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Sentenza

Sentenza n. 3672/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 885/2024 del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 29/11/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 per ciascuna annualità, per complessivi euro 2.500,00. Il Ministero, nonostante il giudicato, non aveva messo a disposizione l'importo mediante accredito sulla carta docente o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la corretta notificazione telematica del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato. Ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, quale periodo concesso per l'attivazione e la conclusione del procedimento di pagamento. Poiché il termine era inutilmente decorso, e la pretesa risultava documentalmente provata e non adeguatamente contestata, ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al docente il beneficio della carta elettronica per le annualità indicate nel giudicato. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, con 120 giorni per eseguire l'incarico e facoltà di delega. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato fonda la pretesa fatta valere.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di inerzia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito

    "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato; decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e deve essere inutilmente decorso prima dell'introduzione dell'azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Fondano rispettivamente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e i poteri esecutivi del giudice amministrativo, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia riconosciuto, nei confronti di una pubblica amministrazione, un'obbligazione pecuniaria o un beneficio suscettibile di esecuzione amministrativa.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione presso la sede reale e deve decorrere integralmente prima della proposizione dell'azione esecutiva.
  • La notificazione del titolo esecutivo direttamente alla sede legale dell'Amministrazione debitrice è funzionale a consentire l'avvio del procedimento contabile necessario all'adempimento spontaneo e costituisce presupposto per la decorrenza del termine dilatorio previsto per le Amministrazioni pubbliche.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato e decorso il termine assegnato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione, anche mediante delega.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione commissariale di un giudicato avente a oggetto somme di denaro può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati e dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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