Circolare INAIL n. 65 del 24 novembre 1988
Sentenze nn. 179 e 206 1988 della Corte Costituzionale. Modifiche del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sulla prima attuazione delle sentenze costituzionali nn. 179 e 206 del 1988, rivedendo il trattamento delle denunce di malattia professionale già presentate prima del 25 febbraio 1988 e non ancora prescritte. Viene stabilito che le denunce eventualmente riproposte dopo tale data devono essere riesaminate, con decorrenza delle prestazioni dalla denuncia originaria. Si conferma invece che non possono essere riesaminate le denunce presentate dopo il 25 febbraio 1988 relative a rapporti già esauriti per prescrizione o per sentenza passata in giudicato.
Sentenze nn. 179 e 206/1988 della Corte costituzionale: modifiche al sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
Sentenze nn. 179 e 206/1988 della Corte costituzionale e regime delle denunce di malattia professionale
La circolare chiarisce gli effetti, nella fase di prima attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 179 e 206 del 1988, sul sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. L’intervento è limitato alla revisione delle istruzioni già impartite con la circolare n. 23/1988, punto 3), in merito all’efficacia temporale della nuova disciplina.
Ambito del riesame
La circolare riguarda i casi di malattia professionale denunciati prima del 25 febbraio 1988 e già definiti negativamente, purché alla stessa data non fossero ancora colpiti dalla prescrizione prevista dall’articolo 112 del Testo unico. Per tali posizioni, se la denuncia viene riproposta dopo il 25 febbraio 1988, l’INAIL deve procedere a un nuovo esame del caso.
Decorrenza delle prestazioni
Pur prevedendo il riesame ex novo delle denunce riproposte, la circolare stabilisce che le prestazioni eventualmente spettanti decorrono dalla data della denuncia originaria e non da quella della successiva riproposizione. Questo elemento è il principale correttivo introdotto rispetto alla disciplina richiamata nella circolare n. 23/1988.
Limite alle nuove istruttorie dopo il 25 febbraio 1988
La circolare conferma inoltre che non possono essere prese in esame ex novo le denunce presentate dopo il 25 febbraio 1988 se riferite a rapporti sorti anteriormente a tale data ma ormai esauriti. Ciò accade quando tali rapporti risultano già coperti da prescrizione oppure siano stati definiti con sentenza passata in giudicato.
Sintesi operativa
In termini applicativi, l’INAIL distingue quindi tra:
- denunce anteriori al 25 febbraio 1988, negative ma non prescritte, che possono essere riesaminate se riproposte;
- denunce presentate dopo il 25 febbraio 1988 relative a rapporti già esauriti, che non possono invece essere riconsiderate.
La circolare definisce così il perimetro temporale di applicazione della nuova disciplina introdotta dalle sentenze costituzionali, mantenendo fermo il principio della decorrenza delle prestazioni dalla denuncia iniziale nei casi ammessi al riesame.
Punti principali
Riesame della disciplina dopo le sentenze costituzionali
In sede di prima attuazione delle sentenze nn. 179 e 206/1988 della Corte costituzionale, l’INAIL ha riesaminato il problema dell’efficacia nel tempo della nuova disciplina in materia di malattie professionali, con particolare riferimento ai casi richiamati al punto 3) della circolare n. 23/1988.
Denunce presentate prima del 25 febbraio 1988
Per i casi denunciati anteriormente al 25 febbraio 1988, già definiti negativamente e non ancora colpiti da prescrizione alla stessa data ai sensi dell’articolo 112 del Testo unico, le denunce eventualmente riproposte dopo tale data devono essere esaminate nuovamente. In tali ipotesi, tuttavia, la decorrenza delle prestazioni resta ancorata alla data delle denunce originarie.
Esclusione delle denunce successive al 25 febbraio 1988
Si conferma l’impossibilità di riesaminare ex novo le denunce presentate dopo il 25 febbraio 1988 quando esse riguardino rapporti sorti prima di tale data ma ormai esauriti, perché prescritti oppure definiti con sentenza passata in giudicato.
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