Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/04/2017 n. 556 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento bancario - Versamenti e prelievi su conti bancari intestati al contribuente - Valenza probatoria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva effettuato indagini bancarie sui conti riconducibili alla società, all'amministratore R. F. e alla socia C. R., rilevando 54 operazioni tra assegni, versamenti e prelievi. Non ritenendo adeguate le giustificazioni fornite, aveva contestato per il 2009 maggiori ricavi pari a 251.788 euro, con conseguente recupero di IRES, IRAP, IVA, sanzioni e accessori. La società contestava, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio, l'omessa redazione o produzione del PVC, l'inutilizzabilità dei dati bancari, la mancanza di autorizzazioni, l'insufficienza delle presunzioni e la mancata considerazione delle giustificazioni, comprese dichiarazioni di terzi relative a prestiti e restituzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto sia l'appello della società sia l'appello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sui movimenti bancari, utilizzabili come presunzioni ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973, e ha escluso che fosse necessaria una specifica comunicazione preventiva per un controllo a tavolino, così come l'allegazione delle autorizzazioni bancarie o la redazione di un PVC tipico delle verifiche invasive. Le dichiarazioni di terzi sui prestiti e sui rimborsi sono state considerate insufficienti, in assenza di documentazione concreta, perché assimilabili a dichiarazioni sostitutive di notorietà e non idonee a superare la presunzione bancaria. È stata però confermata la riduzione del 30% operata in primo grado, relativa ai versamenti inferiori a 1.500 euro ritenuti riconducibili a esigenze familiari estranee all'attività d'impresa. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata integralmente e le spese del grado sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le operazioni risultanti dai conti bancari possono essere utilizzate per la rettifica dei redditi dichiarati.

    Versamenti e prelievi sui conti del contribuente costituiscono presunzioni legali relative della riferibilità all'attività economica o di reddito, salvo prova contraria concreta, analitica e documentata.

  • Art. 51 d.P.R. 633/1972

    Le risultanze dei rapporti bancari possono essere utilizzate anche per gli accertamenti IVA.

  • Art. 12, commi 2, 3 e 7, legge 212/2000

    Le garanzie relative alla presenza del contribuente, all'informazione e al termine dilatorio sono state ritenute riferibili soprattutto alle verifiche eseguite mediante accessi o attività istruttorie invasive, non automaticamente ai controlli bancari svolti a tavolino.

  • Art. 24 legge 4/1929

    L'obbligo relativo al processo verbale di constatazione non è stato ritenuto applicabile, nel caso concreto, a un'attività di controllo documentale e bancario non caratterizzata da accessi o verifiche materiali presso i locali del contribuente.

  • Art. 7 d.lgs. 546/1992

    Le dichiarazioni scritte di terzi, prive di ulteriori riscontri, non sono state ritenute sufficienti come prova piena, essendo assimilabili a testimonianze non utilizzabili nel processo tributario secondo l'orientamento richiamato dalla Commissione.

  • Art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza è stata ritenuta adeguatamente motivata anche se non aveva esaminato singolarmente tutte le argomentazioni delle parti, purché fossero indicate le ragioni essenziali della decisione.

  • Art. 52 d.lgs. 546/1992

    La richiesta di sospensione è stata superata per insufficiente dimostrazione del periculum in mora, cioè del rischio di un pregiudizio irreparabile.

Massime di principio

  • In caso di accertamento bancario, versamenti e prelievi non adeguatamente giustificati possono essere imputati a ricavi o redditi non dichiarati; il contribuente deve fornire una spiegazione specifica per ogni operazione, accompagnata da documenti verificabili.
  • Dichiarazioni di familiari o terzi che attestino genericamente prestiti, restituzioni o passaggi di denaro hanno normalmente valore probatorio limitato se non sono supportate da contratti, bonifici, ricevute, scritture contabili o altri elementi oggettivi.
  • Nei controlli bancari svolti a tavolino, l'assenza di un contraddittorio preventivo, di un PVC o dell'allegazione materiale delle autorizzazioni non comporta necessariamente l'illegittimità dell'accertamento, soprattutto se il contribuente ha avuto modo di fornire chiarimenti e difendersi.
  • La prova contraria deve dimostrare la provenienza non reddituale delle somme e la loro estraneità all'attività economica; una contestazione generica della presunzione bancaria è generalmente insufficiente.
  • Il giudice può distinguere, sulla base degli elementi disponibili, le movimentazioni riferibili all'attività d'impresa da quelle riconducibili a esigenze personali o familiari, anche confermando solo parzialmente la pretesa fiscale.
  • La validità dell'accertamento dipende anche dalla concreta motivazione dell'Ufficio e dalla possibilità di ricostruire il collegamento tra singole operazioni bancarie e maggiori ricavi o redditi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.