Ordinanza n. 867/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota di CSEA prot. Reg.Uff.2026U0030046, recante “esito negativo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi degli articoli 7 e 14 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 619/2023/R/eel e s.m.i., relative all’istanza di accesso al meccanismo di riconoscimento dell’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica - annualità 2024 - D.L. del 29 settembre 2023, n. 131 e deliberazione ARERA 619/2023/R/eel e s.m.i. – revoca totale” ricevuta via PEC da Lincoln Electric Italia S.r.l. in data 26/06/2026; comunicazione di CSEA prot. Reg.Uff 2026-0022908-U ricevuta via PEC da Lincoln Electric Italia S.r.l. in data 04/05/2026; comunicazione di ENEA del 15/05/2026 acquisita al protocollo CSEA con prot. CSEA-Reg.Uff.2026E0023993, ancorché non conosciuta; di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; in subordine, ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente: della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 27 dicembre 2023, n. 619/2023/R/EEL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca totale dell’agevolazione per imprese a forte consumo di energia elettrica relativa all’annualità 2024, disposta da CSEA all’esito delle verifiche del GSE e delle comunicazioni di CSEA ed ENEA
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa energivora)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota CSEA recante l’esito negativo delle verifiche effettuate dal GSE e la revoca totale dell’agevolazione inizialmente riconosciuta per l’annualità 2024, nonché le comunicazioni presupposte e gli ulteriori atti connessi. In via subordinata ha impugnato, nei limiti dell’interesse, la deliberazione ARERA n. 619/2023/R/EEL. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, limitandosi a rilevare che, al sommario esame proprio della fase cautelare, le censure non appaiono implausibili.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente il fumus boni iuris in termini di non implausibilità delle censure, con riserva degli approfondimenti nella fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nella pretesa restitutoria di CSEA relativa all’ingente somma conseguente alla revoca totale dell’agevolazione, ritenendo che tale pretesa incida negativamente sull’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse privato alla sospensione, osservando che l’interesse pubblico resta salvaguardato dalla fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, da calendarizzarsi entro il primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR ha accolto l’istanza di misure cautelari.
art. 57 c.p.a.
Ha costituito la base normativa per la compensazione delle spese della fase cautelare.
artt. 7 e 14 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 619/2023/R/EEL
Sono richiamati quali disposizioni in base alle quali sono state effettuate le verifiche del GSE sull’istanza di accesso al meccanismo di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
D.L. 29 settembre 2023, n. 131
È richiamato nel provvedimento impugnato quale fonte normativa dell’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
deliberazione ARERA n. 619/2023/R/EEL
È l’atto regolatorio richiamato nel provvedimento di revoca e impugnato in via subordinata dalla società ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la non implausibilità delle censure, accompagnata dalla riserva degli approfondimenti propri del giudizio di merito, può integrare il fumus boni iuris richiesto dall’art. 55 c.p.a.
- La pretesa restitutoria relativa a un’ingente somma derivante dalla revoca di un’agevolazione pubblica può integrare il periculum in mora quando incida negativamente sull’equilibrio economico-finanziario dell’impresa beneficiaria.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’impresa a evitare gli effetti finanziari immediati della revoca può prevalere sull’interesse pubblico alla restituzione, qualora quest’ultimo sia comunque salvaguardato dalla rapida fissazione dell’udienza di merito.
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