Circolare numero 118 del 28-09-2012
Ad integrazione delle indicazioni impartite con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012, si forniscono ulteriori istruzioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono della procedura di emersione e si provvede a disciplinare le modalità di rilascio della certificazione di regolarità contributiva richiesta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori istruzioni operative, a completamento della circolare n. 113/2012, per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 109/2012 e del D.M. 29 agosto 2012. Vengono chiarite le modalità di compilazione dei flussi Uniemens e DMAG, gli adempimenti documentali da esibire allo Sportello Unico per l’Immigrazione e le regole per la richiesta e il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. Per la verifica contributiva si precisa che la certificazione è limitata ai soli lavoratori oggetto di emersione e non si applica la disciplina generale del DURC di cui al D.M. 24 ottobre 2007.
Istruzioni operative su emersione/regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari e verifica della regolarità contributiva
Istruzioni operative per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari e la verifica della regolarità contributiva
La circolare integra le istruzioni già fornite con la n. 113/2012 in materia di emersione dei lavoratori extracomunitari ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 109/2012 e del D.M. 29 agosto 2012. L’intervento ha lo scopo di uniformare e semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro, chiarendo le modalità di compilazione dei flussi contributivi e il perimetro della certificazione di regolarità contributiva richiesta ai fini del procedimento di emersione.
Ambito e finalità della circolare
Le indicazioni riguardano sia le aziende non agricole che quelle agricole, con specifiche regole per i flussi Uniemens e DMAG, per la documentazione da esibire allo Sportello Unico per l’Immigrazione e per la gestione della posizione contributiva durante e dopo il perfezionamento della procedura. Viene inoltre precisato il contenuto della verifica contributiva, che deve essere limitata ai lavoratori interessati dall’emersione.
Aziende non agricole: compilazione del flusso Uniemens
Per la domanda di iscrizione il datore di lavoro deve indicare come data di inizio attività con dipendenti la data di assunzione del lavoratore, cioè la data di inizio dell’occupazione irregolare. In caso di più lavoratori, deve essere considerata la data riferita al lavoratore occupato da più tempo.
La data di assunzione indicata in Uniemens deve coincidere con quella comunicata all’INAIL e, per le imprese edili, alla Cassa Edile. Nelle denunce da trasmettere prima della convocazione per il contratto di soggiorno deve essere riportato il codice fiscale del lavoratore extracomunitario, determinato sulla base dei dati anagrafici noti. L’eventuale mancata validazione da parte dell’Anagrafe Tributaria non determina lo scarto della denuncia, ma solo il mancato accredito sul conto assicurativo individuale fino alla successiva validazione. Se il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate risulta diverso, devono essere inviate le denunce di variazione Uniemens.
Per i mesi oggetto di regolarizzazione il datore di lavoro deve estrarre dal rendiconto individuale le singole denunce Uniemens da presentare allo Sportello Unico al momento della convocazione. Se il rendiconto non evidenzia tutte le denunce trasmesse, l’invio deve essere documentato con la stampa della distinta di esito generata dal software di controllo INPS e con la ricevuta di trasmissione contenente identificativo e data del flusso.
Aziende non agricole: aspetti di posizionamento contributivo e conclusione dell’emersione
Se la convocazione dello Sportello Unico avviene prima della scadenza legale per il pagamento dei contributi o per la presentazione della denuncia, l’INPS attesta la circostanza nella certificazione, indicando i periodi per i quali il termine non è ancora scaduto. La posizione contributiva contraddistinta dal c.a. 5W deve essere cessata dal giorno precedente la sottoscrizione del contratto di soggiorno dell’ultimo lavoratore denunciato su quella posizione.
Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i lavoratori regolarizzati devono essere denunciati dalla data di stipula sulla posizione contributiva principale, se già esistente, oppure su una nuova posizione aperta per gli adempimenti correnti. Nell’ultima denuncia Uniemens inviata sulla posizione 5W devono essere indicati l’ultimo giorno oggetto di regolarizzazione e il codice 1F, che segnala la conclusione del periodo di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 109/2012.
Il modello telematico EM-SUB richiede anche il numero di matricola INPS; se tale dato manca, il datore di lavoro deve presentare una comunicazione integrativa allo Sportello Unico per l’Immigrazione, poiché la matricola è essenziale per la richiesta del documento di regolarità contributiva.
Aziende agricole: compilazione del DMAG e gestione dei periodi di regolarizzazione
Per le aziende agricole la circolare modifica le indicazioni della precedente n. 113/2012 e stabilisce che i lavoratori extracomunitari da regolarizzare devono essere indicati tramite DMAG trimestrale contenente esclusivamente tali lavoratori. Nella sezione Dati Azienda va riportato il codice aziendale con progressivo 69, dopo i consueti codici ISTAT di provincia e comune, senza apertura di una nuova posizione contributiva; per le aziende agricole non iscritte resta invece necessaria una nuova posizione.
Se il datore si avvale di intermediari autorizzati, devono essere attivate le procedure previste dalla circolare n. 110 del 12 ottobre 2009. Qualora nello stesso periodo vi siano anche rapporti di lavoro ordinari, devono essere presentati due modelli DMAG distinti. Nella denuncia destinata alla regolarizzazione sono ammessi solo i codici tipo contratto 001 e 004 e i codici tipo retribuzione 0, M e P.
Se il contratto di soggiorno viene sottoscritto nel corso del trimestre, alla prima scadenza utile successiva il lavoratore va inserito in due diversi DMAG: nel modello con progressivo 69 per il periodo dal primo giorno del trimestre fino al giorno antecedente la stipula, e in un secondo modello con il codice azienda ordinario per il periodo dal giorno della stipula fino alla fine del trimestre. Per i trimestri oggetto di regolarizzazione il datore deve stampare la ricevuta dell’invio telematico del DMAG e presentarla allo Sportello Unico.
Al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno dell’ultimo lavoratore denunciato con il codice 69, la sede deve revocare l’autorizzazione tramite DMAGWeb, fissando la fine della validità al primo giorno successivo al mese previsto per la trasmissione.
Regolarità contributiva: natura della certificazione e limiti applicativi
La circolare precisa che il richiamo al DURC va inteso come una certificazione specifica, finalizzata a verificare la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativi ai soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione. Pur coinvolgendo INPS, INAIL e, per l’edilizia, le Casse Edili, la certificazione non ricade nella disciplina generale del D.M. 24 ottobre 2007 sul DURC.
Ne consegue che non si applicano il preavviso di accertamento negativo, il silenzio assenso, le regole sulla rateizzazione, le sospensioni dei pagamenti disposte per legge, le istanze di compensazione, né le cause non ostative previste dalla disciplina ordinaria, come lo scostamento non grave e il contenzioso pendente.
Richiesta e rilascio della certificazione per i datori di lavoro Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con Uniemens, lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve inoltrare la richiesta telematica allo Sportello Unico Previdenziale utilizzando esclusivamente la tipologia “Agevolazioni/Sovvenzioni/Finanziamenti/Autorizzazioni”. Nel campo “specifica uso” devono essere indicati il cognome e nome del lavoratore, il codice fiscale oppure, in mancanza, la data e lo Stato estero di nascita, oltre alla data di convocazione per il contratto di soggiorno.
Poiché la verifica deve riguardare ciascun lavoratore denunciato, lo Sportello deve richiedere un DURC per ogni singolo soggetto. La sede INPS competente deve effettuare il controllo con assoluta tempestività, dato il rilievo della certificazione ai fini del perfezionamento dell’emersione.
