Cassazione Penale, Ordinanza n. 36412/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coimputato)
La controversia
Due imputati hanno proposto distinti ricorsi contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 24 novembre 2025, che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Il primo ricorrente ha censurato la motivazione sulla propria responsabilità, con riguardo alla valutazione delle prove relative alla condotta di intermediazione; ha inoltre contestato la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 della legge n. 203/1991. Il secondo ricorrente ha contestato la medesima aggravante e ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che queste ultime erano già state riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il motivo del primo ricorrente sulla responsabilità è stato giudicato privo di specificità, perché riproponeva censure già esaminate e disattese, e manifestamente infondato: la motivazione di merito aveva ricostruito le condotte e spiegato che l’intermediazione era diretta a perseguire gli interessi dell’imputato e del coimputato, non quelli della persona offesa; non era consentito chiedere in cassazione una diversa valutazione delle prove. I motivi di entrambi sull’aggravante sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché miravano a una rilettura delle fonti probatorie e la Corte d’appello aveva motivato che l’intimidazione esercitata sulla persona offesa evocava il contesto associativo di stampo mafioso per rafforzare la pretesa estorsiva. Il motivo del secondo ricorrente sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è stato dichiarato generico e non correlato alla decisione impugnata: le attenuanti erano già state riconosciute in primo grado e giudicate equivalenti alla recidiva, senza possibilità di un diverso apprezzamento per la preclusione di cui all’art. 69 c.p. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
entrambi gli imputati avessero esercitato sulla persona offesa una intimidazione idonea ad evocare il contesto associativo di stampo mafioso, al fine di rafforzare la pretesa estorsiva
La Corte conferma la valutazione di merito secondo cui l’intimidazione che richiama il contesto associativo mafioso, esercitata per rafforzare la pretesa estorsiva, integra l’aggravante contestata.
la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell’indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
Il motivo d’impugnazione è privo di specificità anche quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, oltre che quando è indeterminato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità
La mancanza di specificità del motivo, derivante anche dall’omesso confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
le stesse risultano già riconosciute dal giudice di primo grado con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata all’imputato
Nel caso esaminato, la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era infondata in fatto, poiché esse erano già state concesse in primo grado e poste in equivalenza con la recidiva.
giudizio che peraltro non risultava neppure passibile di diverso apprezzamento stante la preclusione stabilita dall’art. 69 cod. pen.
La Corte afferma che, nel caso concreto, il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva non era suscettibile di diverso apprezzamento per la preclusione prevista dall’art. 69 c.p.
Per nessuna norma citata nel testo è riportata una proposizione di applicazione o interpretazione dell’art. 92 c.p.p.
La norma non è citata nel testo della decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova comparazione delle prove né una diversa valutazione dell’attendibilità, credibilità o forza dimostrativa dei singoli elementi, quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione adeguata e coerente.
- Il motivo d’impugnazione è generico non soltanto quando è indeterminato, ma anche quando non si confronta con le ragioni argomentative della decisione impugnata; tale carenza comporta l’inammissibilità.
- È inammissibile la censura che, sotto il profilo del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una rilettura alternativa delle fonti probatorie, valutazione riservata al giudice di merito.
- La contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generica se muove da un presupposto smentito dalla decisione impugnata, che le abbia già riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva.
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