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Circolare

Circolare numero 199 del 28-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che agli amministratori delle Comunità montane, Presidenti e Assessori, si applicano le norme della legge 27 dicembre 1985, n. 816. In particolare, se collocati in aspettativa senza assegni da datori di lavoro privati o pubblici, possono beneficiare del raddoppio dell’indennità di carica; nei casi di aspettativa da datore privato, ciò comporta per l’ente locale anche l’obbligo di versare la contribuzione previdenziale e assistenziale. Il Ministero dell’Interno, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato n. 22/93 del 10 febbraio 1993, ha comunicato tali conclusioni con circolare n. 2/93 del 22 marzo 1993, invitando gli uffici ad uniformarsi.

Applicabilità della legge n. 816/1985 agli amministratori delle Comunità montane

Applicabilità della legge n. 816/1985 agli amministratori delle Comunità montane

La circolare affronta il quesito relativo all’estensione agli amministratori delle Comunità montane, e in particolare ai Presidenti e agli Assessori, delle disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Il tema riguarda soprattutto il diritto al raddoppio dell’indennità di carica nei casi di aspettativa senza assegni e le conseguenze contributive connesse.

Quesito e disciplina richiamata

La richiesta di chiarimento concerne la possibilità per gli amministratori delle Comunità montane, quando siano collocati in aspettativa senza assegni da datori di lavoro privati, ivi compresi i partiti politici, o da datori di lavoro pubblici, di percepire il raddoppio dell’indennità di carica. La circolare ricorda che, per i lavoratori collocati in aspettativa da datori di lavoro privati, l’art. 2, comma 3, della legge n. 816/1985 comporta anche l’obbligo per l’ente locale presso il quale è esercitato il mandato di versare la contribuzione previdenziale e assistenziale.

Parere del Consiglio di Stato

Il Ministero dell’Interno ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che con parere n. 22/93 della Sezione I, del 10 febbraio 1993, ha espresso risposta affermativa. Secondo il parere, le norme della legge n. 816/1985 risultano applicabili anche agli amministratori delle Comunità montane.

Fondamento del richiamo normativo

La motivazione si fonda sull’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, il quale, in materia di permessi e indennità degli amministratori di Comunità montane, rinvia alle disposizioni previste per gli amministratori degli enti locali. Tale rinvio viene interpretato come rinvio mobile e dinamico, idoneo a comprendere anche le successive disposizioni legislative e amministrative e le "successive modifiche".

Comunicazione ministeriale e indicazioni operative

Il Ministero dell’Interno ha reso nota la posizione con circolare n. 2/93 del 22 marzo 1993, indirizzata agli organi e alle amministrazioni competenti. La circolare conclude invitando le sedi, per quanto di competenza, ad uniformarsi alle determinazioni espresse. Si richiama infine, per i dipendenti pubblici, la circolare del 29 marzo 1990, n. 81.

Punti principali

Quesito interpretativo sull’applicabilità della legge n. 816/1985

È stato chiesto se ai Presidenti e Assessori delle Comunità montane siano applicabili le disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816, con specifico riguardo al raddoppio dell’indennità di carica quando gli interessati siano collocati in aspettativa senza assegni da datori di lavoro privati o pubblici.

Effetti previdenziali per i lavoratori in aspettativa da privati

Per i lavoratori collocati in aspettativa da datori di lavoro privati, il riconoscimento del raddoppio dell’indennità di carica comporta per l’ente locale presso il quale è esercitato il mandato anche l’obbligo di versare la contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 816/1985.

Parere del Consiglio di Stato

Il Ministero dell’Interno ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che con parere n. 22/93 della Sezione I, emesso il 10 febbraio 1993, ha risposto affermativamente, ritenendo applicabili le norme richiamate anche agli amministratori delle Comunità montane.

Fondamento del rinvio normativo

La conclusione è motivata dall’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, che in materia di permessi e indennità per gli amministratori delle Comunità montane rinvia alle disposizioni previste per gli amministratori degli enti locali. Tale rinvio viene interpretato come mobile e dinamico, comprensivo delle successive modifiche legislative e amministrative.

Indicazioni operative

Il Ministero dell’Interno ha dato informativa del parere con circolare n. 2/93 del 22 marzo 1993 e ha invitato gli organi e le amministrazioni competenti, nonché le sedi interessate, ad uniformarsi alle determinazioni richiamate.

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