Sentenza n. 2564/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.687/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, l'importo complessivo di euro 1.000,00 per i due anni scolastici indicati. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio dell'azione esecutiva coattiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori dovuti, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve determinare il capitale residuo e gli interessi secondo il titolo giudiziale, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore entro i successivi sessanta giorni, senza compenso poiché l'attività rientra nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della prestazione riconosciuta dal giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano rispettivamente la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002
Rileva per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha funzione costitutiva del diritto di credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento; l'esatta entità del credito deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione debitrice, che deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
- Quando l'amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano pertinenti all'esecuzione del giudicato; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →