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Sentenza

Sentenza n. 16232/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202609541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di inammissibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 5 febbraio 2024 con visto per lavoro subordinato stagionale, aveva chiesto il primo rilascio del permesso di soggiorno. Dopo il preavviso di rigetto del 21 agosto 2025 e la presentazione di memorie, la Questura ha dichiarato inammissibile la domanda il 28 maggio 2026, rilevando che non era stato sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e che non era stato avviato il rapporto di lavoro stagionale. Il ricorrente ha impugnato il decreto; dal testo non risultano specificate ulteriori censure nel dettaglio. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in assenza del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, l’inammissibilità della domanda costituisse esito vincolato. Il richiedente non aveva completato la procedura prevista per l’ingresso come lavoratore subordinato: doveva registrare la presenza presso lo Sportello Unico che aveva rilasciato il nulla osta e ottenere, dopo la verifica della procedibilità, il kit necessario alla domanda in Questura. La presentazione diretta della domanda alla Questura al di fuori di tale iter non legittimava il rilascio del permesso, né sussistevano i presupposti per un permesso per attesa occupazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Questura aveva inviato il preavviso di rigetto e ricevuto memorie. Se vi è inerzia della Prefettura, il rimedio è l’azione avverso il silenzio, non la presentazione diretta dell’istanza alla Questura. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    secondo quanto prescritto dall’art. 22 T.U. Immigrazione, il lavoratore, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale, deve registrare la presenza presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e, solo una volta verificata l’ammissibilità e la procedibilità della domanda che ha determinato il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso, l’ufficio rilascia il kit postale per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno in Questura

    La procedura per il rilascio del permesso al lavoratore subordinato richiede la registrazione presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e la previa verifica di ammissibilità e procedibilità; solo successivamente può essere presentata la domanda in Questura.

  • artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999

    posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato

    Le disposizioni regolamentari concorrono a disciplinare l’iter di ingresso e rilascio del permesso; la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico e il mancato completamento della procedura impediscono il rilascio del permesso richiesto direttamente in Questura.

  • artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a.

    inoltre, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma

    L’eventuale inerzia della Prefettura va contestata con l’azione avverso il silenzio; non consente di eludere l’iter di competenza mediante la presentazione diretta della domanda alla Questura.

Massime di principio

  • Il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiede il completamento dell’iter previsto per l’ingresso del lavoratore, inclusa la registrazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno; in mancanza, la Questura può dichiarare inammissibile la domanda presentata al di fuori della procedura.
  • La mancanza del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione rende vincolata l’inammissibilità della domanda di rilascio del permesso e, se l’iter di ingresso come lavoratore subordinato non è stato completato, non fonda neppure il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
  • L’inerzia della Prefettura nell’ambito della procedura di ingresso e rilascio del permesso deve essere fatta valere con l’azione avverso il silenzio, non mediante la presentazione diretta della domanda di permesso alla Questura.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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