Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1792/2026 - Firenze, Sezione 4

per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1505 del 9 luglio 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 3564 del 2025;

Giustizia amministrativa202503564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR accoglie l’istanza, rilevando che l’indicazione di Pisa al posto di Livorno costituisce un mero errore materiale nell’epigrafe e non altera il contenuto della decisione. Dispone quindi la sostituzione della parola “Pisa” con “Livorno” e ordina alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. in calce alla sentenza. Il testo non indica una statuizione sulle spese.

TAR Toscana, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1505 del 9 luglio 2026, limitatamente all’errore materiale nell’epigrafe relativo al tribunale che aveva pronunciato la sentenza da ottemperare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafe della sentenza del TAR Toscana n. 1505 del 9 luglio 2026, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 389/2024. Nell’indicazione dell’oggetto era stato erroneamente scritto che la sentenza da ottemperare era stata pronunciata dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, mentre si trattava della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 maggio 2024.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la correzione dell’errore materiale nella sentenza.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm. in calce alla sentenza del 9 luglio 2026, n. 1505 della Sezione.

    A seguito della correzione, la Segreteria deve annotare la correzione in calce alla sentenza interessata.

Massime di principio

  • È correggibile come errore materiale l’indicazione inesatta contenuta nell’epigrafe di una sentenza circa l’ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione da ottemperare, quando dal contesto risulta quale sia la sentenza effettivamente interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.