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Sentenza

Sentenza del 20/09/2019 n. 984 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo tributario - Agente della Riscossione - Rappresentanza in giudizio - Legali esterni alla struttura - Esclusione - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta invalida la procura conferita al legale esterno, poiché non risultavano dimostrati i presupposti necessari per il ricorso a un avvocato del libero foro. Ne è derivata la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’inammissibilità dell’appello proposto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’art. 11 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che l’agente della riscossione deve stare in giudizio direttamente o tramite la struttura territoriale sovraordinata, con funzionari o soggetti appartenenti all’organo muniti dei necessari poteri. Il ricorso a un avvocato del libero foro è ammissibile, secondo i principi richiamati dalla Corte di Cassazione, solo in presenza di un caso speciale, di una preventiva delibera motivata dell’organo competente, del relativo controllo da parte degli organi di vigilanza e della produzione in giudizio della documentazione comprovante tali presupposti.

Norme richiamate

  • Art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nonchè dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata

    La norma impone che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia rappresentata in giudizio dalla struttura competente o da soggetti interni muniti dei relativi poteri; la rappresentanza esterna non è libera e deve rispettare specifiche condizioni.

  • Art. 9, comma 1, lettera d), n. 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    La disposizione ha modificato l’art. 11 del D.Lgs. 546/1992, precisando le modalità con cui gli uffici fiscali e l’agente della riscossione possono stare in giudizio.

Massime di principio

  • Gli enti pubblici fiscali devono dimostrare che chi li rappresenta in giudizio possiede effettivamente i poteri di rappresentanza e difesa.
  • Il conferimento dell’incarico a un avvocato del libero foro da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è automaticamente valido: occorrono un caso speciale, una preventiva delibera motivata dell’organo competente e gli eventuali controlli previsti.
  • La documentazione relativa alla delibera e ai controlli deve essere prodotta in giudizio; la sua mancanza può determinare l’invalidità della procura e la nullità della costituzione dell’ente.
  • Quando la procura è invalida e l’ente si è costituito o ha proposto un’impugnazione tramite un rappresentante non legittimato, il giudice può dichiarare inammissibile l’appello o l’atto processuale.
  • In casi analoghi, il contribuente può contestare tempestivamente la legittimazione del rappresentante dell’agente della riscossione, verificando la procura, la qualifica del difensore e l’esistenza della delibera autorizzativa.

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