Circolare numero 200 del 28-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ai medici di Sede le istruzioni operative per gli accertamenti medico-legali relativi ai Fondi Speciali di Previdenza, dopo il decentramento delle attività gestionali alle strutture periferiche. Vengono richiamati i principi medico-legali su invalidità, causa di servizio, concausa e rischio di servizio, le modalità di visita e di compilazione del verbale, nonché le procedure di ricorso. Segue una disciplina analitica, Fondo per Fondo, delle pensioni ordinarie e privilegiate di invalidità, delle pensioni ai superstiti, dell’infortunio "in itinere", delle eventuali revisioni e delle competenze dei diversi organi medici e amministrativi.
Istruzioni operative per gli accertamenti sanitari e le prestazioni dei Fondi Speciali di Previdenza
Istruzioni operative per gli accertamenti sanitari nei Fondi Speciali di Previdenza
La circolare detta le modalità operative per i medici di Sede a seguito del decentramento delle attività gestionali dei Fondi Speciali di Previdenza. Il documento ha una finalità eminentemente medico-legale e amministrativa: da un lato richiama i principi generali su invalidità, causa di servizio e nesso causale; dall’altro disciplina, Fondo per Fondo, i presupposti per le pensioni ordinarie, privilegiate e ai superstiti, nonché le procedure di ricorso e di revisione.
Quadro generale: invalidità, causa di servizio e rischio di servizio
La circolare precisa che la permanenza in servizio negli iscritti ai Fondi Speciali dipende dal pieno possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per le specifiche mansioni. Tali requisiti sono stabiliti dalle aziende o, per alcuni Fondi, da tabelle di idoneità.
Se il dipendente non è più in grado di svolgere i compiti della propria qualifica, può accedere al trattamento pensionistico solo ove ricorrano i requisiti previsti dalla disciplina del singolo Fondo, sia sotto il profilo contributivo sia sotto quello sanitario.
Vengono inoltre distinti i Fondi rispetto all’AGO in:
- Fondi sostitutivi, disciplinati da una normativa propria in sostituzione dell’assicurazione generale obbligatoria;
- Fondi integrativi, che si coordinano con l’AGO sostenendo solo l’eventuale differenza tra le prestazioni speciali e quelle dell’AGO;
- Fondi aggiuntivi o complementari, come il Fondo di previdenza per il clero.
Sul piano medico-legale, la circolare distingue tra:
- invalidità specifica, riferita all’impossibilità di svolgere le mansioni proprie della qualifica;
- invalidità generica, intesa come riduzione della capacità di guadagno a meno della metà del normale;
- causa di servizio, con riferimento al rapporto diretto e immediato tra servizio e infermità o decesso;
- concausa efficiente e determinante, che può equipararsi alla causa solo se ha avuto un ruolo decisivo nella produzione dell’evento.
La circolare esclude, di regola, dalla tutela privilegiata gli eventi con rapporto soltanto occasionale con il servizio, come gli infortuni "in itinere" e le infermità di origine incerta, salvo le condizioni particolari previste dalle singole discipline. Il fatto di servizio deve costituire un vero e proprio rischio di servizio.
Modalità degli accertamenti sanitari e verbale di visita
La prassi degli accertamenti clinici è dichiarata analoga a quella prevista per gli assicurati AGO. Il medico deve quindi compilare l’intero verbale di visita Mod. SS4/M, curando con particolare attenzione la sezione riservata agli iscritti ai Fondi Speciali.
La circolare raccomanda che gli accertamenti siano effettuati dal Primario medico-legale responsabile, il quale deve anche raccogliere tutti gli elementi utili sull’attività lavorativa dell’interessato.
