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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte sostenendo la nullità del giudizio per incompleta instaurazione del contraddittorio. Poiché l'accertamento riguardava una società di persone e imposte fondate su elementi comuni, avrebbero dovuto partecipare al processo anche tutti i soci, quali litisconsorti necessari. La mancata partecipazione dei soci avrebbe impedito una decisione validamente pronunciata nei confronti dell'intera situazione fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando nullo l'intero giudizio per omessa partecipazione dei soci. Ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e rinviato la causa alla CTP di Torino per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari. La nullità è stata ritenuta applicabile anche all'IRAP, imputata per trasparenza ai soci, e all'IVA quando l'accertamento IVA è contenuto nello stesso atto insieme ad accertamenti relativi a imposte dirette e IRAP fondati su elementi comuni e non autonomamente definibili. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    imputazione automatica dei redditi ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione

    Per le società di persone, l'accertamento del reddito societario e la relativa imputazione ai soci sono collegati; pertanto, salvo questioni personali, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda più soggetti necessari. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    Concorre a fondare l'unitarietà dell'accertamento relativo alle società di persone e ai soci.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44

    Sono richiamati per evidenziare i caratteri dell'IRAP, assimilabile all'ILOR, e il collegamento dell'imposta con la posizione dei soci.

  • Codice di procedura civile, artt. 101 e 102

    Tutela il contraddittorio e disciplina il litisconsorzio necessario, imponendo la partecipazione al processo di tutti i soggetti la cui posizione sia inscindibilmente collegata.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    È richiamato in relazione al principio del contraddittorio e alla garanzia del giusto processo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    Prevede la possibilità di riunire procedimenti connessi; nel caso concreto, tuttavia, non risultava possibile procedere alla riunione.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda una società di persone e incide anche sulla tassazione dei soci per effetto dell'imputazione per trasparenza, il processo deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la nullità dell'intero giudizio, non soltanto della parte relativa al soggetto rimasto estraneo, e impone la rinnovazione del processo davanti al giudice competente.
  • L'IRAP può essere soggetta al litisconsorzio necessario dei soci quando l'accertamento è collegato alla determinazione del reddito della società di persone e alla sua imputazione ai soci.
  • L'IVA, considerata isolatamente, non comporta automaticamente la partecipazione necessaria dei soci; tuttavia, il litisconsorzio può diventare necessario quando l'IVA è accertata nello stesso atto insieme a imposte dirette e IRAP sulla base di elementi comuni non separabili.
  • Prima di esaminare il merito dell'accertamento, il giudice tributario deve verificare che il contraddittorio sia correttamente instaurato nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione fiscale è inscindibilmente collegata.

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