Circolare n. 37 del 7 luglio 2009
Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il decreto interministeriale 27 marzo 2009 che, in attuazione della legge n. 247/2007 (Protocollo welfare), dispone un aumento straordinario delle indennità INAIL per danno biologico. L’incremento è fissato all’8,68%, pari al 50% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo registrata tra luglio 2000 e dicembre 2007, e si applica ai ratei di rendita e agli indennizzi in capitale maturati o liquidati dal 1° gennaio 2008, con alcune precisazioni per accertamenti provvisori, definitivi, revisioni e aggravamenti.
Aumento straordinario dell'8,68% delle indennità INAIL per danno biologico dal 1° gennaio 2008
Aumento straordinario delle indennità INAIL per danno biologico
La circolare n. 37 del 7 luglio 2009 illustra l’attuazione del decreto interministeriale 27 marzo 2009, emanato in applicazione dell’art. 1, commi 23 e 24, della legge n. 247/2007. L’obiettivo è riconoscere un aumento straordinario delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico, in attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica.
Quadro normativo e ratio dell’intervento
La circolare richiama il D.P.R. n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, art. 13 sul danno biologico, la legge finanziaria 2007 e la legge n. 247/2007. Viene evidenziato che l’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non aveva previsto un aggiornamento annuale automatico della tabella degli indennizzi per danno biologico, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000; ciò aveva comportato la cristallizzazione degli importi ai valori del 2000 e una progressiva riduzione del livello di tutela per i lavoratori.
Per rimediare a tale situazione, il legislatore, con il Protocollo welfare, ha previsto un aumento straordinario delle indennità INAIL, parametrato alla variazione dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT per le famiglie di impiegati e operai nel periodo considerato, e finanziato entro il limite massimo di 50 milioni di euro richiamando l’art. 1, comma 780, della legge finanziaria 2007.
Misura dell’aumento
Il decreto del 27 marzo 2009 dispone che, a decorrere dal 2008, l’aumento delle indennità INAIL per danno biologico sia pari all’8,68%, corrispondente al 50% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007. La misura ha carattere straordinario e transitorio e non determina alcun aggiornamento delle tabelle del danno biologico, che resta rimesso a un futuro meccanismo automatico di adeguamento da introdurre dal legislatore.
Ambito di applicazione
L’aumento si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2008, esclusivamente sugli importi effettivamente erogati dall’Istituto.
In particolare:
- per i ratei di rendita, l’incremento riguarda la quota che ristora il danno biologico;
- per gli indennizzi in capitale, l’incremento si applica agli importi erogati in base a provvedimenti emanati dal 1° gennaio 2008.
Casi particolari: accertamenti provvisori, definitivi, revisioni e aggravamenti
La circolare chiarisce che, negli accertamenti provvisori, l’aumento non si applica agli importi già erogati prima del 1° gennaio 2008. Si applica invece all’eventuale importo erogato all’esito dell’accertamento definitivo, purché il provvedimento sia emanato a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Se l’accertamento provvisorio è stato effettuato dal 1° gennaio 2008 in poi, l’incremento opera comunque in sede di accertamento definitivo. Nei casi di revisione e aggravamento, l’aumento spetta soltanto per gli importi erogati in forza di provvedimenti emanati a partire dal 1° gennaio 2008.
Gestione operativa
Le nuove disposizioni saranno gestite mediante procedura automatica, per la quale l’Istituto sta predisponendo gli opportuni adeguamenti applicativi.
Punti principali
Base normativa e finalità dell'intervento
La circolare richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare il D.P.R. n. 1124/1965, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 sul danno biologico, la legge finanziaria 2007 e la legge n. 247/2007. L’intervento nasce per compensare la mancata rivalutazione automatica della tabella del danno biologico, ferma ai valori del 2000, e per ripristinare in via straordinaria un livello di tutela coerente con la funzione costituzionale delle prestazioni assicurative INAIL.
Misura dell'aumento straordinario
Il decreto del 27 marzo 2009 stabilisce, con decorrenza dal 2008, un aumento delle indennità INAIL per danno biologico nella misura dell'8,68%. La percentuale corrisponde al 50% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata da luglio 2000 a dicembre 2007. L’aumento ha natura straordinaria e non comporta l’aggiornamento delle tabelle del danno biologico, per il quale resta necessario un futuro meccanismo di rivalutazione automatica previsto dal legislatore.
Ambito di applicazione temporale e oggettivo
L’incremento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2008, ma solo nei limiti degli importi effettivamente erogati dall’Istituto. Per i ratei di rendita l’aumento si applica alla quota che ristora il danno biologico; per gli indennizzi in capitale si applica agli importi erogati in base a provvedimenti emanati dal 1° gennaio 2008. La circolare delimita quindi l’efficacia dell’aumento alle prestazioni concretamente corrisposte dal nuovo dies a quo.
Regole per accertamenti provvisori, definitivi e revisioni
Per gli accertamenti provvisori, l’aumento non si applica agli importi corrisposti prima del 1° gennaio 2008; si applica invece all’eventuale importo erogato in esito all’accertamento definitivo, purché il relativo provvedimento sia emanato dal 1° gennaio 2008. Se l’accertamento provvisorio è effettuato a decorrere da tale data, l’incremento opera comunque dopo l’accertamento definitivo. Nei casi di revisione e aggravamento, l’aumento si applica solo agli importi erogati in forza di provvedimenti emanati dal 1° gennaio 2008.
Gestione applicativa
La circolare precisa che le fattispecie disciplinate dalle nuove disposizioni saranno gestite tramite una procedura automatica, per la quale sono previste implementazioni informatiche dedicate.
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