In caso di esito negativo, l’interessato può presentare ricorso, tramite la SAP competente, all’organo previsto per il singolo Fondo. L’istruttoria del ricorso richiede la richiesta all’azienda di dati su:
- qualifica e mansioni svolte;
- condizioni ambientali di lavoro;
- assenze per malattia o infortunio e relative diagnosi;
- eventuale documentazione sanitaria in caso di malattie professionali o infortuni sul lavoro;
- eventuale assunzione come categoria protetta e diagnosi originaria;
- eventuale rendita INAIL;
- ogni altra notizia utile.
Il Primario medico-legale organizza il Collegio Medico, la cui partecipazione diretta è ritenuta opportuna. Il verbale collegiale, firmato dai componenti, deve essere trasmesso alla Direzione Generale insieme alla documentazione sanitaria.
Fondo ENEL e Aziende elettriche private
Per il Fondo sostitutivo dell’AGO relativo ai dipendenti ENEL e delle aziende elettriche private, la pensione ordinaria di invalidità spetta all’iscritto che, per infermità o difetto fisico o mentale, non sia più in grado di svolgere la propria specifica attività lavorativa e la cui capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà.
La cessazione dal servizio non è essenziale ai fini dell’accertamento medico-legale, ma lo è per la liquidazione della pensione. Il giudizio richiede la verifica congiunta di:
- impossibilità di svolgere le mansioni proprie della qualifica;
- riduzione della capacità generica di guadagno a meno del 50%.
Lo stato invalidante deve essere permanente e non è prevista revisione o revoca.
La pensione privilegiata di invalidità, nonché quella ai superstiti, spetta qualunque sia l’anzianità di iscrizione quando invalidità o decesso dipendano da causa di servizio. L’infortunio "in itinere" è rilevante solo se nella sua genesi interviene un evento che trasformi il rischio generico in rischio aggravato.
Avverso il provvedimento negativo è ammesso ricorso al Comitato Amministratore del Fondo; segue la convocazione di un Collegio Medico presso la SAP. Il Collegio è composto da tre medici: uno dell’Istituto, uno di fiducia dell’iscritto e un Presidente scelto di comune accordo o, in mancanza, individuato nella USL competente. Il parere non è vincolante per il Comitato, contro la cui decisione è possibile l’azione giudiziaria.
Fondo telefonici
Per il Fondo sostitutivo relativo al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, la pensione ordinaria di invalidità spetta agli iscritti riconosciuti invalidi secondo la definizione dell’AGO di cui alla legge n. 222/1984, primo comma dell’art. 1. Anche qui il trattamento non è erogato in mancanza della cessazione dal servizio.
È espressamente previsto l’istituto della revisione secondo le norme dell’AGO. La pensione privilegiata e quella ai superstiti seguono le regole già indicate per il Fondo ENEL/elettrici, così come la disciplina dell’infortunio "in itinere" e del ricorso avverso provvedimento negativo.
Fondo esattoriali
Per il Fondo integrativo degli impiegati concessionari della riscossione tributi, la pensione ordinaria di invalidità spetta agli iscritti riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 222/1984, purché l’invalidità si sia verificata in costanza di rapporto di lavoro o di prosecuzione volontaria e la domanda sia presentata entro un anno dalla cessazione o dall’ultimo contributo versato.
L’accertamento ha carattere definitivo e prescinde dalla cessazione di fatto dal servizio. La revisione è prevista solo per il trattamento a carico della gestione generale secondo le norme AGO.
È prevista anche la pensione di inabilità a carico del FPLD, per chi si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il diniego è impugnabile davanti al Comitato Provinciale secondo la normativa AGO.
La pensione privilegiata e la pensione ai superstiti seguono le regole comuni richiamate in premessa. Anche il ricorso avverso i provvedimenti negativi segue la procedura generale con Collegio Medico.
Fondo gasisti
Per il Fondo integrativo del personale dipendente dalle aziende private del gas, la pensione ordinaria di invalidità spetta agli iscritti riconosciuti invalidi ai sensi dell’AGO e cessati dal servizio. La pensione liquidata dal Fondo ha carattere definitivo e lo stato di invalidità non è soggetto a revisione.
