzione del 25 novembre 2008 producono effetti per tutti gli eventi verificatisi dal 20 luglio 2009. I Collegi locali e il Collegio centrale restano operativi solo per la definizione delle pratiche relative agli eventi anteriori a tale data.
Formazione e supporto operativo
Sono state realizzate iniziative formative congiunte per il personale INPS e INAIL, finalizzate a sviluppare e uniformare le conoscenze necessarie all’applicazione della nuova disciplina.
Modulistica e istruzioni procedurali
La circolare segnala l’introduzione di nuovi modelli per lo scambio delle informazioni tra INPS, INAIL, lavoratore e datore di lavoro. Le istruzioni procedurali di dettaglio saranno fornite con successivo messaggio.
Indicazioni sulla misura dell’indennità e sulle categorie escluse
In nota vengono richiamate le regole per la misura dell’indennità giornaliera di malattia: 50% della retribuzione media globale giornaliera, elevata al 66,66% dal 21° giorno; 2/3 della misura normale per malattie insorte durante sospensione o disoccupazione entro 60 giorni; 2/5 durante il ricovero per assicurati senza familiari a carico. L’indennità decorre dal quarto giorno, fino a 180 giorni nell’anno solare, con particolarità per i casi a cavallo di due anni. È inoltre riportato l’elenco delle categorie normalmente escluse dal diritto all’indennità, per le quali non vanno erogati acconti fino a certezza della competenza INAIL.
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