Cassazione Civile, Ordinanza n. 26793/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria avanzata a seguito della caduta di uno di essi dalla bicicletta, avvenuta il 13 settembre 2020, che essi assumevano causata dal dissesto della carreggiata ricadente nel territorio comunale. In cassazione deducevano sei motivi: vizi di motivazione e nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., censura sulla velocità eccessiva del danneggiato, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell'art. 2051 c.c. e della normativa stradale richiamata, omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2043 c.c., oltre a censure di violazione di norme processuali sulla prova testimoniale e sul contenuto dell'atto di citazione. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile per mancato deposito, nei termini di legge, della relata di notificazione della sentenza impugnata; ha ritenuto che tale mancanza non fosse sanabile con produzioni successive ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e che non ricorressero elementi idonei a supplire al difetto documentale. Ha aggiunto, in via incidentale, che ove scrutinato il ricorso sarebbe comunque risultato inammissibile per l'impostazione prevalentemente fattuale delle censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine perentorio, della copia notificata della sentenza impugnata completa della relata di notifica, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha escluso che la produzione successiva potesse rimediare al vizio, non essendo utilizzabile l'art. 372 c.p.c. per sanare tale omissione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nonché alla somma di euro 5.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
copia autentica del provvedimento impugnato ... corredata dalla relata di notifica
il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione è onere della parte ricorrente e la sua omissione determina improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 372 c.p.c.
non consente di rimediare all'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, perché riguarda solo documenti relativi all'ammissibilità del ricorso e non la produzione richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
art. 380 bis c.p.c.
come da ultimo interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte
la decisione collegiale conforme alla proposta di definizione anticipata legittima le conseguenze economiche previste dalla norma, richiamate dalla Corte.
art. 96, comma 3, c.p.c.
è stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di improcedibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2051 c.c.
è richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 1227 c.c.
è richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 2043 c.c.
è richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la sentenza risulta notificata, è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità derivante dal mancato deposito della relata di notificazione non è sanabile con produzioni documentali successive ai sensi dell'art. 372 c.p.c., salvo che il documento risulti già nella disponibilità del giudice per altre vie processuali indicate dalla giurisprudenza.
- Quando la Corte dichiara improcedibile il ricorso in conformità alla proposta di definizione anticipata, può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dalla disciplina sulla responsabilità aggravata.
- Le censure che si limitano a contestare in modo prevalentemente fattuale la motivazione del giudice di merito sono, in linea generale, esposte anche a un profilo di inammissibilità nel giudizio di legittimità.
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