Cassazione Penale, Sentenza n. 21860/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Collicenza ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'appello ex art.310 c.p.p., sostenendo che la misura cautelare degli arresti domiciliari avrebbe perso efficacia perché l'interrogatorio di garanzia, dovuto entro dieci giorni ai sensi dell'art.294 c.p.p., non era stato svolto dal Gip che aveva adottato la misura (Gip di Roma) ma dal Gip di Civitavecchia, che si è dichiarato incompetente e non avrebbe avuto delega/rogatoria. Il ricorrente ha dedotto (1) errata qualificazione della nullità come intermedia e non applicabilità dell'art.182 comma 2 perché il difensore non poteva eccepire prima del compimento dell'atto; (2) violazione dell'art.27 c.p.p. per mancato rinnovo della misura da parte del Gip di Civitavecchia entro 20 giorni; (3) violazione del principio del giudice naturale e abnormità dell'atto per assenza di rogatoria/delega.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, dopo che il Gip di Roma si era dichiarato incompetente ai sensi dell'art.27 c.p.p. e aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Civitavecchia, il Gip di Civitavecchia poteva svolgere entro i termini l'interrogatorio di garanzia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è richiesta la coincidenza della persona fisica del giudice che emette la misura con quella che svolge l'interrogatorio, purché il giudice cui erano pervenuti gli atti abbia effettivamente compiuto l'atto entro il termine di legge, evitando così la caducazione della misura ai sensi dell'art.302 c.p.p. Ha inoltre ritenuto che la questione poteva essere tempestivamente eccepita e che i profili non devoluti in appello non potevano essere esaminati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.294 c.p.p.
"ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare"
individua il giudice legittimato a svolgere l'interrogatorio di garanzia: il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura; la Corte interpreta che, se gli atti sono stati trasmessi ad altro Gip che quindi è dominus del procedimento, quest'ultimo può validamente espletare l'interrogatorio entro i termini
art.27 c.p.p.
regola l'efficacia delle misure cautelari adottate da giudice incompetente: il giudice investito può dichiararsi incompetente restituendo gli atti o adottare la misura e dichiararsi contestualmente incompetente; in quest'ultima ipotesi il provvedimento mantiene efficacia e non necessita di nuovo provvedimento
art.302 c.p.p.
"immediata caducazione della misura cautelare"
prevede la decadenza della misura cautelare se l'interrogatorio di garanzia non è effettuato nei termini; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto l'interrogatorio è stato svolto nei termini dal Gip che era divenuto competente
art.182, comma 2, c.p.p.
"nei casi in cui la nullità non possa essere eccepita prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ricorrono i termini di cui agli artt. 180, 181 c.p.p."
la norma disciplina i termini per eccepire nullità che non possono essere sollevate prima o immediatamente dopo l'atto; la Corte ha osservato che la questione poteva essere sollevata prima o immediatamente dopo l'atto e quindi non ha ritenuto applicabile la tutela invocata dal ricorrente
art.310 c.p.p.
disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di libertà; la cognizione del giudice d'appello è limitata agli aspetti devoluti con i motivi dell'impugnazione (principio del devolutum)
art.127 c.p.p.
richiamato in relazione ai termini e alle forme del giudizio di appello cautelare; la Corte sottolinea il rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione
Massime di principio
- Se il giudice che ha emesso la misura si dichiara incompetente e trasmette gli atti ad altro giudice (art.27 c.p.p.), il giudice che riceve gli atti può validamente espletare l'interrogatorio di garanzia entro i termini; in tal caso la misura non perde efficacia
- La nullità relativa ad un atto deve essere eccepita tempestivamente: prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo; ove ciò non avvenga, la possibilità di far valere la nullità può essere preclusa
- Il principio del "giudice naturale" non è violato se l'interrogatorio è svolto dal giudice territorialmente competente e dominus degli atti, anche se diverso dalla persona fisica che ha materialmente emesso la misura
- Per evitare la perdita della misura cautelare per omesso interrogatorio (art.302 c.p.p.) è cruciale che il difensore segnali e verbalizzi immediatamente eventuali vizi di competenza e chieda l'intervento del giudice che ha adottato la misura o la sospensione, al fine di non precludere la tutela nei termini processuali
- Quando si sia certi di poter eccepire una nullità solo successivamente al compimento dell'atto, il difensore deve giocare tempestivamente i rimedi previsti dall'art.182 comma 2 e dagli artt.180-181 c.p.p., documentando la mancata conoscenza dell'atto nei termini
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