Sentenza del 25/07/2016 n. 6487 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - ICI - Esenzione - Box non ubicato nello stesso edificio dell'abitazione principale - Esclusione - Regolamento comunale - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista per l'abitazione principale a un box catastalmente distinto e situato a circa 400 metri dall'abitazione. Il contribuente sosteneva che il box fosse una pertinenza dell'abitazione principale; il Comune, invece, aveva applicato il proprio regolamento, che considerava parte integrante dell'abitazione principale soltanto le pertinenze ubicate nello stesso immobile. La questione centrale era quindi se il Comune potesse disciplinare autonomamente, mediante regolamento, i requisiti di prossimità delle pertinenze ai fini dell'esenzione.
La decisione
È stata ritenuta legittima l'esclusione del box dall'esenzione ICI. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 446/1997, i Comuni potevano stabilire con regolamento quali pertinenze considerare parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto. Poiché il regolamento comunale limitava l'agevolazione alle pertinenze ubicate nello stesso edificio dell'abitazione, il box distante circa 400 metri non poteva beneficiare dell'esenzione.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 446/1997
I Comuni, con regolamento, possono considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.
La norma attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare autonoma nella disciplina delle pertinenze dell'abitazione principale ai fini ICI. Il Comune può quindi stabilire condizioni, anche legate alla prossimità fisica, per riconoscere l'esenzione.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali sulle pertinenze, non è sufficiente che il bene sia utilizzato di fatto al servizio dell'abitazione: occorre verificare anche le condizioni previste dal regolamento comunale applicabile.
- Quando il regolamento comunale limita l'esenzione alle pertinenze ubicate nello stesso edificio o in stretta prossimità dell'abitazione, tale limitazione può impedire l'agevolazione per box o altri immobili situati a distanza significativa.
- La distinta iscrizione catastale della pertinenza non esclude automaticamente l'agevolazione, ma il riconoscimento dipende dalla disciplina comunale vigente e dal rispetto dei requisiti da essa stabiliti.
- In una situazione analoga è necessario esaminare il regolamento comunale applicabile nel periodo d'imposta interessato, oltre alla destinazione pertinenziale del bene e alla sua effettiva ubicazione.
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