La pensione privilegiata di invalidità e quella ai superstiti spettano, qualunque sia l’anzianità di iscrizione, quando invalidità o decesso derivino da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Nel caso di provvedimento negativo, è proponibile ricorso amministrativo con convocazione di Collegio Medico; in questo Fondo il Collegio ha natura di organo deliberante e il suo giudizio è definitivo. Contro tale decisione è ammessa l’azione giudiziaria.
Fondo clero e ministri di culto
Per il Fondo complementare del clero e dei ministri di culto di confessioni diverse dalla cattolica, la disciplina distingue tra due ipotesi.
Per le pensioni di invalidità di cui all’art. 12, riservate a sacerdoti e ministri di culto in attività, l’iscritto è invalido quando si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il ministero per malattia o difetto fisico o mentale, ovvero quando svolga l’attività con usura. L’accertamento è effettuato dall’INPS, che può sottoporre l’interessato a visita; l’Ordinario diocesano o l’organo esecutivo della confessione esprime un parere sull’idoneità o sul carattere usurante delle funzioni, ma il parere non è vincolante.
Per l’art. 13, relativo a sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni acattoliche esonerati dalle funzioni, si applica la normativa AGO della legge n. 222/1984, art. 1, comma 1.
Per entrambe le pensioni può essere proposto un periodo di revisione se il medico di Sede lo ritiene opportuno. In caso di diniego è previsto ricorso al Comitato di Vigilanza secondo la procedura AGO e, successivamente, l’azione giudiziaria.
Fondo imposte di consumo
Per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, fondo sostitutivo dell’AGO, è invalido chi, per difetto fisico o mentale, non sia più idoneo ad adempiere agli obblighi professionali ed è quindi esonerato dal servizio. È considerato invalido senza accertamento chi abbia compiuto 70 anni.
L’esonero per inidoneità costituisce una situazione di fatto; la pensione, una volta attribuita, non è revocabile. La pensione privilegiata e la pensione ai superstiti seguono la disciplina comune già richiamata. Il ricorso avverso il provvedimento negativo è rinviato alla procedura indicata nel testo originario per i fondi sostitutivi.
Fondo trasporti pubblici
Per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la disciplina distingue il personale stabile soggetto al R.D. n. 148/1931 da quello privo di stabilità d’impiego.
Per il personale stabile, la pensione ordinaria di invalidità spetta se ricorrono congiuntamente:
- almeno 10 anni di servizio;
- riconoscimento di invalidità permanente e assoluta alle funzioni della qualifica;
- esonero da parte dell’azienda;
- impossibilità di adibizione ad altri servizi per incapacità fisica o mancanza di posti.
Il giudizio richiede la valutazione di due profili: l’invalidità specifica rispetto alle mansioni della qualifica e la c.d. invalidità di categoria, estesa a tutte le altre mansioni aziendali compatibili. Le tabelle di idoneità assumono rilievo centrale. La pensione non è revocabile e la cessazione definitiva dal servizio è condizione per la liquidazione.
La circolare disciplina due ipotesi procedurali: se la risoluzione del rapporto è accettata dall’agente, il medico di Sede esprime il giudizio sulla base della documentazione; se il giudizio è negativo o la risoluzione non è accettata, interviene un Collegio Medico composto dal Dirigente Sanitario della USL competente come Presidente e dai sanitari designati da interessato, azienda e INPS. Il giudizio del Collegio è definitivo.
È previsto anche un accertamento preventivo dell’invalidità, attivabile dall’azienda per accelerare la verifica quando il rapporto di lavoro è ancora in corso.
Per il personale senza stabilità d’impiego, la pensione ordinaria di invalidità spetta se l’iscritto è esonerato per inabilità alle mansioni della qualifica e può far valere almeno 10 anni di contribuzione. L’accertamento è effettuato dall’INPS sulla base della documentazione aziendale; in caso di ricorso si applica il Collegio Medico previsto per il Fondo, con successivo ricorso solo all’Autorità Giudiziaria.
