Deliberazione n. 214 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite Instagram senza consenso. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e la prescrizione di conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Si tratta quindi di una decisione in materia di contrasto alla diffusione non consensuale di immagini o video intimi sulle piattaforme digitali.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente su contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità rappresentando di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice, disposizione introdotta per i casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione mediante piattaforme digitali senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione. In questo quadro, il regolamento interno del Garante n. 1/2019, art. 33-bis, prevede che il dirigente del Dipartimento competente possa adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 120 del 25 marzo 2024, disponendo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria già impartite, senza indicazione di sanzioni pecuniarie nel testo esaminato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il provvedimento richiama la disciplina speciale introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire rapidamente sulle segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 120 del 25 marzo 2024. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
La determinazione urgente ha anche prescritto alla medesima società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato il 25 marzo 2024. La decisione conferma quindi integralmente le misure disposte nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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