Sentenza del 23/01/2017 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Incrementi patrimoniali - Altri indici di capacità contributiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l’accertamento sintetico fondato sul cosiddetto “vecchio redditometro”, sostenendo che il prestito ricevuto da un familiare non potesse essere considerato una spesa per incrementi patrimoniali e che i canoni pagati in forza di un contratto di leasing non fossero utilizzabili come indicatori di capacità contributiva.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il prestito familiare è stato qualificato come spesa per incremento patrimoniale e, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. 600/1973, è stato ritenuto idoneo a generare reddito presunto nella misura di un quinto. Inoltre, la determinazione sintetica può basarsi anche su elementi e circostanze di fatto diversi da quelli elencati dal decreto ministeriale, sicché possono essere considerati anche i canoni corrisposti per un contratto di leasing.
Norme richiamate
Art. 38, comma 5, del d.P.R. 600/1973
Le spese per incrementi patrimoniali possono essere utilizzate per la determinazione sintetica del reddito; nel caso esaminato, il prestito familiare è stato considerato un esborso patrimoniale rilevante e imputato, ai fini redditometrici, nella misura di un quinto.
Art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 1992
La determinazione sintetica del reddito può fondarsi anche su elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli specificamente elencati nel comma 1; pertanto, tra gli elementi utilizzabili rientrano anche i canoni di leasing.
Massime di principio
- Nel vecchio redditometro, un finanziamento o prestito ricevuto da un familiare non è automaticamente irrilevante: se si traduce in una disponibilità patrimoniale o in una spesa significativa, può concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito, salvo prova documentale della sua effettiva natura e provenienza.
- La determinazione sintetica non è necessariamente limitata agli indicatori espressamente elencati nei decreti ministeriali: l’Amministrazione può valorizzare ulteriori elementi di fatto che rivelino una capacità contributiva, purché l’accertamento sia adeguatamente motivato.
- I canoni di leasing possono essere considerati indici di capacità contributiva analogamente ad altre spese ricorrenti, perché evidenziano la disponibilità e il sostenimento economico di un bene o servizio.
- Il contribuente può contrastare l’accertamento fornendo prova analitica della provenienza delle somme, della loro destinazione, dell’eventuale natura meramente finanziaria del prestito e della concreta incompatibilità tra le spese contestate e il reddito presunto.
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