La pensione privilegiata e quella ai superstiti spettano, per gli iscritti di entrambe le categorie, qualunque sia l’anzianità di iscrizione, se l’invalidità o il decesso dipendono da causa di servizio. La circolare raccomanda di acquisire verbali di autorità giudiziaria o di polizia, denunce INAIL e una dettagliata relazione aziendale sulle circostanze dell’evento.
Quanto all’infortunio "in itinere", il documento segnala che la giurisprudenza ne ha escluso la tutela privilegiata in alcuni casi, ma che la nozione può rilevare quando l’evento avvenga in dipendenza di adempimenti accessori connessi alle mansioni. Rimane comunque centrale il nesso causale, non il mero dato temporale.
Fondo personale di volo
Per il Fondo speciale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, la pensione di invalidità specifica spetta agli iscritti con almeno 10 anni utili, di cui almeno 5 di contribuzione obbligatoria al Fondo, divenuti permanentemente inabili a esercitare la professione abilitata da brevetto aeronautico o documento equivalente, purché l’invalidità comporti la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’accertamento è affidato all’Istituto medico-legale del Ministero della Difesa Aeronautica. In caso di giudizio di inidoneità al volo, l’interessato e l’INPS ne sono informati e l’assicurato può ricorrere alla Commissione Sanitaria di Appello, con eventuale assistenza di un medico di fiducia; il giudizio della Commissione è definitivo.
La pensione di invalidità generica segue la disciplina AGO della legge n. 222/1984 e richiede che l’invalidità comporti la risoluzione del rapporto di lavoro. L’accertamento è dell’INPS, con ricorso al Comitato di Vigilanza e, terminato l’iter amministrativo, all’Autorità Giudiziaria.
La pensione privilegiata di invalidità spetta, con il solo requisito dell’iscrizione, se l’invalidità è dovuta a causa di servizio per eventi successivi al 31 dicembre 1971. Anche qui sono ammessi ricorso al Comitato di Vigilanza e successivamente all’Autorità Giudiziaria.
Lavoratori marittimi
Per i marittimi già iscritti alla Gestione marittimi della soppressa Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, la circolare richiama la legge n. 413/1984.
La pensione ordinaria di inabilità alla navigazione spetta al marittimo giudicato permanentemente inabile alla navigazione e che non abbia ottenuto una prestazione ai sensi della legge n. 222/1984. L’inabilità ricorre quando, per incapacità psico-fisica, il marittimo non sia più in grado di corrispondere in modo sufficiente e adeguato alle esigenze della navigazione. L’inabilità deve essere permanente, comporta il ritiro del libretto di navigazione e non è soggetta a revoca.
L’accertamento è affidato, in prima istanza, alla Commissione medica permanente di primo grado presso ciascuna Capitaneria di Porto, composta dal medico di Porto, dal medico INPS e dal medico dell’ex Cassa Marittima. La procedura può essere attivata dalla Capitaneria o su domanda di pensione; in quest’ultimo caso la SAP trasmette la documentazione sanitaria alla Capitaneria e copia al medico di Sede, che deve rappresentare l’Istituto nella Commissione.
Il medico di Sede deve poi esprimere parere sulla conferma dell’inabilità permanente o proporre ricorso motivato alla Commissione Medica Centrale entro 30 giorni. Contro le determinazioni della Commissione Centrale, il medico di Sede deve nuovamente valutare se confermare l’inabilità o proporre ricorso all’Autorità Giudiziaria. Il marittimo può sempre ricorrere all’Autorità Giudiziaria in caso di provvedimento negativo.
