Sentenza del 08/10/2019 n. 25050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha sostenuto che la sentenza impugnata avesse erroneamente qualificato le dichiarazioni doganali come effettuate in rappresentanza diretta della GFA s.r.l., anziché in rappresentanza indiretta della società importatrice BFC & Co. s.r.l. Secondo l'Agenzia, l'utilizzo della procedura domiciliarizzata, che non prevedeva la presentazione fisica delle merci in dogana, avrebbe comportato necessariamente una dichiarazione resa in nome proprio per conto altrui e, quindi, la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per le obbligazioni doganali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, sebbene formalmente fosse dedotta una violazione di legge, l'Agenzia mirava in realtà a ottenere un nuovo accertamento dei fatti, introducendo elementi non prospettati nei precedenti gradi di giudizio e senza contestare specificamente l'accertamento fattuale contenuto nella sentenza d'appello, compresi gli elementi valorizzati dal giudice. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario
L'Agenzia ha richiamato tali disposizioni per sostenere la qualificazione della rappresentanza doganale e la responsabilità derivante dalla presentazione delle dichiarazioni e dall'insorgenza dell'obbligazione doganale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito la loro applicazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
Regolamento CEE n. 2454/1993, disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario
Art. 199 e allegato n. 38
Sono stati invocati dall'Agenzia in relazione alla procedura doganale domiciliarizzata e alla qualificazione del soggetto che presenta la dichiarazione. La questione non è stata decisa nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 43/1973, Testo unico delle leggi doganali
Le disposizioni sono state richiamate a sostegno della tesi dell'Agenzia sulla responsabilità e sugli effetti delle dichiarazioni doganali. La Corte non ha formulato una specifica interpretazione sostanziale delle norme.
D.Lgs. n. 374/1990
Le norme sono state indicate dall'Agenzia tra quelle asseritamente violate dalla sentenza d'appello, senza che la Cassazione ne valutasse l'applicazione concreta.
D.M. n. 549/1992
Richiamato dall'Agenzia nel quadro normativo relativo alle operazioni e alle dichiarazioni doganali; nessuna valutazione di merito è stata compiuta.
Legge n. 213/2000
Invocato dall'Agenzia a sostegno della propria ricostruzione della responsabilità doganale, ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità.
Codice di procedura civile
La disposizione consente di ricorrere per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha ritenuto che il motivo, pur formalmente formulato ai sensi di tale norma, mirasse sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione, una censura presentata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione o valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Le parti devono introdurre tempestivamente nei gradi di merito tutti gli elementi fattuali e documentali su cui intendono fondare la propria tesi; non è possibile utilizzarli per la prima volta in Cassazione.
- Il ricorrente deve contestare in modo specifico e completo la motivazione della sentenza impugnata, affrontando tutti gli argomenti decisivi posti dal giudice a fondamento della decisione.
- La qualificazione della rappresentanza doganale e della relativa responsabilità deve essere sostenuta sulla base degli atti e dei fatti accertati nei gradi di merito; la sola procedura utilizzata non consente, in sede di legittimità, di sovvertire l'accertamento fattuale senza una specifica censura ammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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