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Circolare

Circolare numero 198 del 28-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori assunti nel Mezzogiorno con contratto di formazione e lavoro prima del 31 dicembre 1990 o del 31 dicembre 1992, lo sgravio contributivo non spetta se la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato avviene dopo tali date. Il diritto al beneficio nasce infatti solo con la conversione del rapporto, che costituisce il momento giuridico necessario per l’insorgenza dell’agevolazione. Le Sedi competenti devono quindi definire i casi applicando questo criterio, già in linea con l’orientamento espresso dalla circolare n. 212 del 19 ottobre 1988.

Sgravi contributivi per assunzioni con contratto di formazione e lavoro nelle province agevolate

Sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro nelle province agevolate

La circolare interviene per chiarire l’applicazione degli sgravi contributivi previsti per le aziende operanti in alcune province del Mezzogiorno, con particolare riferimento ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e successivamente trasformati in contratto a tempo indeterminato. Il chiarimento riguarda l’effetto delle date di cessazione delle agevolazioni e il momento in cui sorge il diritto al beneficio.

Quadro normativo e termini di cessazione

La legge 5 agosto 1988, n. 337, di conversione del D.L. 11 luglio 1988, n. 258, ha fissato all’art. 2, comma 3, i termini finali per l’applicazione degli sgravi contributivi di cui all’art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. 218/1978 per le aziende operanti nelle province di Ascoli Piceno e Roma. In seguito, la circolare n. 8 del 12 gennaio 1989 ha precisato che:

  • per le aziende operanti nelle province di Ascoli Piceno e Roma gli sgravi spettavano fino al 31 dicembre 1990;
  • per le aziende operanti nelle province di Latina e Rieti gli sgravi spettavano fino al 31 dicembre 1992;
  • restava ferma la possibilità di continuare ad applicare le agevolazioni contributive a carattere pluriennale, in particolare lo sgravio di cui all’art. 14 della legge 183/76, fino al completamento dell’intero periodo agevolato.

Quesito interpretativo posto dalle Sedi

Le Sedi interessate hanno chiesto come dovesse essere trattata l’ipotesi di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro prima delle scadenze del 31 dicembre 1990 o del 31 dicembre 1992, il cui rapporto fosse stato poi convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tali date. Il dubbio riguardava la possibilità di riconoscere comunque lo sgravio per il periodo successivo alla trasformazione.

Parere ministeriale

Il Ministero del Tesoro, concordando con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha espresso parere contrario al riconoscimento degli sgravi in tali casi. Secondo l’interpretazione ministeriale, la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce il momento giuridico necessario per l’insorgenza del diritto al beneficio. Ne deriva che, se la conversione avviene dopo la data di cessazione dell’agevolazione, il beneficio non può essere riconosciuto.

Conferma del criterio già espresso

La circolare evidenzia che tale orientamento conferma sostanzialmente il criterio già enunciato dalla Direzione Generale con la circolare n. 212 del 19 ottobre 1988. Pertanto, il momento rilevante per la nascita del diritto allo sgravio non è la sola instaurazione del contratto di formazione e lavoro, ma la sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato entro il termine di validità dell’agevolazione.

Compiti delle S.A.P.

Le S.A.P. operanti nelle province interessate alla cessazione delle agevolazioni devono definire i casi concreti alla luce di questo criterio, negando gli sgravi quando la conversione del rapporto sia intervenuta successivamente alle date di scadenza stabilite.

Punti principali

Quadro normativo e termini di cessazione delle agevolazioni

La legge 5 agosto 1988, n. 337, di conversione del D.L. 11 luglio 1988, n. 258, ha fissato all’art. 2, comma 3, i termini finali per l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. 218/1978 per le aziende operanti nelle province di Ascoli Piceno e Roma. La circolare n. 8 del 12 gennaio 1989 ha precisato che tali sgravi spettavano fino al 31 dicembre 1990 per Ascoli Piceno e Roma e fino al 31 dicembre 1992 per Latina e Rieti, ferma restando la possibilità di proseguire le agevolazioni pluriennali di cui all’art. 14 della legge 183/76 fino al termine originario del periodo agevolato.

Quesito interpretativo sulle trasformazioni successive ai termini finali

Le Sedi interessate hanno chiesto se lo sgravio potesse essere riconosciuto nei casi di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro prima delle date di cessazione del beneficio, ma il cui rapporto fosse poi convertito in contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 1990 o il 31 dicembre 1992, a seconda della provincia interessata.

Parere ministeriale e criterio applicativo

Il Ministero del Tesoro, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha espresso parere negativo al riconoscimento degli sgravi in tali ipotesi. Il motivo è che la trasformazione in contratto a tempo indeterminato costituisce il momento giuridico necessario per l’insorgenza del diritto al beneficio; se la conversione avviene dopo la scadenza dei termini, lo sgravio non è riconoscibile.

Conferma dell’orientamento amministrativo e compiti delle Sedi

Il parere ministeriale conferma il criterio già indicato dalla Direzione Generale nella circolare n. 212 del 19 ottobre 1988. Le S.A.P. operanti nelle province interessate alla cessazione delle agevolazioni devono quindi definire i casi applicando tale principio, negando il beneficio quando la trasformazione in tempo indeterminato sia intervenuta oltre i termini finali fissati.

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