Sentenza n. 12921/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia e adozione di misure cautelari e urgenti ex art. 56 c.p.a. - del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall’impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l’istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. -OMISSIS- con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dell’Istituto Secondario di II Grado -OMISSIS-; - della presupposta nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e agli elenchi delle scuole paritarie e non paritarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’istituto aveva presentato il 1° aprile 2025 domanda di riconoscimento della parità scolastica per tre indirizzi di studio. Dopo una richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, l’USR aveva negato il riconoscimento, rilevando la presenza di precedenti penali non dichiarati a carico del legale rappresentante, nonché carenze relative alla certificazione igienico-sanitaria, all’agibilità e all’idoneità strutturale dei locali, all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla conformità degli impianti. Il ricorrente ha dedotto: 1) che non fosse necessario documentare tutti i requisiti entro il 31 marzo, essendo sufficiente l’autocertificazione con successiva integrazione; 2) che l’amministrazione avesse richiesto requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla l. 62/2000 e che i d.m. 267/2007 e 83/2008 fossero illegittimi nella parte in cui introducevano tali requisiti, anche con riguardo al numero degli alunni; 3) la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 per omessa specifica confutazione delle controdeduzioni; 4) l’insussistenza o l’avvenuto superamento delle criticità poste a fondamento del diniego. Nel giudizio è inoltre emerso che l’istituto aveva già operato in regime di parità, ma era stato destinatario di una revoca per gravi irregolarità; successivamente aveva rinunciato allo status e presentato una nuova domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la scansione procedimentale imponga al richiedente di possedere già al 31 marzo tutti i requisiti e presupposti necessari per operare dall’inizio del successivo anno scolastico. L’amministrazione deve instaurare il contraddittorio e consentire la regolarizzazione delle carenze documentali mediante richiesta di integrazione e preavviso di rigetto, ma tale possibilità non consente di acquisire soltanto dopo la domanda requisiti sostanziali originariamente inesistenti, né esonera il richiedente dall’onere di allegare la documentazione prescritta. Ha ritenuto legittima la richiesta di documentazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria, strutturale e funzionale dei locali, poiché direttamente riconducibile all’art. 1, comma 4, l. 62/2000; il riferimento al numero degli alunni costituisce un criterio necessario e ragionevole per verificare concretamente sicurezza e igiene degli ambienti. Le carenze non erano state superate: la certificazione sanitaria prodotta successivamente era tardiva e attestava una capienza massima di 22 alunni per aula, incompatibile con la previsione di classi quinte composte da 35 alunni; mancavano inoltre documentazione sull’agibilità e sull’idoneità strutturale, nonché adeguate evidenze sul funzionamento dell’ascensore e sulla presenza di servizi igienici per disabili. Il diniego era autonomamente giustificato anche dalla mancanza dei requisiti morali e professionali del legale rappresentante, desunta da precedenti penali non dichiarati. Il successivo mutamento del legale rappresentante, comunicato a ridosso della scadenza, è stato ritenuto irrilevante, perché non adeguatamente documentato e comunque non idoneo a sanare la carenza originaria riferita al soggetto che aveva presentato la domanda. È stata esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: l’amministrazione aveva consentito integrazioni e controdeduzioni e non era tenuta a confutarle analiticamente, purché il provvedimento desse conto delle ragioni del diniego. Non era necessaria una nuova ispezione, trattandosi di valutazione documentale. Il diniego è stato quindi qualificato come atto dovuto in presenza dell’assenza dei requisiti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, l. 62/2000
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti
La disposizione impone che la scuola disponga di locali, arredi e attrezzature idonei e conformi alle norme vigenti; il possesso deve essere comprovato mediante documentazione idonea e verificabile dall’amministrazione.
art. 353 d.lgs. 297/1994
Le scuole non statali ... possono essere aperte al pubblico e gestite soltanto da cittadini italiani ... in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. ... La stessa facoltà ... è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma ... i requisiti ... devono essere posseduti dal rappresentante legale dell’ente.
I requisiti professionali e morali del legale rappresentante costituiscono condizioni per il riconoscimento della parità; la moralità può essere riferita all’assenza di precedenti penali rilevanti nei rapporti con la pubblica amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto impone all’amministrazione di consentire all’interessato di presentare osservazioni e di regolarizzare, nei limiti consentiti, le carenze documentali, ma non richiede una confutazione analitica di ogni deduzione nel provvedimento finale.
art. 1.7 d.m. 267/2007
La disposizione concorre a individuare l’onere documentale gravante sul richiedente al momento della domanda di riconoscimento della parità.
par. 3.6 d.m. 83/2008
Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata ... documentazione ... disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei ... e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni
La documentazione tecnica relativa ai locali e alla loro capienza è necessaria per consentire il controllo oggettivo dell’idoneità igienica e di sicurezza della scuola; la previsione attuativa non introduce requisiti nuovi rispetto alla legge.
art. 56 c.p.a.
È stato applicato nella fase cautelare provvisoria, senza incidere sull’esito definitivo di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, il richiedente deve possedere già al 31 marzo tutti i requisiti sostanziali necessari per l’avvio dell’attività nel successivo anno scolastico e deve allegare la relativa documentazione prescritta.
- La possibilità di integrare la documentazione dopo la domanda, anche a seguito del preavviso di rigetto, consente di regolarizzare carenze documentali ma non può trasformarsi nella possibilità di acquisire postuma-mente requisiti sostanziali originariamente inesistenti o di eludere l’onere di allegazione previsto dalla disciplina applicabile.
- La verifica dell’idoneità dei locali scolastici comprende legittimamente la capienza delle aule in rapporto al numero degli alunni programmati; tale parametro è funzionale all’accertamento concreto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge.
- I requisiti morali e professionali del legale rappresentante di una persona giuridica che richiede la parità scolastica devono sussistere al momento della domanda; precedenti penali non dichiarati possono giustificare il diniego, e il successivo mutamento del rappresentante non sana automaticamente la carenza originaria.
- L’obbligo di partecipazione procedimentale non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione dell’interessato: è sufficiente una motivazione complessiva che dia conto delle ragioni per cui le controdeduzioni non superano le carenze accertate.
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