Sentenza del 13/01/2021 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI - ESENZIONE REQUISITI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'accertamento ICI con la tesi che il compendio immobiliare è destinato esclusivamente all'esercizio di funzioni pubbliche, è gestito da soggetto a capitale interamente pubblico che applica tariffe limitate al solo recupero dei costi senza alcun margine di profitto, e risulta in categoria catastale E/3: per tali ragioni, secondo l'art. 7 comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 504/1992 (come richiamato dall'art. 31 comma 18 L. 289/2002), l'immobile sarebbe esente dall'ICI
La decisione
Il giudice tributario (C.T.P. nella pronuncia richiamata) ha accolto il ricorso, ritenendo che, quando il compendio è destinato esclusivamente a funzioni pubbliche, è gestito da soggetto con capitale interamente pubblico e le tariffe sono poste unicamente a copertura dei costi (senza scopo di lucro), e l'immobile è in categoria E/3, si applica l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 504/1992; conseguentemente l'accertamento ICI è stato annullato
Norme richiamate
art 31 comma 18 L. 289/2002
Richiama/integra i criteri per l'esenzione ICI riferita a compendi immobiliari destinati a funzioni pubbliche e alla qualificazione del gestore; conferma che la gestione da parte di soggetti a capitale pubblico e l'assenza di finalità di lucro sono elementi rilevanti per l'esenzione
art 7 d.P.R. n. 504/1992
Prevede l'esenzione ICI per talune categorie di fabbricati; in particolare la lett. b) del comma 1 è stata interpretata come esentante gli immobili della categoria E/3 destinati a funzioni pubbliche esclusivi
artt. 822 ss. c.c.
Riferimenti al diritto di proprietà e ai diritti reali che possono essere stati evocati per definire la titolarità e la destinazione dell'immobile (utilizzati come supporto per stabilire la natura pubblica della destinazione)
art 143 d.lgs. 152/2006
Norma richiamata probabilmente in relazione alla disciplina ambientale o alla destinazione d'uso dell'area/immobile; qui usata come elemento integrativo per dimostrare la destinazione e i vincoli correlati alla funzione pubblica
C.T.P. sent. 4315 del 24/09 - 12/01/2015
Giudice tributario che ha riconosciuto l'esenzione ICI nel caso concreto, applicando i principi normativi richiamati: esclusività della funzione pubblica, gestione da soggetto a capitale pubblico e assenza di scopo di lucro tramite tariffe limitate al recupero dei costi
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista dall'art. 7 d.P.R. 504/1992 (lett. b) è necessario che l'immobile sia destinato esclusivamente a funzione pubblica e sia classificato in categoria catastale compatibile (qui E/3).
- La mera gestione da parte di una società non esclude l'esenzione se la società ha capitale interamente pubblico e applica tariffe finalizzate solo alla copertura dei costi, senza finalità di lucro.
- La prova documentale è essenziale: statuto/atto costitutivo della società, documentazione contabile/tariffaria che dimostri l'assenza di margine di profitto, atti catastali che attestino la categoria E/3 e destinazione d'uso esclusiva devono essere prodotti in giudizio.
- Se anche un soggetto privato gestisce servizi con finalità pubblica ma sussistono elementi di profitto o mancata esclusività della funzione pubblica, l'esenzione può essere negata.
- Le pronunce dei giudici tributari (es. C.T.P.) consolidano l'orientamento secondo cui l'intervento normativo (art. 31 L. 289/2002 insieme all'art. 7 DPR 504/1992) va interpretato in funzione della reale natura della gestione e della destinazione dell'immobile, non solo sulla base della forma giuridica del gestore.
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