Per il rilascio, le sedi devono valorizzare nel campo note: la data di inizio dell’obbligo contributivo coincidente con la data di assunzione (“inizio gg/mm/aa”); i mesi regolarizzati (“reg dal mm/aa al mm/aa”, oppure, in caso non continuativo, “reg mm-mm-…/aa; mm-mm-…/aa”); e i periodi per i quali il termine di legge non è ancora scaduto (“mm-mm/aa non scaduto”). L’esito regolare può essere attestato solo se è stato accertato il pagamento dei contributi riferiti ai periodi oggetto di regolarizzazione e la certificazione si riferisce esclusivamente ai dati riportati nel campo note. In assenza di presentazione o pagamento dei periodi indicati deve essere attestata la non regolarità.
L’autenticazione degli utenti degli Sportelli Unici per l’Immigrazione allo Sportello Unico Previdenziale è curata direttamente dall’INAIL. La certificazione, salvo quelle emesse dalle Casse Edili, deve essere inviata via PEC allo Sportello Unico richiedente dalla sede INPS che ha eseguito il controllo, almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione del datore di lavoro.
Regolarità contributiva per le aziende agricole
Per i datori di lavoro agricoli, la richiesta di certificazione di regolarità contributiva finalizzata alla verifica degli adempimenti relativi al lavoratore oggetto di emersione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. La circolare rinvia a successive specifiche istruzioni per la definizione operativa della procedura.
Punti principali
Premessa e finalità delle istruzioni integrative
La circolare integra e semplifica le disposizioni già fornite con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012, in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 109/2012 e del decreto interministeriale 29 agosto 2012. L’obiettivo è completare le indicazioni sugli adempimenti verso INPS, INAIL e Sportello Unico per l’Immigrazione, con particolare attenzione alla verifica della regolarità contributiva.
Modalità operative per le aziende non agricole: flusso Uniemens
Per la domanda di iscrizione il datore di lavoro deve indicare come data di inizio attività con dipendenti la data di assunzione, cioè la data di inizio dell’occupazione irregolare; se i lavoratori sono più di uno, si considera la data del lavoratore occupato da più tempo. La data di assunzione indicata nel flusso Uniemens deve coincidere con quella comunicata a INAIL e, per l’edilizia, alla Cassa Edile. Nelle denunce da trasmettere prima della convocazione per il contratto di soggiorno va indicato il codice fiscale del lavoratore extracomunitario irregolare, anche se derivato dai dati anagrafici noti; l’eventuale mancata validazione non comporta scarto della denuncia ma solo mancato accredito fino alla validazione. Se il codice fiscale definitivo risulta diverso, devono essere inviate le denunce di variazione Uniemens. Il datore deve stampare dal rendiconto individuale le denunce dei mesi oggetto di regolarizzazione da esibire allo Sportello Unico; se il rendiconto non le mostra tutte, deve produrre la stampa della distinta di esito del software di controllo INPS e la ricevuta di trasmissione. Quando la convocazione avviene prima della scadenza legale dei contributi o dell’invio della denuncia, l’INPS attesta la circostanza nel DURC o nella certificazione, indicando i periodi ancora non scaduti. La posizione contributiva con c.a. 5W va cessata il giorno precedente la sottoscrizione del contratto di soggiorno dell’ultimo lavoratore denunciato su tale posizione, mentre i lavoratori regolarizzati vanno poi denunciati sulla posizione principale o su una nuova posizione aperta per gli adempimenti correnti. Nell’ultima denuncia sulla posizione 5W devono essere valorizzati l’ultimo giorno oggetto di regolarizzazione e il codice 1F, con il significato di conclusione del periodo di emersione. Se nel modello EM-SUB manca la matricola INPS, il datore di lavoro deve presentare una comunicazione integrativa allo Sportello Unico, poiché tale dato è essenziale per la richiesta del documento di regolarità contributiva.
