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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di scrutinio finale, consegnato a mani della signora Garau, in data 1 settembre 2025 e con numero di protocollo 8087.

Giustizia amministrativa202504644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di scrutinio finale recante la non ammissione della studentessa alla classe seconda della scuola secondaria di secondo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di scrutinio finale e di non ammissione alla classe superiore, articolando un unico motivo di ricorso e chiedendone la sospensione cautelare. La censura riguardava, in sostanza, l’omessa adozione di interventi scolastici e di adeguate misure compensative o dispensative, nonché la mancata attuazione delle stesse nel corso dell’anno scolastico, in relazione alle difficoltà dell’alunna. Il provvedimento evidenzia tuttavia l’assenza di certificazioni mediche, segnalazioni o indicazioni provenienti dall’alunna o dalla famiglia e diagnosi del competente Servizio sanitario. Non risultava inoltre specificamente contestata nel merito la ragionevolezza del giudizio negativo né dimostrato che esso fosse dipeso dall’inerzia dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In questa fase, non ha ritenuto censurabile l’omessa adozione di interventi da parte dell’istituto, in assenza di certificazioni, segnalazioni o diagnosi idonee a imporre o orientare tali interventi. Non sono emersi elementi sufficienti per collegare il giudizio negativo all’inerzia dell’amministrazione. Il giudice ha inoltre affermato che la mancata individuazione o attuazione di misure compensative o dispensative non è, di per sé, sufficiente a rendere illegittima la non ammissione quando permanga il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, essendo sufficiente la carenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la non ammissione di uno studente alla classe superiore non può essere sospesa quando il ricorso non dimostri, neppure sommariamente, che il giudizio negativo sia dipeso dall’inerzia dell’amministrazione scolastica.
  • L’omessa adozione di interventi didattici o di misure compensative e dispensative non è censurabile, in assenza di certificazioni mediche, segnalazioni o indicazioni dell’alunno o della famiglia, oppure di diagnosi provenienti dal competente Servizio sanitario.
  • La mancata individuazione o attuazione di misure compensative o dispensative non comporta automaticamente l’illegittimità della non ammissione alla classe superiore quando non sia superato il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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