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Sentenza

Sentenza n. 2104/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il decreto del Prefetto che gli aveva vietato la detenzione di armi, dopo che era stato sorpreso con armi da sparo cariche all’interno di un’area protetta appartenente alla Rete Natura 2000, mentre esercitava attività venatoria. Ha dedotto carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione, sostenendo che l’area non fosse delimitata da idonea tabellazione e che, secondo la normativa regionale siciliana, il divieto di caccia non fosse opponibile in assenza di cartelli perimetrali. Ha inoltre contestato l’idoneità della mera denuncia o dell’avviso di conclusione delle indagini a dimostrare l’inaffidabilità nell’uso delle armi, l’omessa valutazione della personalità e del comportamento complessivo, l’irragionevolezza e il travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S., nonché la lesione del legittimo affidamento, la disparità di trattamento e lo sviamento di potere. Nel corso del giudizio ha riferito che il procedimento penale era stato archiviato per l’impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna, in ragione dell’incertezza sull’elemento soggettivo e sulla necessità della tabellazione dell’area, e ha menzionato un successivo atto prefettizio di diniego del riesame, senza tuttavia impugnarlo con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che la detenzione e il porto d’armi costituiscano facoltà eccezionali e che l’autorità di pubblica sicurezza possa adottare misure inibitorie sulla base di un giudizio prognostico e ampiamente discrezionale sull’affidabilità del soggetto, anche valorizzando fatti isolati, purché oggettivi e significativi, non necessariamente costituenti reato o direttamente attinenti all’uso delle armi. Nel caso concreto, la presenza non contestata del ricorrente in un’area protetta con un’arma carica è stata ritenuta elemento storico idoneo a fondare, secondo una logica preventiva e del più probabile che non, la prognosi di inaffidabilità, senza necessità di accertare un effettivo abuso dell’arma o un danno già verificatosi. Il giudice ha distinto il giudizio amministrativo di affidabilità, avente funzione preventiva, dall’accertamento penale, avente funzione repressiva e soggetto allo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio. L’archiviazione penale, intervenuta dopo l’adozione degli atti impugnati, non incide sulla loro legittimità, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione; inoltre, l’archiviazione era fondata soprattutto sulla difficoltà di provare l’elemento soggettivo e non escludeva il fatto storico della presenza nell’area protetta con arma carica. La questione della tabellazione regionale rileva ai fini dell’accertamento penale e della consapevolezza dell’illecito, ma non impedisce all’amministrazione di valorizzare il medesimo fatto storico nell’ambito della valutazione preventiva di affidabilità. Il TAR ha ritenuto congruamente assolti gli oneri di istruttoria e motivazione e non ravvisato illogicità o travisamento. Ha infine escluso che la memoria difensiva potesse introdurre l’impugnazione del successivo provvedimento prefettizio del 16 febbraio 2026: tale atto non era stato gravato con motivi aggiunti, la memoria non era notificata e non conteneva specifiche censure, potendo essa soltanto illustrare i motivi già dedotti e non ampliare il thema decidendum.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931

    al divieto di detenere armi ex art. 39 r.d. n. 773/1931 non si richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne

    La misura prefettizia può essere adottata in funzione preventiva sulla base di una valutazione di inaffidabilità e del concreto pericolo di abuso, senza necessità di un abuso già accertato.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La valutazione dei requisiti soggettivi per il porto e la detenzione di armi consente all’autorità di pubblica sicurezza di valorizzare fatti oggettivi, anche non costituenti reato o non direttamente attinenti all’uso delle armi, dai quali emerga l’inaffidabilità del soggetto.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La disposizione è richiamata quale base dei requisiti soggettivi di affidabilità valutati dall’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 30, comma 1, lett. d), l. 157/1992

    La contestazione penale relativa all’esercizio venatorio in area protetta costituisce il contesto fattuale valorizzato dall’amministrazione, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.

  • art. 11, comma 3, lett. a) e f), l. 394/1991

    Le contestazioni penali relative alla condotta in area protetta costituiscono elementi oggettivi utilizzabili nella prognosi amministrativa di affidabilità.

  • art. 21 l.r. Sicilia 33/1997

    La disciplina regionale sulla tabellazione dei divieti di caccia rileva per l’accertamento della violazione venatoria e dell’elemento soggettivo, ma non esclude che la presenza con arma carica in area protetta sia autonomamente considerata ai fini della valutazione amministrativa di affidabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere fondato su un giudizio prognostico e preventivo di inaffidabilità, senza che sia necessario dimostrare un effettivo abuso dell’arma o una condotta penalmente accertata; è sufficiente che emergano elementi oggettivi e concreti idonei a far ritenere non escluso il pericolo di abuso.
  • Nella valutazione dell’affidabilità ai fini della detenzione o del porto d’armi possono essere valorizzati anche fatti isolati, purché significativi, non necessariamente costituenti reato e non necessariamente attinenti direttamente all’uso delle armi.
  • Il giudizio amministrativo di affidabilità nell’uso delle armi ha funzione preventiva e prognostica ed è distinto dall’accertamento penale, che ha funzione repressiva e richiede la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; pertanto, l’archiviazione o l’assoluzione penale non escludono automaticamente la rilevanza amministrativa del fatto storico accertato.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; un’archiviazione penale intervenuta successivamente non può, di per sé, determinare l’illegittimità originaria del divieto prefettizio.
  • La memoria difensiva nel processo amministrativo può illustrare e sviluppare i motivi già dedotti, ma non può introdurre l’impugnazione di un nuovo provvedimento né ampliare il thema decidendum; a tal fine occorrono motivi aggiunti ritualmente notificati e specificamente articolati.
  • La presenza di una persona con un’arma carica in un’area protetta può costituire, anche indipendentemente dall’effettiva esplosione di colpi o dall’abbattimento di fauna, un elemento oggettivo sufficiente a fondare una prognosi amministrativa di inaffidabilità, purché l’istruttoria e la motivazione rendano comprensibile il nesso tra il fatto e il rischio per la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTermini e notificazione del ricorsoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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