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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27431/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l'esecuzione di una condanna a mesi dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa pronunciata dal Tribunale di Milano e divenuta irrevocabile. La Procura aveva emesso ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. Il decreto era stato notificato al difensore d'ufficio e, secondo il ricorso, anche al condannato; il difensore aveva poi presentato istanza di misure alternative, dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza per la mancata indicazione del domicilio. Successivamente il pubblico ministero aveva revocato la sospensione e ripristinato l'ordine di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo non compiuto il procedimento notificatorio del decreto di sospensione al condannato, aveva dichiarato non esecutivo l'ordine di carcerazione, sospeso l'esecuzione della pena e disposto una nuova notificazione. Con il ricorso si denunciava violazione dell'art. 656 commi 5, 6, 8 e 8-bis c.p.p., sostenendo che la sospensione dell'ordine di esecuzione è atto strumentale volto a consentire la richiesta di misure alternative, che il termine di trenta giorni è preordinato solo alla presentazione dell'istanza e che, una volta che il difensore legittimato abbia tempestivamente presentato domanda, l'eventuale mancata notifica al condannato non incide più, essendosi comunque raggiunto lo scopo dell'atto. Si contestava inoltre l'ulteriore regressione del procedimento disposta dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha richiamato il precedente conforme che esclude la nullità dell'omessa notifica dell'ordine di esecuzione e valorizza la funzione strumentale della notifica stessa, preordinata a consentire la tempestiva richiesta di misure alternative. Poiché nel caso concreto il difensore aveva ricevuto regolare notifica e aveva già presentato l'istanza al Tribunale di sorveglianza, poi dichiarata inammissibile, la Corte ha ritenuto che la mancata notifica al condannato fosse ormai irrilevante e che non fosse più possibile né una nuova istanza né una nuova decisione del Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la norma processuale invocata per dedurre il vizio di violazione di legge nell'ordinanza impugnata.

  • art. 656 commi 5, 6, 8 e 8-bis c.p.p.

    Regola la sospensione dell'ordine di esecuzione e la notifica al condannato e al difensore; la Corte ne afferma la funzione strumentale alla presentazione dell'istanza di misure alternative e ritiene irrilevante, nel caso concreto, la mancata notifica al condannato dopo la tempestiva iniziativa del difensore.

  • art. 159 c.p.p.

    È richiamato come modalità di eventuale notifica in caso di irreperibilità, ipotizzata dal giudice dell'esecuzione, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto.

  • art. 677, comma 2-bis, c.p.p.

    È menzionato dal ricorrente per sostenere i requisiti dell'istanza di misure alternative e l'onere della dichiarazione o elezione di domicilio del condannato non detenuto, irreperibile o latitante.

  • art. 183, lett. b), c.p.p.

    È richiamato in via argomentativa dal precedente giurisprudenziale citato, per sostenere che il raggiungimento dello scopo sana l'eventuale nullità della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione ex art. 656 c.p.p. ha funzione strumentale e dilatoria: serve a consentire al condannato, o al suo difensore legittimato, di presentare nei termini l'istanza di misura alternativa.
  • Se, nonostante un'eventuale irregolarità della notifica a uno dei destinatari, l'istanza per le misure alternative è comunque tempestivamente proposta dal soggetto che ha ricevuto rituale notifica, l'atto raggiunge il suo scopo e l'irregolarità non può determinare regressioni procedimentali.
  • Una volta che la richiesta di misura alternativa sia stata ritualmente introdotta e sia stata già decisa dal Tribunale di sorveglianza, non è configurabile una nuova fase per effetto della sola mancata notifica al condannato del decreto di sospensione, quando il difensore abbia già attivato il procedimento.
  • Nel procedimento esecutivo ex art. 656 c.p.p., l'omessa notifica dell'ordine di esecuzione non è assistita da una sanzione espressa; pertanto, non può essere automaticamente trasformata in invalidità dell'ordine, dovendosi verificare se l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo di consentire l'esercizio della facoltà difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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