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Ordinanza

Ordinanza n. 1658/2026 - Roma, Sezione 3

per il risarcimento del danno, sofferto della ricorrente a seguito dell’adozione di tre provvedimenti di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia – settore concorsuale 05/D1 -Fisiologia – di cui i primi due annullati con obbligo di rinnovazione del giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., con sentenze del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, n. 5938/2024 e Sez. IV Quater, n. 8003/2025 ed il terzo giudizio dichiarato nullo con sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. IV Quater, n. 21462/2025, resa in sede di ottemperanza, per violazione ed elusione del giudicato, con contestuale condanna del Ministero dell’Università e della Ricerca al rilascio del titolo abilitativo. Titolo poi conseguito in data 29 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202601563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione risarcitoria

Atto impugnato: dinieghi di idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale, con domanda risarcitoria per i danni derivanti dai reiterati giudizi illegittimi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione risarcitoria sostenendo di avere subito la lesione dell'interesse legittimo a conseguire, già dalla procedura ASN del 2021, l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia. La domanda è fondata sulla dedotta sussistenza degli elementi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., in ragione di tre reiterati provvedimenti di non idoneità dell'Amministrazione: i primi due sono stati annullati dal TAR con obbligo di rinnovazione del giudizio; il terzo è stato dichiarato nullo, in sede di ottemperanza, per violazione ed elusione del giudicato, con contestuale condanna del Ministero al rilascio del titolo, poi conseguito il 29 gennaio 2026. In via cautelare, la ricorrente ha chiesto una misura anticipatoria economica, consistente nel riconoscimento di una provvisionale di 42.723 euro, corrispondente alle spese legali sostenute nei precedenti giudizi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora, rilevando anzitutto che la ricorrente non aveva prospettato alcun pregiudizio grave e irreparabile. Le spese legali sostenute nei precedenti giudizi non sono state ritenute, di per sé, sufficienti a giustificare la provvisionale: tali spese erano già state liquidate nei rispettivi giudizi e ogni contestazione sul loro ammontare avrebbe dovuto essere proposta impugnando i pertinenti capi delle sentenze. Inoltre, la rilevanza economica delle spese avrebbe dovuto essere collegata alla dimostrazione di attuali e gravi esigenze personali o economiche della ricorrente, debitamente documentate, quali l'assenza di beni immobili o di altre rendite e la dipendenza dal solo reddito lavorativo. La carenza riguardava sia la prospettazione sia la prova di una situazione di concreta criticità attuale. La domanda risarcitoria di merito non è stata definita; la liquidazione delle spese è stata rinviata alla fase definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei relativi presupposti, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto insussistente.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato con riferimento alla precedente condanna dell'Amministrazione al rilascio dell'abilitazione in sede di giurisdizione estesa al merito.

  • art. 2043 c.c.

    È indicato quale fondamento della domanda risarcitoria principale, non decisa nella fase cautelare.

Massime di principio

  • La concessione in via cautelare di una provvisionale economica richiede la specifica allegazione e la prova di un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concretamente incidente sulla situazione personale o patrimoniale del richiedente; la mera allegazione di rilevanti spese legali non è sufficiente.
  • Quando le spese di lite relative a precedenti giudizi siano già state liquidate nelle rispettive sentenze, la contestazione del loro ammontare deve essere proposta mediante impugnazione dei pertinenti capi decisori e non può essere surrettiziamente introdotta attraverso una domanda cautelare risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelareDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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