Cassazione Civile, Ordinanza n. 21062/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un accertamento analitico-induttivo emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, con recupero a tassazione di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di otto unità immobiliari e conseguente maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio ha poi notificato agli ex soci ulteriori avvisi per il maggior reddito di capitale imputato pro quota, fondandosi sulla ristretta base sociale e sulla presunzione di distribuzione degli utili. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, ritenendo fondata la rettifica nel merito ma limitando la responsabilità dei soci alle somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione e annullando le sanzioni. In appello la CTR ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale dei contribuenti, escludendo la pretesa nei confronti dei soci nei termini sostenuti dall'Amministrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. per avere la CTR ritenuto che la responsabilità dei soci fosse limitata alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; (2) violazione dell'art. 2495 c.c. in combinato con l'art. 36, comma 3, d.P.R. 600/1973, assumendo che tale limite non operi quando l'accertamento riguarda ricavi extracontabili; (3) violazione degli artt. 2495 c.c. e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, per avere escluso la responsabilità dei soci anche rispetto agli avvisi loro notificati per il maggior reddito di partecipazione; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, per avere ritenuto insufficienti gli indizi posti a base dell'accertamento immobiliare, nonostante mutui, perizie, preliminare e scostamenti rispetto a OMI e immobili analoghi; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione sulla questione della disponibilità finanziaria degli acquirenti e della destinazione delle somme; (6) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2729 c.c. e 47 d.P.R. 917/1986, per avere negato la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ad alcuni avvisi di accertamento per effetto della definizione agevolata ex l. 197/2022 intervenuta per due contribuenti; per il resto ha accolto il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo, rigettato il quinto, dichiarato assorbito il ricorso incidentale sulle spese, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la censura dell'Ufficio sia sul punto della responsabilità dei soci della società estinta, sia sulla rilevanza degli indizi posti a base dell'accertamento immobiliare, sia sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. Ha invece escluso l'ultrapetizione, osservando che la CTR si era mossa entro il thema decidendum devoluto dall'appello incidentale dei contribuenti.
Norme richiamate
art. 2495, comma 2, c.c.
Il limite di responsabilità dei soci della società estinta attiene, in linea di principio, alla loro responsabilità per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in liquidazione; ai fini dell'azione del fisco rileva come condizione dell'azione legata all'interesse ad agire, ma non esclude in astratto la pretesa quando siano allegati e provati altri elementi patrimoniali trasferiti ai soci o utilità occulte.
art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Consente all'amministrazione di far valere la responsabilità dei soci della società estinta tramite apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma procedurale per la notificazione dell'avviso ai soci.
art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel quadro della responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento induttivo/analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Consente, anche ai fini IVA, l'accertamento fondato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Regolano le presunzioni semplici: il fatto noto può fondare il fatto ignoto secondo un ragionamento di probabilità, non di certezza assoluta.
art. 47 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per l'imputazione ai soci del maggior reddito di capitale derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non è incorso in ultrapetizione quando si pronuncia entro il perimetro della domanda e delle censure devolute con l'appello incidentale.
art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197 del 2022
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata determinano l'estinzione del giudizio nei limiti degli accertamenti aderiti.
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
Prevede l'estinzione del giudizio per le controversie definite con la procedura agevolata.
Massime di principio
- Nella controversia relativa ai debiti tributari di una società estinta, il limite dell'art. 2495, comma 2, c.c. non impedisce in radice l'azione del fisco: l'Amministrazione può allegare e, se contestata, provare la percezione da parte dei soci di utilità patrimoniali anche diverse da quelle risultanti dal bilancio finale di liquidazione, comprese utilità occulte.
- La responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/1973 integra una condizione dell'azione collegata all'interesse ad agire, non una questione di legittimazione passiva; la prova dell'utilità riscossa può essere anche presuntiva, secondo le regole ordinarie.
- In una società a ristretta base partecipativa, l'esistenza di utili extracontabili legittima la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci nello stesso esercizio, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
- L'accertamento induttivo del maggior corrispettivo in una cessione immobiliare può fondarsi su una pluralità di indizi convergenti, quali scostamento tra prezzo rogato e mutuo erogato, perizie bancarie, preliminari rinvenuti e divergenze rispetto a immobili analoghi; i valori OMI, da soli, non sono sufficienti, ma possono concorrere con altri elementi.
- L'ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limita a pronunciarsi sulla questione effettivamente devoluta con le impugnazioni, anche se la motivazione tocca profili logicamente connessi al thema decidendum.
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