Corte di giustizia, Sentenza C-440/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 gennaio 2024. — Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Trasporto aereo – Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni con la motivazione che le misure costituiscono aiuti compatibili con il mercato interno. — Causa C-440/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Wizz Air contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni sull’aiuto di salvataggio concesso dalla Romania alla TAROM. La Corte chiarisce che, ai fini del punto 44, lettera b), degli orientamenti, non occorre verificare la dimensione del mercato rilevante per qualificare un servizio come importante. Ribadisce inoltre la ripartizione dell’onere della prova in tema di dubbi sulla compatibilità dell’aiuto e conferma che non emergevano né errori di diritto né snaturamenti delle prove tali da imporre l’apertura del procedimento formale.
Impugnazione respinta: la Corte conferma la decisione della Commissione che ha autorizzato un aiuto per il salvataggio alla TAROM, chiarendo l’applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione e i limiti del sindacato in sede di impugnazione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto o snaturato gli elementi di prova nel confermare la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto per il salvataggio alla TAROM, in particolare quanto: al rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre; alla prova del contributo a un obiettivo di interesse comune; all’applicazione del principio dell’aiuto una tantum; alla qualificazione del periodo di ristrutturazione; e alla necessità di avviare il procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Principio di diritto
La Corte conferma che, nell’applicazione del punto 44, lettera b), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione non è tenuta a dimostrare che il mercato rilevante abbia una certa dimensione né che il beneficiario abbia una quota minima o rilevante: anche in un mercato relativamente limitato un servizio può essere "importante" se la sua cessazione comprometterebbe la connettività o l’assetto economico delle regioni servite. La Corte ribadisce inoltre che gli argomenti diretti a contestare il merito della decisione possono essere utilizzati per dimostrare l’esistenza di dubbi idonei a imporre l’apertura del procedimento formale, ma il ricorrente deve fornire un insieme di indizi concordanti; nel caso di specie, la Wizz Air non ha provato errori di diritto, snaturamenti o serie difficoltà tali da imporre l’avvio dell’indagine formale, sicché l’impugnazione è integralmente respinta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)
Impugnazione Wizz Air/Commissione – aiuto di salvataggio alla TAROM
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Wizz Air avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione del 24 febbraio 2020, con cui era stato ritenuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto di salvataggio concesso dalla Romania alla compagnia aerea TAROM. La Corte esamina, in particolare, l’interpretazione degli orientamenti del 2014 sul salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e i limiti del sindacato in sede di impugnazione.
Fatti e procedimento
La TAROM è una compagnia aerea rumena che opera da Bucarest su rotte nazionali e internazionali. Nel febbraio 2020 la Romania ha notificato alla Commissione un prestito per il fabbisogno di liquidità della società, rimborsabile dopo sei mesi. La Commissione ha ritenuto che la misura costituisse aiuto di Stato, ma fosse compatibile con il mercato interno perché destinata a evitare il dissesto di un’impresa in difficoltà, proporzionata al fabbisogno di liquidità e rispettosa del principio dell’aiuto "una tantum".
Wizz Air ha impugnato la decisione davanti al Tribunale deducendo quattro motivi, tra cui errori nel valutare l’obiettivo di interesse comune, il rispetto del principio dell’aiuto una tantum, la presenza di serie difficoltà tali da imporre l’apertura del procedimento formale e la motivazione. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. In impugnazione Wizz Air ha formulato sette motivi, tutti respinti dalla Corte.
Normativa e parametri applicati
La Corte richiama:
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
- l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, sulla compatibilità degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività;
- l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589, sul procedimento di indagine formale;
- l’articolo 296, secondo comma, TFUE, sull’obbligo di motivazione.
Sul piano sostanziale, sono centrali gli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in particolare:
- punto 38, sui criteri di compatibilità;
- punto 43, sull’obbligo di provare un obiettivo di interesse comune;
- punto 44, lettera b), sul rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre;
- punti 45-47, sul piano di ristrutturazione e sul ripristino della redditività;
- punti 70-71, sul principio dell’aiuto "una tantum".
Esame del primo motivo: servizio importante difficile da riprodurre
La Wizz Air sosteneva che, per applicare il punto 44, lettera b), degli orientamenti, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della dimensione del mercato rilevante e della quota della TAROM, perché tali elementi dimostrerebbero l’importanza del servizio.
La Corte respinge tale tesi. Osserva che il punto 44 elenca in modo non tassativo i fattori che possono dimostrare gravi difficoltà sociali o un grave fallimento del mercato, e che nulla nel testo o nel contesto della disposizione impone di valutare la dimensione del mercato come condizione necessaria. Anche in un mercato relativamente limitato, un servizio può essere qualificato come importante. Nel caso concreto, la cessazione della TAROM avrebbe inciso sulla connettività delle regioni rumene servite esclusivamente da tale compagnia e sulla loro situazione economica.
Esame del secondo motivo: prova del rischio di interruzione e sostituibilità del servizio
La ricorrente contestava la lettura del Tribunale secondo cui l’aiuto poteva essere giustificato per evitare qualsiasi perturbazione del servizio e che i concorrenti avrebbero potuto sostituire la TAROM solo con difficoltà "facilmente" superabile. Sosteneva inoltre che la Commissione si fosse basata su mere supposizioni.
La Corte rileva, anzitutto, che il Tribunale si è limitato a riportare la valutazione della Commissione secondo cui era improbabile che i concorrenti, in particolare le compagnie low cost, prendessero in carico l’insieme dei collegamenti interni, dato il presumibilmente scarso interesse commerciale. Questo non integra un errore di diritto né una violazione dell’onere della prova. Quanto alle censure sui criteri applicati dal Tribunale, la Corte le dichiara inoperanti perché la motivazione contestata era meramente sovrabbondante.
Esame del terzo motivo: snaturamento delle prove sulle capacità di mercato
Wizz Air lamentava uno snaturamento delle prove da parte del Tribunale nella valutazione delle capacità di trasporto disponibili in Romania e della capacità delle compagnie low cost di operare sulle rotte interne.
La Corte ricorda che l’accertamento dei fatti e la loro valutazione spettano al Tribunale e che lo snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti. Nel caso di specie, gli argomenti della ricorrente miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione sovrana dei fatti compiuta dal Tribunale. Il motivo è quindi dichiarato irricevibile.
Esame del quarto motivo: piano di ristrutturazione e aumenti di capitale
La Wizz Air sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente escluso che gli aumenti di capitale potessero costituire un elemento del piano di ristrutturazione, in contrasto con il punto 45 degli orientamenti.
La Corte respinge il motivo perché fondato su una lettura errata della sentenza impugnata. Il Tribunale non ha affermato che gli aspetti finanziari di un aiuto di ristrutturazione non possano mai far parte di un piano di ristrutturazione; si è limitato a distinguere tra l’attuazione di una misura di aiuto e l’attuazione di un piano di ristrutturazione, per concludere che il periodo di ristrutturazione della TAROM non poteva essere fatto coincidere automaticamente con la durata dell’aiuto.
Esame del quinto motivo: durata del periodo di ristrutturazione
La ricorrente contestava lo snaturamento delle prove nella valutazione della durata del periodo di ristrutturazione della TAROM e della data di cessazione del precedente aiuto.
La Corte osserva che Wizz Air non ha indicato elementi giuridici specifici idonei a dimostrare uno snaturamento manifesto. La censura si risolve in una contestazione della valutazione dei fatti svolta dal Tribunale, e pertanto è irricevibile.
Esame del sesto motivo: aiuto esistente divenuto nuovo aiuto
Wizz Air sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto verificare se il precedente aiuto per la ristrutturazione, qualificato come aiuto esistente, fosse divenuto un nuovo aiuto, soprattutto alla luce delle perdite della TAROM nel periodo 2004-2019.
La Corte respinge il motivo. Ricorda che, secondo la giurisprudenza richiamata, l’esistenza di dubbi sulla compatibilità dell’aiuto dev’essere provata dal ricorrente che impugna la decisione di non sollevare obiezioni, mediante un insieme di indizi concordanti. Questa regola non varia a seconda della tipologia di aiuto. Il Tribunale non ha dunque errato nel ritenere che la ricorrente non avesse provato modifiche delle condizioni originarie di concessione tali da trasformare l’aiuto in un nuovo aiuto.
Esame del settimo motivo: obbligo di avviare il procedimento formale
La ricorrente sosteneva che il Tribunale non avesse esaminato il suo terzo motivo di primo grado nella prospettiva dei diritti procedurali ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
La Corte ricorda che il ricorrente può fondarsi su qualunque argomento idoneo a mostrare che la fase preliminare avrebbe dovuto suscitare dubbi e indurre la Commissione ad aprire il procedimento formale. Nel caso concreto, però, il Tribunale aveva effettivamente esaminato le censure sostanziali anche come elementi utili a valutare l’esistenza di serie difficoltà. Pertanto non vi è stata omissione di esame né violazione dei diritti procedurali.
Decisione e principi affermati
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Wizz Air alle spese.
La pronuncia ribadisce due profili pratici di rilievo:
- la nozione di "importante servizio difficile da riprodurre" non dipende automaticamente dalle dimensioni del mercato o dalla quota del beneficiario;
- per contestare una decisione di non sollevare obiezioni in materia di aiuti di Stato, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza di dubbi seri con elementi concreti e concordanti, non bastando una mera rilettura alternativa dei fatti o della prova.
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