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Sentenza

Sentenza n. 1958/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, n. 693/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e per il 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, pubblicata il 13 settembre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 novembre 2024 con indicazione del codice fiscale e delle annualità riconosciute. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza presupposta è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione e non è stata eseguita dopo il decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato un commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per provvedere in via sostitutiva dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando la sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione, resta ineseguita dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni.

  • art. 114 c.p.a.

    l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;

    Accolta l’azione di ottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro il termine assegnato e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001

    la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola per cui i compensi e le spese del commissario ad acta sono ricompresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche alle attività commissariali disposte per dare esecuzione ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione e rimasta ineseguita dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine di esecuzione integrale del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • I compensi e le spese dell’eventuale attività del commissario ad acta sono a carico dell’amministrazione inadempiente; la regola prevista dall’art. 5-sexies, ottavo comma, della l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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