Cassazione Penale, Ordinanza n. 16935/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., lamentando il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e, in sostanza, una pena ritenuta eccessiva o non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione rileva che la motivazione del giudice di merito era immune da illogicità manifeste e che il diniego era stato giustificato valorizzando la chiarezza delle risultanze istruttorie e il rilevante disvalore della condotta, caratterizzata da violenza significativa (un calcio inferto da un ciclomotore in movimento).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio, osservando che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la decisione non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Ha inoltre ribadito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato valorizzando uno o alcuni elementi ritenuti decisivi, disattendendo gli altri. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La richiesta di attenuanti generiche può essere scrutinata in cassazione solo nei limiti della logicità e completezza della motivazione sul diniego; non consente una rivalutazione del merito sul quantum di pena.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere compiuta secondo i criteri legali di commisurazione e resta espressione di discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrio.
Massime di principio
- La commisurazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e in sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione della congruità della sanzione, salvo che la decisione sia sorretta da motivazione apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi della condotta e del fatto, potendo superare o disattendere gli altri profili favorevoli richiamati dalla difesa.
- Una censura che investa solo il trattamento sanzionatorio, senza evidenziare specifiche anomalie logiche o violazioni di legge nella motivazione del diniego delle attenuanti, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →