Cassazione Civile, Ordinanza n. 21134/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di euro 96.495,29 per ricavi non contabilizzati relativi alla vendita di merci. La CTP di Cosenza accolse parzialmente il ricorso della società. In appello, però, la CTR respinse il gravame della contribuente ritenendo che l'Ufficio non si fosse costituito in giudizio. L'Agenzia propose allora ricorso per revocazione avverso la sentenza d'appello; la CTR lo dichiarò inammissibile per asserito omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione della notificazione effettuata per posta raccomandata. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia dedusse: (1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello nonostante la notifica del ricorso per revocazione fosse avvenuta in mani proprie; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 53 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, sempre in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza d'appello ritenuto applicabile l'art. 22 in tema di deposito della ricevuta postale, norma non pertinente alla notificazione eseguita a mani proprie dal messo autorizzato; (3) violazione degli artt. 13, comma 1-quater, e 158 d.P.R. n. 155 del 2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la compensazione delle spese di lite. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, l'art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 consente all'ufficio di effettuare le notificazioni anche tramite messo comunale o messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza del comma 2; tale disciplina non impone, quando la notificazione sia eseguita in mani proprie e non tramite servizio postale, il deposito della ricevuta di spedizione. La notificazione effettuata dal messo autorizzato in mani proprie è quindi conforme alla disciplina processuale tributaria ed equivale, ai fini della regolare proposizione dell'appello, a quella eseguita dall'ufficiale giudiziario. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione/forma della sentenza denunciato dall'Agenzia.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la decisione della CTR.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come norma sul vizio processuale dedotto con i primi due motivi.
art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
"l'ufficio del ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2"
La Corte vi ricava che il messo autorizzato può effettuare notificazioni degli atti dell'amministrazione finanziaria nel processo tributario anche in primo grado e in appello.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17"
Richiamato come norma di rinvio generale alle notificazioni, senza imporre l'ulteriore adempimento ritenuto dalla CTR.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte osserva che disciplina solo il luogo delle comunicazioni e notificazioni.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
"le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia"
La Corte chiarisce che questa norma rileva solo quando la notificazione avvenga a mezzo del servizio postale e non quando il messo notifichi in mani proprie.
art. 65 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'erroneità della declaratoria di inammissibilità.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la disciplina dell'appello nel processo tributario.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte esclude che la sua disciplina sul deposito della ricevuta postale fosse applicabile alla notificazione eseguita a mani proprie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel terzo motivo sulle spese/ulteriore contributo unificato, ma il motivo è assorbito.
art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel terzo motivo sulle spese, rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'atto da parte del messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, eseguita in mani proprie, è pienamente valida e non richiede il deposito della ricevuta di spedizione postale, perché tale adempimento presuppone l'uso del servizio postale.
- La disciplina speciale delle notificazioni tributarie va letta distinguendo nettamente tra notificazione a mezzo messo/ufficiale giudiziario e notificazione a mezzo posta: gli oneri documentali propri dell'una non possono essere estesi all'altra.
- Quando la notificazione è effettuata con modalità conformi al d.lgs. n. 546 del 1992, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per il solo fatto che non sia stato prodotto un documento richiesto solo in ipotesi diverse.
- Se i primi motivi di ricorso conducono alla cassazione della decisione impugnata, il motivo relativo alle spese può restare assorbito e la regolazione delle spese è rimessa al giudice di rinvio.
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