L.R. Toscana 58/2018
Norme per la cooperazione sociale in Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana l’albo regionale delle cooperative sociali, i requisiti e le procedure di iscrizione/cancellazione, il raccordo con la programmazione e l’affidamento di servizi pubblici, la coprogettazione, l’uso di beni pubblici e la Consulta regionale. Prevede quote e clausole sociali per i contratti sotto soglia e si applica dalla sua entrata in vigore, con alcune disposizioni operative dalla programmazione successiva a quella in corso nel 2018.
Norme sulla cooperazione sociale in Toscana
Norme per la cooperazione sociale in Toscana
La legge disciplina il riconoscimento, l’organizzazione e il sostegno della cooperazione sociale in Toscana. Interviene sull’albo regionale, sulla partecipazione alla programmazione, sulle modalità di affidamento ed erogazione dei servizi, sulla Consulta regionale e su alcune misure di inserimento lavorativo e valorizzazione sociale.
Finalità, ambito e raccordo con la programmazione regionale
La Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo delle cooperative sociali, considerate soggetti rilevanti per finalità di interesse generale, mutualità e solidarietà. La disciplina si applica al territorio regionale e riguarda anche Regione, enti dipendenti, aziende ed enti del servizio sanitario regionale, nonché enti locali singoli o associati, nei limiti delle rispettive competenze.
Gli strumenti di programmazione regionale devono definire le modalità di partecipazione della cooperazione sociale allo sviluppo regionale. Tale partecipazione è assicurata nel rispetto della normativa statale sul Terzo settore e delle disposizioni regionali in materia di programmazione sociale, sanitaria e finanziaria.
Albo regionale delle cooperative sociali
L’albo regionale delle cooperative sociali è istituito in attuazione della legge statale n. 381 del 1991 ed è articolato per province, con tenuta affidata ai comuni capoluoghi di provincia e alla Città metropolitana di Firenze. L’iscrizione è riservata alle cooperative sociali e ai loro consorzi costituiti come società cooperative con sede legale in Toscana.
L’iscrizione all’albo regionale è condizione necessaria per stipulare convenzioni con Regione, enti dipendenti, aziende ed enti del servizio sanitario regionale ed enti locali. L’albo si articola in tre sezioni:
- Sezione A: cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e alcune attività di interesse generale connesse a immigrazione, agricoltura sociale e riqualificazione di beni confiscati.
- Sezione B: cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Sezione C: consorzi formati in larga parte da cooperative sociali iscritte all’albo.
L’iscrizione nell’albo nazionale degli enti cooperativi non comporta automaticamente l’iscrizione in quello regionale. Ogni anno, entro dicembre, il Bollettino ufficiale pubblica l’elenco delle cooperative iscritte alla data del 30 settembre.
Requisiti per l’iscrizione alle sezioni A e B
Per la sezione A, le cooperative devono avere statuto privo di fini di lucro e orientato a finalità solidaristiche. Devono inoltre dimostrare:
- autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione all’attività;
- possesso, da parte di soci lavoratori e dipendenti, dei titoli e attestati richiesti;
- costituzione da almeno sei mesi;
- applicazione del contratto collettivo nazionale di settore;
- rispetto della disciplina sui soci volontari prevista dalla legge statale.
Per la sezione B, sono richiesti:
- statuto senza fini di lucro e con finalità solidaristiche;
- autonomia tecnica, organizzativa ed economica;
- presenza di persone svantaggiate in misura conforme al rapporto previsto dalla legge statale;
- applicazione del contratto collettivo nazionale di settore;
- rispetto della disciplina sui soci volontari.
La legge prevede anche che determinate attività di interesse generale, tra cui accoglienza e integrazione dei migranti, agricoltura sociale e riqualificazione di beni confiscati, siano iscrivibili rispettivamente nelle sezioni A o B secondo il tipo di cooperativa.
Iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B e consorzi
Le cooperative di tipo A e B possono essere iscritte contemporaneamente nelle sezioni A e B se:
- l’organizzazione amministrativa consente la netta separazione delle gestioni, anche ai fini delle agevolazioni;
- le attività risultano funzionalmente collegate e ciò è indicato nello statuto.
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, tali cooperative possono far valere solo i requisiti riferiti alla specifica tipologia di servizio oggetto di affidamento.
I consorzi di cooperative sociali possono iscriversi alla sezione C se composti da cooperative che possiedono i requisiti previsti per le sezioni A o B e se lo statuto prevede assenza di lucro e finalità solidaristiche.
Procedura di iscrizione, istruttoria e aggiornamento dell’albo
La domanda di iscrizione è presentata al comune del territorio in cui ha sede legale la cooperativa o il consorzio, che la trasmette telematicamente entro tre giorni al comune capoluogo competente o alla Città metropolitana di Firenze. La domanda deve indicare la sezione richiesta ed essere corredata da documenti societari, bilanci, dichiarazioni sul lavoro regolare, assenza di misure interdittive, autocertificazione antimafia e, per le sezioni speciali, da relazioni e dichiarazioni aggiuntive sui requisiti specifici.
Per le cooperative non ancora attive, alcuni documenti possono essere sostituiti da un progetto di attività con indicazione del personale previsto.
Il comune capoluogo o la Città metropolitana decide entro 60 giorni, verificando i requisiti; il termine può essere prorogato di altri 60 giorni per integrazioni, rettifiche o acquisizione di pareri e dati. L’esito è comunicato alla cooperativa o al consorzio, al registro imprese, all’ufficio territoriale del lavoro e alla Regione entro 30 giorni.
Verifiche periodiche, variazioni e cancellazione
Ogni anno il comune capoluogo e la Città metropolitana verificano il permanere dei requisiti. Ai fini dell’istruttoria possono richiedere bilancio sociale, relazione sull’attività, risultati dell’inserimento lavorativo per le cooperative di tipo B, elenco delle convenzioni e dei soci/lavoratori.
Le cooperative e i consorzi devono comunicare le modifiche di statuto o atto costitutivo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione nel registro imprese. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli enti competenti trasmettono alla Regione l’elenco delle cooperative con verifica positiva e una relazione sulla gestione dell’albo e sulle eventuali criticità.
La cancellazione dall’albo è disposta in caso di perdita dei requisiti, cancellazione dall’albo nazionale, provvedimenti antimafia, cessazione o sospensione dell’attività oltre 12 mesi, riduzione della quota di persone svantaggiate sotto il 30% senza reintegro entro 12 mesi, o mancato rispetto degli obblighi di comunicazione. La cancellazione comporta, per gli enti pubblici operanti in Toscana, la risoluzione ex lege dei rapporti convenzionali in essere.
Ricorso avverso diniego o cancellazione
Contro il diniego di iscrizione o la cancellazione è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Il ricorso sospende l’esecutività della cancellazione ed è deciso entro 30 giorni.
Principi comuni per l’affidamento di contratti pubblici
Le regole del capo sui servizi si applicano direttamente alla Regione, ai suoi enti dipendenti e agli enti del servizio sanitario regionale; enti locali e aziende pubbliche di servizi alla persona possono applicarle nei propri ordinamenti. La Regione supporta tali enti con linee guida.
L’affidamento e l’esecuzione dei contratti devono rispettare la normativa sugli appalti e alcuni principi guida: qualità del servizio e dei progetti di inserimento lavorativo, adeguatezza rispetto al territorio, possibile prevalenza di esigenze sociali e ambientali sull’economicità, favor verso i percorsi di inserimento lavorativo, valorizzazione della cooperazione sociale, valutazione dell’impatto sociale, coinvolgimento di esperti e rispetto del CCNL di settore.
Erogazione dei servizi da parte delle cooperative di tipo A
I servizi socio-sanitari ed educativi, incluse alcune attività di interesse generale, possono essere erogati dalle cooperative di tipo A:
- in regime di autorizzazione e accreditamento;
- mediante coprogettazione;
- mediante gara pubblica nel rispetto della normativa vigente.
Coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento
La Regione favorisce il coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del Terzo settore tramite coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento. Questi strumenti devono garantire effettiva partecipazione, trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento.
La coprogrammazione serve a rilevare bisogni della comunità, azioni possibili, risorse, tempi e modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati. La coprogettazione mira alla definizione e, se del caso, alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento.
Le procedure di coprogettazione devono rispettare principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, semplificazione, tracciabilità dei flussi finanziari e assenza di conflitti di interesse. Gli avvisi pubblici devono definire gli elementi essenziali della procedura; la proposta può essere pubblica o privata, ma quella privata va prima valutata quanto all’interesse pubblico. I rapporti sono regolati da convenzione e gli esiti finali devono essere pubblicati.
L’accreditamento per la coprogettazione deve definire oggetto, requisiti, condizioni economiche, funzionamento dell’elenco degli accreditati ed elementi essenziali della convenzione.
Affidamenti a cooperative di tipo B, quote riservate e clausole sociali
Per la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, negli affidamenti sotto soglia comunitaria relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, deve essere riservata alle cooperative di tipo B una quota annua non inferiore al 3% e non superiore all’8% del valore complessivo annuo degli affidamenti programmati. Gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono fare altrettanto.
Nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti possono usare indagini di mercato o elenchi speciali aperti riservati alle cooperative di tipo B. Il principio di rotazione degli inviti può essere subordinato alla finalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Il progetto di inserimento lavorativo rileva anche ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, secondo la normativa vigente e nel rispetto della proporzionalità.
Analogamente, nella programmazione degli acquisti di beni e servizi, la Regione deve riservare una percentuale annua tra il 3% e l’8% del valore degli affidamenti per l’inserimento di clausole sociali a tutela dei soggetti svantaggiati; gli enti locali possono prevedere la medesima riserva.
Utilizzo di beni pubblici per finalità sociali
La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono concedere beni mobili e immobili a cooperative sociali e consorzi per finalità di utilità sociale, nel rispetto della normativa regionale e del Terzo settore. La concessione può avvenire anche su proposta delle cooperative per l’utilizzo sociale di un bene specifico.
La stessa possibilità è riconosciuta agli enti locali e alle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo i rispettivi ordinamenti. Le disposizioni si applicano anche a proposte in cui partecipano altri enti del Terzo settore, autonomie funzionali e operatori privati, purché il soggetto responsabile sia una cooperativa sociale o un consorzio.
Consulta regionale sulla cooperazione sociale
La Consulta regionale è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da 11 membri: esperti della cooperazione sociale designati dalle associazioni di settore, rappresentanti sindacali, membri della Regione e un dirigente regionale competente. I componenti sono gratuiti, restano in carica per l’intera legislatura e fino alla nuova nomina. Il Presidente è eletto al suo interno e convoca la Consulta almeno ogni tre mesi.
La Consulta ha sede presso la Regione, approva un proprio regolamento e si avvale della struttura regionale competente per la segreteria.
Compiti della Consulta
La Consulta formula pareri e proposte a Consiglio e Giunta regionali, segue l’andamento delle cooperative sociali in Toscana, verifica i rapporti con le pubbliche amministrazioni, svolge monitoraggio su mercato del lavoro, formazione e occupazione, e analizza standard qualitativi ed efficienza dei servizi erogati.
Disposizioni di prima attuazione e transitorie
Le quote riservate per gli affidamenti e le clausole sociali si applicano alla programmazione degli acquisti successiva a quella in corso nell’anno di entrata in vigore della legge. La nuova Consulta deve essere costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore; fino al suo insediamento continua a operare la Consulta prevista dalla precedente legge regionale del 1997.
Abrogazioni
La legge abroga la precedente disciplina regionale sui rapporti tra cooperative sociali ed enti pubblici e altre disposizioni regionali ormai incompatibili, in particolare quelle sulla tenuta degli albi e su alcune norme in materia di contratti pubblici.
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