La pensione privilegiata spetta ai marittimi non già titolari di prestazioni ex legge n. 222/1984, se permanentemente inabili alla navigazione per malattia o infortunio avvenuto durante l’imbarco o per causa di servizio connesso con l’imbarco. La domanda deve essere corredata da copia autenticata del verbale delle circostanze dell’evento. L’accertamento del nesso causale tra inabilità e servizio di navigazione è di competenza esclusiva dell’INPS, con valutazione del medico di Sede. I provvedimenti negativi possono essere impugnati al Comitato Provinciale e poi all’Autorità Giudiziaria.
È infine prevista la pensione ai superstiti secondo le norme dell’AGO.
Indicazioni conclusive per il medico di Sede
La circolare insiste sulla necessità di una valutazione medico-legale accurata, soprattutto nei casi di pensione privilegiata e di riconoscimento del decesso per causa di servizio. Il medico deve considerare:
- la situazione clinica e le modalità etiopatogenetiche dell’infermità;
- le caratteristiche qualitative degli eventi di servizio;
- la capacità lesiva e il tempo intercorso tra esposizione e manifestazione della patologia;
- lo stato anteriore del soggetto;
- la relazione amministrativa aziendale, che viene indicata come elemento di importanza determinante e obbligatoriamente da acquisire.
Nel complesso, la circolare costituisce una guida operativa per uniformare i giudizi medico-legali dei Fondi Speciali, distinguendo in modo puntuale requisiti, procedure, organi competenti e strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Punti principali
Premessa medico-legale generale
La permanenza in servizio negli iscritti ai Fondi Speciali dipende dal possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalle specifiche mansioni e, nei casi previsti, da tabelle di idoneità. La circolare chiarisce i concetti di invalidità specifica, invalidità generica, causa di servizio, concausa efficiente e determinante, occasione di servizio e rischio di servizio, evidenziando che nei Fondi Speciali non sono di regola tutelati gli eventi solo occasionalmente collegati al servizio.
Accertamenti sanitari e documentazione
Gli accertamenti devono essere svolti, per quanto possibile, dal Primario medico-legale responsabile. Il medico deve acquisire informazioni complete sull’attività lavorativa, compilare integralmente il Mod. SS4/M e curare con particolare attenzione la sezione dedicata agli iscritti ai Fondi Speciali. In caso di ricorso, le SAP raccolgono documentazione aziendale e sanitaria utile (mansioni, ambiente di lavoro, assenze, diagnosi, eventuali riconoscimenti di categorie protette, rendite INAIL, altre notizie rilevanti).
Ricorsi e collegi medici
In caso di esito negativo, la circolare prevede diversi percorsi di ricorso a seconda del Fondo: comitati centrali, comitati di vigilanza, comitati amministratori o comitati provinciali, con eventuale convocazione di un Collegio Medico presso la SAP o direttamente presso l’organo competente. La composizione del Collegio varia secondo il Fondo; in alcuni casi il suo parere è consultivo, in altri è deliberante e definitivo. In più punti è ribadita la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria dopo l’esaurimento della fase amministrativa.
Regole speciali per i singoli Fondi
La circolare illustra in modo separato le condizioni di accesso alla pensione ordinaria e privilegiata per ENEL/elettrici, telefonici, esattoriali, gasisti, clero, imposte di consumo, trasporti, personale di volo e marittimi, evidenziando per ciascun Fondo i requisiti contributivi, il rapporto con l’AGO, la necessità o meno della cessazione dal servizio, la permanenza dell’invalidità, la revisione e i criteri di accertamento della causa di servizio.
Infortunio in itinere e causa di servizio
L’infortunio "in itinere" è tutelato solo quando interviene un elemento che trasformi il rischio generico in rischio aggravato o quando, secondo alcuni Fondi e secondo la giurisprudenza richiamata, l’evento sia collegato ad adempimenti accessori di servizio. La circolare sottolinea che la tutela privilegiata dipende dal nesso causale e non dal solo momento temporale in cui l’evento si verifica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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