Modalità operative per le aziende agricole: flusso DMAG
Per i datori di lavoro agricoli interessati alla procedura di emersione, i lavoratori extracomunitari da regolarizzare devono essere dichiarati con il DMAG trimestrale contenente esclusivamente tali lavoratori. Nella sezione Dati Azienda va indicato il codice aziendale con progressivo 69, dopo i codici ISTAT di provincia e comune, senza apertura di una nuova posizione contributiva; resta fermo che per aziende agricole non iscritte è necessaria una nuova posizione. Se il datore si avvale di intermediari autorizzati, devono essere attivate le procedure previste dalla circolare n. 110/2009. Se nello stesso periodo devono essere dichiarati anche rapporti ordinari, vanno trasmessi due DMAG distinti. Nella denuncia usata per la regolarizzazione sono ammessi solo i codici tipo contratto 001 e 004 e i codici tipo retribuzione 0, M e P. Se il contratto di soggiorno viene sottoscritto nel corso del trimestre, alla prima scadenza utile successiva il lavoratore va indicato nel DMAG con progressivo 69 per il periodo antecedente la stipula e in un altro DMAG con il codice azienda ordinario per il periodo successivo. Per i trimestri oggetto di regolarizzazione il datore deve stampare la ricevuta dell’invio telematico del DMAG da esibire allo Sportello Unico. Al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno dell’ultimo lavoratore denunciato con il codice 69, la sede deve revocare l’autorizzazione tramite DMAGWeb, indicando come fine validità il primo giorno successivo al mese previsto per la trasmissione.
Regolarità contributiva: natura della certificazione e limiti applicativi
La circolare chiarisce che il richiamo al DURC deve intendersi riferito a una certificazione specifica, finalizzata alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativi ai soli lavoratori interessati dall’emersione, pur coinvolgendo, ai fini del rilascio, INPS, INAIL e, per l’edilizia, le Casse Edili. Tale certificazione non è soggetta alla disciplina del D.M. 24 ottobre 2007 sul DURC. Di conseguenza non si applicano il preavviso di accertamento negativo, il silenzio assenso, né le regole su rateizzazioni, sospensioni dei pagamenti, compensazioni e cause non ostative come lo scostamento non grave o il contenzioso pendente.
Richiesta e rilascio della certificazione per i datori di lavoro Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve trasmettere telematicamente la richiesta di certificazione allo Sportello Unico Previdenziale, utilizzando esclusivamente la tipologia “Agevolazioni/Sovvenzioni/Finanziamenti/Autorizzazioni”. Nel campo “specifica uso” vanno indicati cognome e nome del lavoratore, codice fiscale oppure, se assente, data e Stato estero di nascita, e data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Poiché la verifica va svolta per ciascun lavoratore denunciato, è necessario un DURC per ogni singolo lavoratore. La sede INPS competente deve effettuare il controllo con assoluta tempestività; le richieste vengono evidenziate dalla procedura dello Sportello Unico Previdenziale. In fase di rilascio, le sedi devono riportare nelle note: la data di inizio dell’obbligo contributivo coincidente con la data di assunzione (“inizio gg/mm/aa”); i mesi per i quali sono stati presentati gli Uniemens per regolarizzare i periodi pregressi (“reg dal mm/aa al mm/aa”, o in forma non continuativa “reg mm-mm-…/aa; mm-mm-…/aa”); e le denunce per le quali non è ancora scaduto il termine legale (“mm-mm/aa non scaduto”). L’esito regolare può essere attestato solo se risultano pagati i contributi dovuti per i periodi oggetto di regolarizzazione e si riferisce esclusivamente ai dati riportati nel campo note. Se mancano presentazione o pagamento dei periodi indicati, la certificazione deve attestare non regolarità. L’autenticazione degli utenti degli Sportelli Unici per l’Immigrazione allo Sportello Unico Previdenziale è curata direttamente dall’INAIL. La certificazione, salvo quelle emesse dalle Casse Edili, viene inviata via PEC allo Sportello Unico richiedente dalla sede INPS che ha eseguito il controllo. L’invio deve avvenire almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione del datore di lavoro.
Regolarità contributiva per le aziende agricole
Per i datori di lavoro agricoli la richiesta di certificazione di regolarità contributiva finalizzata alla verifica degli adempimenti riferiti al lavoratore oggetto di emersione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. La circolare rinvia a successivi specifici chiarimenti per le modalità operative di dettaglio.
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