Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24922/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio per mancata e insufficiente individualizzazione del trattamento sanzionatorio e per il rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Contestano che la Corte territoriale abbia riutilizzato argomentazioni già valutate, abbia indebitamente valorizzato una sopravvenuta condanna per 416-bis come mera duplicazione della contestazione principale, non abbia distinto adeguatamente i ruoli e i contributi soggettivi dei singoli imputati (in particolare Daniello e Spina), e abbia violato gli artt. 62-bis e 133 c.p. nonché i parametri indicati dalla Corte di Cassazione con la precedente pronuncia di annullamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'assise d'appello che, pur potendo riesaminare il fatto con autonomia e formulare argomentazioni diverse da quelle censurate, ha correttamente negato le attenuanti generiche sulla base di elementi ritenuti rilevanti: la sopravvenuta condanna per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis), la gravità e le potenzialità lesive dell'agguato (due morti, tre feriti, luogo affollato), l'accuratezza e la premeditazione del piano criminoso, il contributo fornito dagli imputati (indicazioni su composizione del gruppo armato, vie di fuga, nascondiglio) e l'assenza di segni di resipiscenza. La Corte ha inoltre chiarito che la condanna sopravvenuta è dato fattuale rilevante e non mera duplicazione dell'accertamento di responsabilità, e che l'aggravante mafiosa è ontologicamente distinta dalla partecipazione associativa. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    È il parametro centrale per la commisurazione della pena: il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti nell'applicazione dei criteri di determinazione della pena. Le attenuanti generiche devono essere motivate con riferimento ad elementi positivi e possono essere determinate anche valutando un solo fattore ritenuto prevalente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Strumento attraverso il quale il giudice, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, può adeguare la pena alla personalità dell'autore e alle concrete circostanze del fatto; non individua situazioni tassative e consente al giudice di valorizzare elementi particolari oltre quelli elencati nell'art. 133.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La sopravvenuta condanna per il reato associativo è dato fattuale rilevante ai fini della valutazione della capacità criminale e della pericolosità degli imputati; non costituisce mera duplicazione della contestazione per il reato fine né è automaticamente assorbita dall'aggravante mafiosa.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come parte del quadro normativo sulla determinazione della pena; insieme all'art. 133 definisce i limiti e i criteri della discrezionalità del giudice nella commisurazione della sanzione.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata nella parte relativa alla finalità rieducativa della pena, quale parametro interpretativo per un trattamento sanzionatorio proporzionato e individualizzato.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Il controllo di legittimità della Corte di Cassazione è limitato: l'illogicità della motivazione deve essere manifesta (ictu oculi) per integrare un vizio rilevante; sono ininfluenti le minime incongruenze e non è compito della Cassazione rivedere la valutazione della prova fatta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio ha autonomia e può rivedere il fatto con apprezzamento libero; non è vincolato a ripetere esattamente la logica censurata, purché non riutilizzi il percorso argomentativo sanzionato dalla Cassazione.
  • Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi l'elemento (anche uno solo) ritenuto prevalente a fondamento della decisione, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Una condanna sopravvenuta per reato associativo (art. 416-bis) costituisce un elemento fattuale rilevante e non una mera duplicazione dell'addebito: può legittimamente influire sulla valutazione della capacità criminale e sulla misura della pena.
  • L'aggravante mafiosa e la partecipazione all'associazione sono nozioni distinte: l'aggravante riguarda il fine specifico di favorire l'associazione e non esaurisce né sostituisce la rilevanza di una condanna associativa sopravvenuta.
  • La protesta di innocenza o la mancata confessione non sono, di per sé, ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche; tuttavia il giudice può legittimamente considerare l'assenza di segni di resipiscenza come uno degli elementi per negarle se adeguatamente motivato.
  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione del giudice di merito è limitato: può censurare solo vizi di motivazione manifesti e non sostituirsi alla valutazione complessiva della prova da parte del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.