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Interpello

Risposta n. 202 del 21/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che la causa ostativa non operi, perché l’eventuale adesione al forfetario non sostituirebbe un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, ma si porrebbe in continuità con l’attività già svolta nei confronti della clinica e con il compenso da consigliere di amministrazione.

Accesso al regime forfetario per un medico chirurgo consigliere di amministrazione di una clinica privata

Il quesito

Se la causa ostativa del regime forfetario prevista per le attività svolte prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o recenti, o soggetti a essi riconducibili, si applichi a un medico chirurgo che opera professionalmente per una clinica privata presso cui ricopre anche l’incarico di consigliere di amministrazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che i compensi percepiti per l’incarico di consigliere di amministrazione, nel caso descritto, siano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR; pertanto, se il complesso dei redditi percepiti supera la soglia di 65.000 euro prevista dal comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il contribuente non può applicare il regime forfetario.

Accesso al regime forfetario per un medico chirurgo consigliere di amministrazione di una clinica privata

L’interpello riguarda l’applicabilità del regime forfetario a un medico chirurgo che svolge la propria attività professionale nei confronti di una clinica privata presso cui ricopre anche un incarico di consigliere di amministrazione. Il dubbio nasce in relazione alla causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o recenti, o di soggetti ad essi riconducibili.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante dichiara di:

  • esercitare da vari anni la professione di medico chirurgo;
  • avere un incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata;
  • svolgere in maniera prevalente la propria attività professionale nei confronti della medesima clinica;
  • percepire un compenso per l’incarico di consigliere di amministrazione ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR;
  • mantenere un fatturato per l’attività libero-professionale inferiore alla soglia di 65.000 euro.

Il contribuente richiama la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge n. 145 del 2018, che esclude dal forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il quesito verte sulla possibilità di applicare o meno tale causa ostativa al caso concreto, considerando che il contribuente non ritiene di trovarsi in una situazione di sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, ma di mera prosecuzione di un rapporto professionale già in essere con la clinica privata.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che la causa ostativa non dovrebbe operare perché:

  • il passaggio al regime forfetario non sostituirebbe un rapporto di lavoro dipendente o assimilato;
  • l’attività nei confronti della clinica privata proseguirebbe senza soluzione di continuità rispetto agli anni precedenti;
  • anche l’incarico di consigliere di amministrazione continuerebbe fino alla sua naturale scadenza.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina del regime forfetario introdotta dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, evidenziando che la legge di bilancio 2019 ne ha ampliato la portata applicativa modificando le cause ostative.

Viene ricordato che il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, purché siano rispettati i requisiti del comma 54 e non ricorrano le cause ostative del comma 57 della legge n. 190 del 2014, come modificato.

Con riferimento ai compensi per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore, l’Agenzia richiama l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, secondo cui tali somme costituiscono, in via generale, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un’eccezione quando tali uffici rientrano:

  • nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente;
  • oppure nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.

È richiamata anche la circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, nella quale è stato precisato che l’attrazione dei compensi nella categoria dei redditi di lavoro autonomo opera anche quando il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione abituale, potendosi ragionevolmente ritenere che l’incarico sia stato conferito proprio in quanto il soggetto esercita quella specifica attività professionale.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Sulla base delle dichiarazioni rese, l’Agenzia ritiene che l’attività di medico chirurgo e l’incarico di consigliere di amministrazione presso la clinica privata siano tra loro collegati in modo tale da ricondurre i relativi redditi nell’ambito del lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Di conseguenza, i compensi percepiti non vengono trattati, nel caso descritto, come mero reddito assimilato al lavoro dipendente ai fini dell’analisi del regime forfetario, ma come redditi di lavoro autonomo connessi all’attività professionale esercitata.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che, qualora l’ammontare complessivo dei redditi percepiti superi la soglia di 65.000 euro prevista dal comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il contribuente non può applicare il regime forfetario.

In sintesi, il parere è sfavorevole all’istanza nella parte in cui conduce a riconoscere l’accesso automatico al regime: la verifica della soglia complessiva di reddito resta decisiva e, se superata, preclude il regime agevolato.

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