Sentenza del 27/10/2017 n. 4348 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Finanziamento dei soci - Presunzione di fruttuosità - Prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la presunzione di fruttuosità e onerosità dei finanziamenti effettuati dai soci alla società ai fini IRES. La società sosteneva, in sostanza, che i versamenti non producessero interessi o fossero effettuati a titolo diverso dal mutuo. La sentenza ha chiarito che tale presunzione non può essere superata con qualsiasi mezzo di prova, ma soltanto mediante le modalità previste dalla legge: occorre dimostrare che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi qualificavano il versamento in modo diverso dal mutuo, oppure che il contratto contenesse una clausola espressa di esonero dal pagamento degli interessi. È stata inoltre esaminata la deducibilità degli ulteriori interessi passivi ai sensi dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 917/1986.
La decisione
La rettifica dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. La presunzione di onerosità del finanziamento non è stata superata, poiché non risultava fornita la prova nelle forme tassativamente richieste. Inoltre, la società non ha potuto dedurre ulteriori interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi accertati, poiché tali interessi attivi non erano stati annotati nel bilancio, ma erano emersi soltanto a seguito del controllo fiscale. La deduzione prevista dall'art. 96 richiede infatti l'annotazione degli interessi attivi in bilancio e non opera per compensare componenti positivi accertati successivamente dall'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 96, comma 1, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi richiede l'annotazione di questi ultimi in bilancio.
Gli interessi passivi possono essere dedotti nei limiti degli interessi attivi solo quando questi ultimi risultano regolarmente contabilizzati e indicati in bilancio. Non è possibile utilizzare interessi attivi emersi esclusivamente in sede di accertamento per ottenere una deduzione o compensazione.
Massime di principio
- I finanziamenti dei soci si presumono onerosi e produttivi di interessi, salvo prova contraria fornita nelle forme documentali richieste dalla legge.
- Per superare la presunzione non è sufficiente una ricostruzione contabile o testimoniale generica: occorre che la diversa natura del versamento risulti dai bilanci dichiarati oppure da una clausola contrattuale espressa che escluda gli interessi.
- La qualificazione del versamento deve essere coerente e documentata fin dall'origine, attraverso contratto, scritture contabili e bilanci.
- Gli interessi attivi devono essere contabilizzati e indicati in bilancio per poter limitare o compensare la deducibilità degli interessi passivi; quelli accertati soltanto dall'Amministrazione finanziaria non producono lo stesso effetto.
- In situazioni analoghe, la corretta formalizzazione preventiva dell'operazione e la sua coerente rappresentazione nei bilanci sono essenziali per evitare la rettifica fiscale.
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