Cassazione Penale, Sentenza n. 18084/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava tre vizi: 1) insufficienza e contraddittorietà degli indizi di colpevolezza: le immagini video non coglierebbero il momento decisivo dell'aggressione e le testimonianze, se considerate diversamente, non permetterebbero di attribuire a Ozuna la rapina né l'omicidio; Ozuna avrebbe agito inizialmente da paciere e si sarebbe allontanato prima delle lesioni mortali; 2) carenza delle esigenze cautelari: l'inquinamento probatorio non sussisterebbe perché lo scambio di indumenti sarebbe stato solo un prestito e il reo non si sarebbe disfatto di oggetti rilevanti; il pericolo di reiterazione non sarebbe concreto e non vi sarebbero elementi per equiparare la condotta di Ozuna a quella, più grave, di altri coindagati; 3) vizio di motivazione nella scelta della misura: il tribunale avrebbe confuso i ruoli dei partecipanti, applicando la custodia in carcere anche a un soggetto con apporto marginale e giovane età, senza valutare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del riesame abbia compiutamente e logicamente valutato le prove (video, sommarie informazioni e sopralluogo) e che sussistano gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p., atteso il quadro di aggressione collettiva e la partecipazione di Ozuna con pugni e calci. Ha applicato il principio secondo cui, in aggressioni collettive con consapevolezza convergente, ciascun partecipante risponde del complesso delle lesioni subite dalla vittima anche se non ha materialmente inflitto tutte le lesioni. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa, in tema di omicidio volontario, della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, osservando che il giudice non ha l'onere di provare positivamente la pericolosità o il pericolo di inquinamento ma deve solo constatare che la difesa non ha superato tale presunzione; l'ordinanza di riesame ha inoltre indicato elementi specifici (cambio di abiti, brutalità dell'azione, precedente di polizia) che giustificano il mantenimento della custodia. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso infondato, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per indicare l'esercizio delle funzioni del Tribunale nell'ambito del riesame delle misure cautelari
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
Usato come parametro per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari alla misura cautelare
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso rigettato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla sentenza di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In caso di aggressione collettiva, la responsabilità penale può ricadere su ciascuno dei partecipanti per l'intero danno subito dalla vittima quando esista consapevolezza convergente nell'azione: non è necessario che ogni lesione sia materialmente cagionata dal singolo.
- Per il reato di omicidio volontario opera una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve fornire elementi idonei a confutare tale presunzione per ottenere misure meno afflittive.
- Elementi indiziari come immagini di videosorveglianza, sommarie informazioni e riscontri di sopralluogo, valutati insieme, possono costituire base sufficiente per la custodia cautelare se risultano coerenti e non contraddetti da prove forti in senso opposto.
- Comportamenti suggerenti rischio di inquinamento probatorio (es. scambio o occultamento di indumenti) e la gravità/brutalità dell'azione sono indici rilevanti per giustificare la permanenza in carcere anche se il singolo apporto materiale appare parziale.
- La Corte di Cassazione non riesamina in fatto la ricostruzione probatoria del giudice di merito, salvo vizi di motivazione o errori di diritto: la riproposizione di una diversa lettura delle prove è in genere impropria in sede di legittimità.
- La giovane età dell'indagato e l'ipotesi di un ruolo marginale possono essere considerati dal giudice, ma non bastano a prevalere sulla presunzione cautelare collegata a reati particolarmente gravi se la difesa non produce elementi concreti che la superino.
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